ORDINANZA
N. 4
ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale,
come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell’art. 10 della stessa
legge n. 46 del 2006, promossi con ordinanze del 15 marzo 2006 dalla Corte
militare d’appello di Verona nel procedimento penale a carico di D.F.F. e del 5 maggio 2006 dalla Corte d’appello di Salerno
nel procedimento penale a carico di D.L.V., iscritte
ai nn. 276 e 490 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
36 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di costituzione di G. A.;
udito nell’udienza
pubblica dell’11 dicembre 2007 e nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007
il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata
in epigrafe,
che
che il gravame – prosegue il giudice a quo – benché perfettamente rituale alla stregua della legge
processuale vigente al tempo della sua proposizione, sarebbe destinato ad una
declaratoria di inammissibilità a fronte della sopravvenuta legge n. 46 del
2006; quest’ultima, novellando l’art. 428 cod. proc. pen., ha reso inappellabili le sentenze di non luogo
a procedere, stabilendo, altresì, all’art. 10, che gli appelli proposti contro
sentenze di proscioglimento anteriormente all’entrata in vigore della novella
sono dichiarati inammissibili;
che, ad avviso del rimettente, il nuovo art. 428 cod. proc. pen. – nella parte in cui sottrae
al pubblico ministero la facoltà di appellare le sentenze di non luogo a
procedere – si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali;
che risulterebbe leso, anzitutto, il principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto la norma censurata introdurrebbe uno
«sbarramento» privo di giustificazione razionale, tale da impedire alla parte
pubblica di coltivare la propria domanda di giudizio in modo completo ed
efficace;
che la nuova disciplina priverebbe,
difatti, il pubblico ministero della possibilità di chiedere ad un ulteriore
giudice il riesame delle risultanze processuali «nella totalità del loro
significato e della loro consistenza», imponendogli di esperire un mezzo di
impugnazione – il ricorso per cassazione – non coerente con il tipo di
valutazione che sovrintende alla decisione di rinvio a giudizio e con la natura
dell’udienza preliminare: udienza nella quale il giudice è chiamato ad una
deliberazione di carattere processuale riguardo alla necessità di procedere al
dibattimento;
che ne deriverebbe, in pari tempo, una irragionevole
discriminazione tra i procedimenti che richiedono l’udienza preliminare e i
procedimenti a citazione diretta, nei quali la domanda di giudizio del pubblico
ministero trova, invece, immediato riscontro della fissazione dell’udienza
dibattimentale, senza correre il rischio di venire «prematuramente bloccata»;
che nei procedimenti in cui è prevista l’udienza preliminare
– ossia nella totalità dei casi, quanto alla giurisdizione penale militare
(davanti alla quale non trovano applicazione le disposizioni del Libro VIII del
codice di rito, sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica) – si verificherebbe, altresì, avuto riguardo alle conseguenze del
provvedimento conclusivo della fase, un irragionevole «sbilanciamento» delle
posizioni delle parti, lesivo del principio di parità enunciato dall’art. 111,
secondo comma, Cost.;
che, infatti – mentre per l’imputato il
più sfavorevole degli esiti è rappresentato dal rinvio a giudizio davanti al
suo giudice naturale, ossia da un provvedimento «meramente interlocutorio» –
per l’accusa, la sentenza di non luogo a procedere comporterebbe il pressoché
definitivo «affossamento» delle ragioni pubblicistiche sottese all’esercizio
dell’azione penale: giacché il ricorso per cassazione, consentendo di dedurre
solo vizi circoscritti e tassativi, si rivelerebbe assai «poco congeniale» alle
censure che possono venir mosse all’anzidetta sentenza, la quali troverebbero
nell’appello il loro «naturale» veicolo;
che altrettanto evidente risulterebbe il pregiudizio recato
al principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111,
secondo comma, seconda parte, Cost.;
che – come evidenziato nel messaggio del
Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2006, di rinvio della legge alle
Camere – il trasferimento dalla corte d’appello alla Corte di cassazione
dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere determinerebbe non
soltanto un aumento di lavoro per il giudice di legittimità, ma anche, nel caso
di mancata conferma della sentenza, una regressione del procedimento, che ne
allungherebbe i tempi di definizione;
che, ove ritenesse fondate le ragioni
dell’impugnazione del pubblico ministero,
che, da ultimo, la norma censurata contrasterebbe con il
principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.);
che, al riguardo, il rimettente ricorda
come la giurisprudenza costituzionale abbia ravvisato nel potere di
impugnazione del pubblico ministero una delle espressioni dell’anzidetto
principio, puntualizzando, altresì, che la disciplina processuale non può
essere congegnata in modo tale da vanificare il complessivo assolvimento delle
funzioni dell’accusa;
che tale affermazione – ad avviso del
giudice a quo – non sarebbe stata
superata dalle successive decisioni, nelle quali questa Corte ha escluso una
diretta e generale correlazione tra potere di impugnazione della parte pubblica
e obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale: tali decisioni riguarderebbero,
infatti, un’ipotesi ben diversa da quella oggi in esame, essendo riferite alla
norma che impediva al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze
di condanna emesse a conclusione del giudizio abbreviato; vale a dire
nell’ambito di un rito che – dopo il positivo esercizio dell’azione penale –
persegue obiettivi di semplificazione processuale, in relazione ai quali può
considerarsi «appagante» un epilogo «comunque coincidente con le essenziali
finalità perseguite dall’accusa»;
che nella specie, per contro, verrebbe in rilievo un limite
direttamente incidente sull’atto di esercizio dell’azione penale, che non ha
realizzato il proprio obiettivo del giudizio dibattimentale: onde non si
comprenderebbe «con quale coerenza “costituzionale”» la legge ordinaria possa
interdire al pubblico ministero di chiedere al superiore giudice di merito una
diversa valutazione circa la non superfluità del dibattimento;
che tale conclusione si imporrebbe a
maggior ragione ove si consideri che la preclusione all’appello concerne una
sentenza di carattere processuale, emessa nell’ambito di un giudizio
«essenzialmente cartolare»: sicché, rispetto alla preclusione censurata, non
potrebbero valere le ragioni che sono alla base dell’inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento, introdotta dalla stessa legge n. 46 del 2006, non
sussistendo il rischio che il giudice di appello capovolga, «leggendo solo le
carte», la decisione che il primo giudice ha adottato dopo aver assistito alla
formazione della prova in contraddittorio;
che nel giudizio di costituzionalità si è costituito A. G.,
parte civile nel processo a quo, il
quale – condividendo i dubbi di costituzionalità del giudice \rimettente – ha
chiesto l’accoglimento della questione;
che con l’ulteriore ordinanza indicata in epigrafe,
che
che detto appello – di cui
che il giudice a quo dubita,
peraltro, della legittimità costituzionale tanto della disciplina «a regime»,
introdotta con il nuovo art. 428 cod. proc. pen., che di quella transitoria stabilita dall’art.
10 della legge n. 46 del 2006;
che il novellato art. 428 cod. proc. pen. risulterebbe lesivo, anzitutto, del principio di
parità delle parti nel processo, enunciato dall’art. 111, secondo comma, Cost.;
che la norma denunciata, difatti –
stabilendo che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per
cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa al termine
dell’udienza preliminare – porrebbe solo formalmente le parti su uno stesso
piano; essendo evidente come, in realtà, la disposizione limiti il potere di impugnazione
della sola parte che vi ha interesse, in quanto soccombente rispetto alla
pretesa punitiva azionata: ossia il pubblico ministero, al quale verrebbe
impedito di pervenire, attraverso l’appello, all’accertamento della verità
materiale, cui il processo penale dovrebbe tendere;
che, anche dopo la riforma operata dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479, la sentenza di non luogo a procedere ha mantenuto la natura di
pronuncia «processuale», essendo destinata esclusivamente a «paralizzare» la
domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero sulla base di una prognosi
di inutilità del dibattimento.
che, in modo del tutto coerente, l’art. 428 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla
legge n. 46 del 2006, riconosceva quindi al pubblico ministero il potere di
proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, consentendogli,
così, di provocare una «rivalutazione» nel merito della fondatezza della
propria richiesta di rinvio a giudizio: possibilità, per contro,
irragionevolmente rimossa dalla novella, posto che il ricorso per cassazione è
ammesso solo per specifici motivi (art. 606 cod. proc. pen.), tra i quali non rientra «la “sufficienza o
meno” degli elementi per il giudizio»;
che l’«anomalia» risulterebbe ancor più grave, ove si
consideri che – come affermato da questa Corte (sentenza n. 115 del
2001) – il pubblico ministero, prima dell’udienza preliminare, è tenuto a
svolgere indagini complete, stante anche la facoltà dell’imputato di chiedere
di essere giudicato con rito abbreviato, sulla base degli elementi raccolti;
che, in tale situazione, il giudizio del
giudice dell’udienza preliminare, circa l’inutilità del dibattimento, verrebbe
ad incidere, con evidente vulnus
dell’art. 112 Cost., sullo stesso esercizio dell’azione penale: giacché, in
pratica, la scelta tra il perseguimento della pretesa punitiva e il suo
definitivo abbandono risulterebbe sottratta all’organo dell’accusa e rimessa
all’apprezzamento inappellabile del giudice dell’udienza preliminare; assetto,
questo, tanto più irragionevole, in quanto, per taluni reati, anche di
rilevante gravità (art. 550 cod. proc. pen.),
detta pretesa viene esercitata senza alcun «filtro» e in forma diretta;
che la norma impugnata sarebbe lesiva, ancora, del principio
di ragionevolezza (art. 3 Cost.), apparendo sostanzialmente priva di scopo;
che la soppressione dell’appello del
pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito
del giudizio di primo grado – disposta dalla stessa legge n. 46 del 2006 – è
stata giustificata, difatti, con la necessità di evitare che la decisione
emessa da un giudice, che ha assistito alla formazione della prova nel
contraddittorio tra le parti, possa venir ribaltata da altro giudice – quale
quello di appello – che solo eccezionalmente procede alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale;
che tale giustificazione non potrebbe
valere, tuttavia, in rapporto alla sentenza di proscioglimento pronunciata
all’esito dell’udienza preliminare, nel corso della quale non vi è ancora una
formazione della prova «nella sua pienezza», ma solo
una valutazione della sua idoneità a sostenere l’ipotesi accusatoria;
che la disciplina transitoria dettata dall’art. 10 della
legge n. 46 del 2006 si porrebbe, a sua volta, in contrasto con il principio
della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.),
determinando una ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione dei
procedimenti in corso, nei quali sia già stato proposto appello ai sensi
dell’art. 428 cod. proc. pen.;
che detta disciplina innescherebbe,
infatti, una sequenza procedimentale che, dopo la dichiarazione di
inammissibilità del gravame, comporterebbe la proposizione del ricorso per
cassazione entro il termine di quarantacinque giorni (ove ne sussistano i
presupposti); la celebrazione del giudizio di cassazione; l’eventuale
annullamento con rinvio della sentenza impugnata; la fissazione, infine, di una
nuova udienza preliminare;
che l’allungamento dei tempi processuali
– risultando evidente anche in rapporto alla disciplina a regime (stante il
carattere solo rescindente della pronuncia della Corte di cassazione) –
assumerebbe i tratti dell’irragionevolezza quanto meno in relazione ai processi
– come quello a quo – nei quali il
giudice di appello avrebbe dovuto solo pronunciarsi con immediatezza
sull’eventuale rinvio a giudizio dell’imputato, fissando l’udienza dinanzi al
tribunale.
Considerato che
le ordinanze di rimessione sollevano questioni in larga parte analoghe, onde i
relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che entrambi i giudici a quibus
dubitano della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e
112 della Costituzione, dell’art. 428 del codice di procedura penale, come
sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice
di procedura penale, in materia
di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui
esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso la sentenza di
non luogo a procedere emessa in esito all’udienza preliminare;
che i rimettenti sollevano la questione
sul presupposto che la norma censurata sia applicabile nei giudizi a quibus –
ancorché concernenti appelli avverso sentenze di non luogo a procedere proposti
prima dell’entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 – in forza della
disposizione transitoria di cui all’art. 10 della legge stessa: disposizione
che viene fatta quindi oggetto di autonoma denuncia di incostituzionalità, in parte qua, dalla Corte d’appello di
Salerno;
che, peraltro, il comma 1 del citato
art. 10 – nello stabilire che «la presente legge si applica anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima» – si
limita, di per sé, a ribadire il principio tempus regit actum,
che disciplina in via generale la successione di leggi nel settore processuale
penale;
che una deroga a detto principio è
invece introdotta dal comma 2 dell’art. 10, il quale – incidendo sull’atto
processuale già compiuto (nella specie, l’impugnazione) – stabilisce che
«l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal
pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge
viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile»;
che, correlativamente, il successivo
comma 3 accorda alla parte, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile,
la facoltà di proporre ricorso per cassazione «contro le sentenze di primo
grado» entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità;
che il comma 2 dell’art. 10 – successivamente
alle ordinanze di rimessione – è stato oggetto di dichiarazioni di parziale
incostituzionalità, che non interferiscono, peraltro, con l’odierno thema decidendum,
in quanto correlate alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale
di disposizioni «a regime» distinte da quella oggi impugnata (gli artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen., come novellati dalla legge n. 46 del 2006) (sentenze n. 26
e n. 320 del
2007);
che, ciò premesso, i rimettenti danno
per scontato che la formula «sentenza di proscioglimento», impiegata nell’art.
10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, abbracci anche le sentenze di non
luogo a procedere;
che l’indirizzo allo stato prevalente
nella giurisprudenza di legittimità è, peraltro, di segno opposto;
che, al riguardo, si rileva, infatti,
che la formula «sentenza di
proscioglimento» designa, nella sua accezione tecnica, la sentenza liberatoria
pronunciata da un giudice chiamato a decidere sul merito: comprendendo, in
specie – come si desume dall’intitolazione della sezione I, capo II, titolo III
del libro VII del codice di procedura penale – le (sole) sentenze «di non
doversi procedere» e di «assoluzione»;
che, a sostegno dell’indirizzo in questione, si
osserva, altresì, come la contrapposizione terminologica fra «sentenza di
proscioglimento» e «sentenza di non luogo a procedere» – la quale rispecchia la
diversa natura delle due pronunce (quanto ad oggetto dell’accertamento, base
decisionale, regime di stabilità ed efficacia extrapenale) – sia già stata
valorizzata da questa Corte, al fine di dichiarare non fondata altra questione
di legittimità costituzionale dello stesso art. 428 cod. proc. pen. (nel testo originario), nella
parte in cui non prevedeva la facoltà della parte civile di proporre appello
avverso la sentenza di non luogo a procedere per il reato di diffamazione a
mezzo stampa (sentenza
n. 381 del 1992);
che – sempre a supporto dell’orientamento in discorso –
si rileva, ancora, come la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 10 della
legge n. 46 del 2006 abbia natura di norma eccezionale, proprio perché
derogatoria del generale principio tempus regit actum: onde essa
andrebbe interpretata restrittivamente, rimanendo comunque insuscettibile di
applicazione analogica;
che, da ultimo, tale orientamento evidenzia come la
previsione di un trattamento differenziato della sentenza di non luogo a
procedere rispetto alla sentenza di proscioglimento – quanto alla disciplina
transitoria che accompagna il nuovo regime di inappellabilità delle decisioni
liberatorie - introdotto dalla legge n. 46 del 2006, possa giustificarsi
proprio alla luce di una delle considerazioni svolte dagli odierni rimettenti:
e, cioè, alla luce della non riferibilità alle sentenze di non luogo a
procedere delle rationes
che, sulla base dei lavori preparatori della novella, sono alla base della
scelta di rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento (rationes
consistenti nel garantire all’imputato un doppio grado di merito sulla
pronuncia di condanna; nell’impossibilità di escludere ogni ragionevole dubbio
sulla colpevolezza, dopo una sentenza di proscioglimento; nell’opportunità di
evitare che la decisione di proscioglimento emessa da un giudice che ha
assistito alla formazione della prova in contraddittorio – quale quello di
primo grado – possa essere ribaltata da altro giudice – quello di appello – che
ha una cognizione prevalentemente «cartolare» del materiale probatorio);
che la prospettiva interpretativa ora ricordata – la
quale renderebbe irrilevanti le questioni nei giudizi a quibus – non è stata, peraltro, affatto
presa in esame dai giudici rimettenti, anche solo per negarne eventualmente la
praticabilità;
che, d’altro canto – con riguardo all’autonoma
questione sollevata dalla Corte d’appello di Salerno nei confronti dello stesso
art. 10, nella parte in cui (con asserita irrazionale dilatazione dei tempi
processuali) estenderebbe la disciplina transitoria anche agli appelli
anteriormente proposti contro le sentenze di non luogo a procedere – l’omesso
esame della soluzione ermeneutica in discorso equivale a mancato adempimento
dell’onere, che grava sul giudice rimettente, di verificare preventivamente se
la norma impugnata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad
escludere i dubbi di costituzionalità (ex
plurimis, sentenza
n. 192 del 2007; ordinanza n. 32 del
2007);
che le questioni vanno dichiarate, pertanto,
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 delle medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte militare d’appello, sezione distaccata di Verona, e dalla Corte d’appello di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 gennaio 2008.
F.to:
Depositata
in