SENTENZA
N. 179
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34
della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo
degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), promosso con
ordinanza del 12 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per
Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale
amministrativo regionale della Liguria, sede di Genova, con ordinanza del 12
aprile
La disposizione impugnata prevede che: «Le province, nel rispetto del
Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla L.R. n. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di
formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento
dell’attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle
Province.
Riferisce il Tribunale rimettente che il giudizio in via principale ha ad oggetto l’impugnazione, da parte dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.), sezione regionale, della delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003, recante la «definizione delle figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione dei contenuti minimi dei corsi», emanata in applicazione dell’art. 34 della legge della Regione Liguria n. 6 del 2002.
Osserva il Tribunale che «con unico motivo di ricorso» l’associazione ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale della menzionata legge regionale per violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 117, comma terzo, in materia di professioni.
Riferisce altresì che nel giudizio principale si è costituita
Tanto premesso, il Tribunale, in punto di rilevanza, osserva che dall’accoglimento della questione di costituzionalità discenderebbe l’accoglimento della domanda proposta nel giudizio principale, tenuto conto che la norma censurata «costituisce la fonte del potere esercitato con la delibera di giunta regionale», della quale si chiede l’annullamento.
Inoltre, in merito all’eccezione di difetto di legittimazione dell’associazione ricorrente, sollevata dalla difesa regionale, il Tribunale osserva che, «per costante giurisprudenza», un’associazione può essere legittimata ad agire in giudizio per la difesa di interessi collettivi di categoria e che, nel caso di specie, l’associazione ricorrente, in base al proprio statuto, si propone, tra l’altro, la tutela della categoria dei fisioterapisti prevista a norma dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale ritiene che la norma regionale in esame abbia introdotto nell’ordinamento regionale la specifica qualifica professionale di «massaggiatore sportivo». Osserva, inoltre, che l’attestato di massaggiatore sportivo viene attribuito dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto appositi corsi da istituirsi a cura delle Province, demandando a successivi provvedimenti amministrativi l’individuazione del profilo professionale e la regolamentazione delle modalità di accesso, attraverso l’istituzione di appositi corsi. Ad avviso del Tribunale rimettente, proprio la deliberazione della Giunta darebbe specifica attuazione alla norma regionale mediante l’individuazione della figura professionale del massaggiatore sportivo e del relativo ordinamento didattico.
Al riguardo, il Tribunale rammenta che l’art. 117, comma terzo, Cost. include la materia delle «professioni» tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente, nelle quali la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Richiama, in proposito, il costante orientamento della Corte costituzionale secondo cui sia l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, invece, nella competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenze numeri 449, 153 e 40 del 2006 e numeri 424, 355 e 319 del 2005).
Il Tribunale osserva, altresì, che tale principio, «che si configura come
un limite di ordine generale operante a prescindere
dall’esistenza di singoli precetti normativi (C. Cost. 8.2.2006,
n. 40), ha peraltro trovato specifica attuazione nel settore delle
professioni sanitarie in virtù di una serie di disposizioni normative statali».
Del resto, aggiunge il Tribunale che in materia «di arte
del massaggiatore sportivo» l’art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099
(Tutela sanitaria delle attività sportive), riserva «al Ministro per
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di Genova, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), con riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. – La questione è fondata.
Questa Corte ha più volte
affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle
professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata,
per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella
competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno
specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio […] si configura
quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale […]. Da ciò
deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure
professionali» (sentenze n. 93 del 2008 e n. 300 del 2007).
L’art. 34 della legge regionale impugnata disciplina il percorso di formazione professionale ai fini dell’accesso al[l’esercizio del]la professione di massaggiatore sportivo rimettendo ad una determinazione della Giunta regionale la definizione degli «indirizzi per i contenuti minimi dei corsi» diretti al conseguimento del relativo attestato (art. 34, comma 1) e stabilendo la durata della formazione sia per il periodo transitorio di prima applicazione, sia a regime (art. 34, commi 1 e 2). La delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003, adottata in attuazione della norma impugnata, definisce l’attività di massaggiatore come quella che «comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo sia quello di predisporre l’apparato muscolo scheletrico all’esercizio delle attività fisico-motorie e al recupero della sua funzionalità al termine delle stesse. Sono escluse dall’attività di massaggiatore le prestazioni aventi finalità di carattere terapeutico» ed istituisce i corsi a regime ed in sanatoria, individuando le discipline di insegnamento, le modalità di svolgimento degli esami ed i requisiti di ammissione.
L’art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle
attività sportive), riserva «al Ministro per
L’art. 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), prevede che «sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251 […] i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione».
Pertanto, la legge regionale censurata, istituendo una figura di massaggiatore sportivo regionale e regolando il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, non rispetta il limite imposto dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di professioni e va dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze n. 449 del 2006 e n. 319 del 2005, rispettivamente, con riferimento ai profili professionali di massaggiatore/masso fisioterapista e massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
maggio 2008.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in