ORDINANZA N. 125
ANNO 2007
Commento alla decisione di
Mario Perini
(per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nei confronti del Giudice per le indagini preliminari, in
funzione di giudice dell’udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano –
in relazione al decreto che dispone il giudizio emesso il 16 febbraio 2007 nei
confronti di funzionari del SISMi, tra cui il suo
Direttore, di agenti di un servizio straniero e di altri, per essere stato adottato
anche sulla base di fonti di prova incise dal segreto di Stato – promosso con ricorso depositato in cancelleria il
14 marzo 2007 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato
2007, fase di ammissibilità.
Udito
nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto
che con ricorso del 14 marzo 2007, depositato in pari data, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato − previa deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta in data 7 marzo 2007 −
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Giudice per
le indagini preliminari, in funzione di giudice dell’udienza preliminare,
presso il Tribunale di Milano, in relazione «al decreto di rinvio a giudizio
emesso il 16.2.2007 su richiesta di rinvio a giudizio della Procura della
Repubblica di Milano», nei confronti di funzionari del SISMi,
tra cui il suo Direttore, di agenti di un servizio straniero e di altri, in
quanto adottato «sulla base (anche) di documentazione secretata
e di altre fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato che
accompagnavano la richiesta di rinvio a giudizio», così esercitando la funzione
giurisdizionale in materia sottratta alla competenza dell’autorità giudiziaria;
che il ricorrente premette di aver già sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri nei confronti del Procuratore della Repubblica di
Milano, in relazione ad atti di indagine, compiuti nel corso del procedimento
relativo al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, utilizzando documenti
coperti da segreto di Stato, allegati poi alla richiesta di rinvio a giudizio,
ed adottando specifiche modalità di esecuzione di tali atti − riguardanti
intercettazioni telefoniche, interrogatori di indagati e la formulazione di una
richiesta di incidente probatorio − comportanti la violazione del segreto di Stato;
che, all’udienza preliminare del 16 febbraio 2007, il Giudice
per le indagini preliminari emetteva decreto che dispone il giudizio, sulla
base anche degli atti già oggetto del citato ricorso;
che, in punto di ammissibilità del conflitto, il Presidente
del Consiglio dei ministri, richiamate le
sentenze
n. 110 e n.
410 del 1998 e le ordinanze n. 426
del 1997 e n.
266 del 1998 di questa Corte, evidenzia la natura di potere dello Stato del
Giudice dell’udienza preliminare, «attesa la natura “diffusa” del (potere)
giudiziario»;
che, riguardo al
merito, il ricorrente, assumendo «che la violazione da parte del G.I.P. – G.U.P. delle prerogative del Presidente del Consiglio in
materia di segreto di Stato (sia) automatica conseguenza della pregressa
violazione, operata a monte dal P.M.», ripropone le identiche censure formulate nel precedente ricorso per
conflitto;
che, in particolare, il ricorrente, richiamata la sentenza n. 86 del
1977 di questa Corte, evidenzia come il livello “supremo” dei valori
tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula la resistenza di tale
presidio anche rispetto ad altri valori e funzioni, ancorché costituzionalmente
tutelati, tra cui la funzione giurisdizionale;
che, sotto tale profilo, l’apposizione del segreto da parte
del Presidente del Consiglio su determinate notizie integrerebbe l’esercizio di
una potestà costituente “sbarramento al potere giurisdizionale stesso” (cfr. sentenze n. 86 del
1977 e n.
110 del 1998);
che il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il
decreto che dispone il giudizio, in quanto provvedimento adottato sulla base di
documenti ed altre fonti di prova coperti da segreto di Stato, violi le
prerogative del Governo nella materia del segreto di Stato;
che pertanto il Presidente del Consiglio dei ministri ha
proposto conflitto di attribuzione − deducendo la violazione degli artt.
1, 5, 52, 87, 95, 102 e 126 della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 16
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed agli artt. 202, 256 e 362 cod. proc. pen. − per sentir dichiarare che non spetta al
Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell’udienza
preliminare, «né acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o
indirettamente, atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato» e
che non spetta al medesimo organo, a fronte di una richiesta di rinvio a
giudizio del pubblico ministero, prendere conoscenza dei suddetti documenti e
fonti di prova e «su tale base disporre il rinvio a giudizio e fissare
l’udienza dibattimentale, così offrendo tali documenti e fonti di prova ad
ulteriore pubblicità»: con il conseguente annullamento del decreto che dispone
il giudizio e restituzione dei documenti coperti da segreto di Stato ai
legittimi detentori.
Considerato che in
questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87,
che il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a
sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela,
apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla stregua delle norme costituzionali
che ne definiscono le attribuzioni (sentenze nn. 487 del 2000, 410 e 110 del 1998, 86 del 1977; ordinanze nn. 320 e 321 del 1999, 266 del 1998 e 426 del 1997);
che la legittimazione del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare,
a resistere nel conflitto deve essere affermata, avuto riguardo alla
giurisprudenza di questa Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali
la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla
Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle relative
funzioni, la volontà del potere cui appartengono (sentenza n. 225 del
2001; ordinanza
n. 102 del 2000);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata
dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo
devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto
il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento
destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo (v. sentenze nn.
487 del 2000, 410
e 110 del 1998,
86 del 1977;
ordinanze nn. 321 e 320 del 1999, 266 del 1998 e 426 del 1997);
che tale preliminare valutazione, adottata prima facie ed
in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa
determinazione relativamente anche ai profili attinenti alla stessa
ammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla diversità delle condotte assunte
come invasive delle attribuzioni del potere ricorrente;
che pertanto, allo stato, va dichiarata l’ammissibilità del
ricorso, tanto sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo.
per questi motivi
dichiara ammissibile,
ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per le indagini preliminari,
in funzione di giudice dell’udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano,
con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che
la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza
al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che,
a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni
dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in