Ordinanza n. 403 del 2008

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ORDINANZA N. 403

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria        FLICK                    Presidente

- Francesco               AMIRANTE              Giudice

- Ugo                        DE SIERVO                  "

- Paolo                      MADDALENA              "

- Alfio                       FINOCCHIARO            "

- Alfonso                   QUARANTA                 "

- Franco                    GALLO                        "

- Luigi                       MAZZELLA                  "

- Gaetano                  SILVESTRI                   "

- Sabino                    CASSESE                     "

- Maria Rita               SAULLE                       "

- Giuseppe                 TESAURO                    "

- Paolo Maria             NAPOLITANO             "

- Giuseppe                 FRIGO                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, promossi con ordinanze dell’11 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Torino; del 5 e del 19 maggio 2006 dalla Corte d’appello di Brescia; del 4 luglio 2006 dalla Corte d’appello di Roma; del 28 giugno 2006 dalla Corte d’appello di Messina; del 15 maggio 2007 dalla Corte d’appello di Brescia; dell’11 giugno 2007 dalla Corte d’appello di Salerno e del 5 novembre 2007 dalla Corte d’appello di Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 73, 131, 135, 140, 305, 714 e 761 del registro ordinanze 2007 e al n. 61 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 13, 18, 41 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2007 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2008.

       Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte d’appello di Torino, con ordinanza dell’11 aprile 2006 (r.o. n. 73 del 2007), la Corte d’appello di Brescia, con due ordinanze di identico tenore, rispettivamente del 5 maggio 2006 e del 19 maggio 2006 (r.o. nn. 131 e 135 del 2007), e con altra ordinanza del 15 maggio 2007 (r.o. n. 714 del 2007), la Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 4 luglio 2006 (r.o. n. 140 del 2007), la Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 28 giugno 2006 (r.o. n. 305 del 2007), la Corte d’appello di Salerno, con ordinanza dell’11 giugno 2007 (r.o. n. 761 del 2007), la Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 2007 (r.o. n. 61 del 2008), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede l’applicabilità ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore della nuova disciplina che, modificando l’art. 428 del codice di procedura penale, preclude in ogni caso al pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare, stabilendo altresì che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima della data di entrata in vigore della legge, avverso una di dette sentenze, sia dichiarato inammissibile;

che, ai fini della rilevanza della questione, le Corti rimettenti precisano di essere investite di appelli proposti dal pubblico ministero in sede o dal procuratore generale competente avverso sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare e di doverli dichiarare inammissibili in applicazione delle norme censurate;

che, nel merito, la Corte d’appello di Torino, la Corte d’appello di Brescia e la Corte d’appello di Salerno ritengono che l’eliminazione dell’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare ad opera dell’art. 4 della novella del 2006 sia in contrasto con il principio del contraddittorio e di parità tra le parti di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., principio che esplica la sua efficacia per l’intero iter processuale fino alla sentenza definitiva, in quanto sottrae ad una sola delle parti (il pubblico ministero) lo strumento processuale indirizzato a veder affermata la propria pretesa;

che il principio del contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. non può intendersi limitato alla fase anteriore alla pronuncia del giudice, giacché il termine «processo» indica l'intero iter attraverso il quale si attua la giurisdizione, fino alla pronuncia definitiva;

che, pertanto, a parere dei sopra indicati collegi rimettenti, il principio della parità delle parti deve comprendere anche la fase dell'appello e, nell'ambito di essa, il suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare;

che, secondo la Corte d’appello di Roma e la Corte d’appello di Ancona, le disposizioni censurate si pongono in contrasto anche con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto, essendo ammissibile il ricorso per cassazione, potrebbe verificarsi «una regressione del processo stesso alla fase dell'udienza preliminare – a seguito di annullamento della Corte di Cassazione – con una inevitabile dilatazione dei tempi di definizione del processo anche per l'inevitabile aggravio di lavoro per la medesima Corte di Cassazione»;

che, viceversa, secondo la Corte d’appello di Brescia, nei confronti delle sentenze di non doversi procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare troverebbe applicazione esclusivamente il primo comma dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, che prevede l’operatività della nuova disciplina anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, mentre non sarebbero applicabili i commi successivi, che prevedono la possibilità del ricorso per cassazione, poiché il termine «sentenza di proscioglimento» sarebbe collegato alla sua originaria appellabilità, tanto dal pubblico ministero che dall’imputato, cosa che non si verifica con riferimento alla sentenza di non doversi procedere;

che, pertanto, non essendo ammesso il ricorso per cassazione, risulterebbe violato l’art. 111, settimo comma, Cost. che prevede che contro tutte le sentenze è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge;

che, secondo tutte le Corti rimettenti, ad eccezione della Corte d’appello di Messina, la modifica dell’art. 428 cod. proc. pen. risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, in quanto non giustificata né da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, né da concreti, benefici effetti giuridici, né dalla rinunzia all’istruzione dibattimentale e, infine, perchè atta a vanificare gli appelli già proposti e a rendere di fatto il potere del pubblico ministero inidoneo all’assolvimento del compito che gli assegna l’art. 112 Cost.;

che, secondo la Corte d’appello di Brescia (ordinanza del 15 maggio 2007), sarebbe violato anche l’art. 24 Cost., poiché la limitazione del potere di appello in capo all’organo dell’accusa verrebbe irragionevolmente a comprimere la tutela dell’interesse delle vittime del reato, diverso dal ristoro patrimoniale, in quanto l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero vale ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa;

che le Corti d’appello di Brescia, Messina e Salerno, evocano, a parametro della questione di costituzionalità, anche l’art. 112 Cost., assumendo il contrasto della disciplina censurata con il principio dell’obbligatorietà dell'azione penale sul presupposto che tale principio, espressione dell'interesse punitivo dello Stato, implichi, logicamente e coerentemente, anche il potere di impugnazione;

che, secondo la Corte d’appello di Messina, l’orientamento della Corte costituzionale che esclude la riconducibilità del potere di appello all'obbligo di esercizio dell’azione penale andrebbe rivisto alla luce dell’art. 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), che testualmente recita «il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale», disposizione, questa, da ritenere indicativa di una precisa volontà del legislatore di distinguere il momento iniziale dall’esercizio successivo dell’azione penale, ricomprendendo in questo secondo momento l’intero iter del processo;

che, secondo la Corte d’appello di Salerno, tale orientamento della giurisprudenza costituzionale si riferirebbe alla impugnazione di provvedimenti emessi a cognizione piena, cioè ai casi in cui, a seguito di regolare giudizio, vi è stata da parte del giudice una decisione nel merito in ordine alla responsabilità dell'imputato, mentre nel caso della sentenza di non luogo a procedere la valutazione del giudice è solo sulla idoneità o meno delle prove raccolte a sostenere l’accusa in giudizio.

Considerato che i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), in combinato disposto con l’art. 10 della medesima legge;

che, in particolare, il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto l’immediata applicabilità della disciplina che preclude l’appello da parte del pubblico ministero delle sentenze di non doversi procedere pronunciate dal giudice dell’udienza preliminare nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima;

che, stante l’identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che tutti i rimettenti sollevano la questione sul presupposto che le norme censurate siano applicabili nei giudizi a quibus − ancorché concernenti appelli avverso sentenze di non luogo a procedere proposti prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 − in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 10 della legge stessa;

che i rimettenti, ad eccezione della Corte d’appello di Brescia,  danno per scontato che la formula «sentenza di proscioglimento», impiegata nell’art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, abbracci anche le sentenze di non luogo a procedere;

che la Corte d’appello di Brescia, invece, ritiene applicabile alle sentenze di non doversi procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare il solo comma 1 dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006 e non anche il regime transitorio disposto dai commi successivi, e che pertanto gli appelli già proposti avverso tali sentenze vadano dichiarati inammissibili senza che si possa proporre il ricorso per cassazione;

 che questa Corte – dichiarando manifestamente inammissibili questioni di legittimità costituzionale basate su un identico presupposto interpretativo (cfr. ordinanza n. 4 del 2008) – ha evidenziato che l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità è, invece, di segno opposto;

che, al riguardo, una parte della giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella nozione di «sentenza di proscioglimento» di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione;

che, secondo questo indirizzo interpretativo, alle sentenze di non luogo a procedere pronunciate ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., all’esito dell’udienza preliminare, è applicabile solo il comma 1 del citato art. 10, che, nello stabilire che «la presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», si limiterebbe, di per sé, a ribadire il principio tempus regit actum, che disciplina in via generale la successione di leggi nel settore processuale penale;

che, pertanto,  la disciplina transitoria di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006 si applicherebbe solo alle sentenze di proscioglimento e non a quelle di non doversi procedere, in quanto, la formula «sentenza di proscioglimento» designerebbe, nella sua accezione tecnica, la sentenza liberatoria pronunciata da un giudice chiamato a decidere sul merito: comprendendo, in specie – come si desume dall’intitolazione della sezione I, capo II, titolo III, del libro VII del codice di procedura penale – le (sole) sentenze «di non doversi procedere» e di «assoluzione»;

che la prospettiva interpretativa ora ricordata − la quale renderebbe irrilevanti le questioni nei giudizi a quibus − non è stata, peraltro, affatto presa in esame dai giudici rimettenti, anche solo per negarne eventualmente la praticabilità;

che l’omesso esame della soluzione ermeneutica in discorso equivale a mancato adempimento dell’onere, che grava sul giudice rimettente, di verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità (ex plurimis, sentenza n. 192 del 2007; ordinanza n. 32 del 2007);

    che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto  dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino, dalla Corte d’appello di Brescia, dalla Corte d’appello di Roma, dalla Corte d’appello di Messina, dalla Corte d’appello di Salerno e dalla Corte d’appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.