Ordinanza n. 18 del 2008

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ORDINANZA N. 18

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Franco                                     BILE                              Presidente

-                Giovanni Maria                         FLICK                           Giudice

-                Francesco                                AMIRANTE                         "

-                Ugo                                         DE SIERVO                         "

-                Paolo                                      MADDALENA                     "

-                Alfio                                        FINOCCHIARO                   "

-                Alfonso                                    QUARANTA                        "

-                Luigi                                        MAZZELLA                         "

-                Gaetano                                   SILVESTRI                          "

-                Maria Rita                                SAULLE                              "

-                Giuseppe                                  TESAURO                           "

-                Paolo Maria                             NAPOLITANO                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile e dell’art. 71 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promossi con ordinanze del 28 dicembre 2005 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Beltrami Fausto ed altri e Fontanella Luigi e del 9 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la Lidl Italia s.r.l. e la Grotto s.r.l., iscritte ai nn. 96 e 156 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 22, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti gli atti di costituzione di Beltrami Fausto ed altri, di Fontanella Luigi e della Lidl Italia s.r.l., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Massimo Ferrari per Beltrami Fausto ed altri, Gian Andrea Chiavegatti e Angelo Anglani per la Lidl Italia s.r.l. e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso che Fausto, Ernesto e Raffaella Beltrami avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato Luigi Fontanella, con atto notificato il 20 luglio 2005, invitandolo a comparire per l’udienza del 20 ottobre 2005 (assegnando un termine di comparizione di 35 giorni liberi, tenuto conto della sospensione feriale);

che i predetti Beltrami si erano costituiti in giudizio, nella causa di opposizione, il 27 luglio 2005, depositando l’originale della citazione, il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo;

che, all’udienza del 22 dicembre 2005, l’opposto – preliminarmente – aveva chiesto l’immediata discussione della causa, ai sensi dell’articolo 281-sexies cod. proc. civ., o, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione, sul presupposto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per la tardiva costituzione degli opponenti effettuata oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione in opposizione;

che, tutto ciò premesso, il Tribunale rimettente, sottolineata la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione sia sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sia nel merito, e tracciato l’excursus storico della comparizione a udienza fissa, non prevista nell’impianto originario del codice di procedura civile del 1942, ma introdotta con legge 14 luglio 1950 n. 581 (Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile), osserva che l’interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimità al combinato disposto degli artt. 165, 645 e 647 cod. proc. civ. – secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore» ed ancora «la tardiva costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione e legittima la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione essere più proseguito» (Cass. 4 settembre 2004, n. 17915) –, nonostante sia stata dettata al fine di preservare i diritti difensivi dell’opposto, risulta eccessivamente e ingiustificatamente gravosa per l’opponente, che rimane obbligato alla costituzione entro cinque giorni dalla notificazione della citazione, a pena dell’improcedibilità stessa dell’opposizione, anche quando assegni al convenuto un termine a comparire superiore a quello minimo di legge, in quanto, in tale ipotesi, il convenuto opposto conserva pur sempre un ragionevole lasso di tempo per predisporre le sue difese;

che, prosegue il rimettente, si fa gravare sull’opponente un onere processuale sproporzionato rispetto alle facoltà concesse all’opposto e alle esigenze di spedita definizione dell’intera lite o, quanto meno, della fase iniziale di essa;

che l’onere processuale, posto a carico dell’opponente, di costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione (dies a quo decorrente, secondo le sentenze n. 154 del 2005 e n. 239 del 2000 della Corte costituzionale, dal giorno della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) a pena di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, appare ridotto ad una mera formalità, priva di qualsiasi ragione processuale, non valendo né a coordinare il termine di costituzione dell’opponente con quello dell’opposto, né a dare al processo un impulso particolare, quanto meno nella sua fase iniziale (in considerazione del raddoppio del termine minimo di comparizione introdotto con la riforma processuale del 1990);

che, conclusivamente, secondo il rimettente, il combinato disposto degli articoli 165, 645 e 647 cod. proc. civ. appare in contrasto agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto fa gravare sull’opponente a decreto ingiuntivo l’obbligo di compiere un’attività processuale (costituzione): a) in un termine di cinque giorni, in sé eccessivamente breve (vulnus all’articolo 24); b) in un termine irragionevole, posto che, anche assolvendo tale obbligo, non ne consegue la celere definizione della controversia o, quanto meno, della fase iniziale della stessa, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (contrasto con gli articoli 3 e 24); c) in un termine irragionevole, dato che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessità di coordinare i tempi di costituzione dell’opponente e dell’opposto (violazione degli articoli 3 e 24); d) in un termine eccessivamente breve rispetto a quello di controparte, ponendo così irrazionalmente i soggetti del processo in una posizione di disuguaglianza processuale (contrasto con l’articolo 111, secondo comma, della Costituzione);

che nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituiti i predetti Beltrami, che, nel sottolineare l’errore di calcolo del rimettente per avere essi lasciato all’opposto 46 giorni liberi per la comparizione, e non già 35, ne condividono l’assunto;

che si è costituito anche l’opposto, avv. Luigi Fontanella, che ha eccepito sia l’inammissibilità della sollevata questione, per la mancanza, nella ordinanza di rimessione, di una rigorosa motivazione sulla rilevanza, sia la sua infondatezza, da un lato, perché, attesa la natura impugnatoria dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non potrebbe porsi un parallelo con la disciplina della costituzione nell’ordinario giudizio di cognizione, attesa la disomogeneità delle due situazioni e, dall’altro, perchè sarebbe lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione, rilevando che ai dubbi manifestati dal giudice rimettente la Corte costituzionale ha già risposto rigettando la censura di ristrettezza del termine di costituzione dell’opponente, che decorre dalla consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario e dipende da una scelta dell’opponente nel concedere un termine abbreviato per la comparizione del convenuto (sentenza n. 239 del 2000);

che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, sia i Beltrami che l’avvocato Fontanella hanno depositato distinte memorie illustrative, insistendo i primi per l’accoglimento della questione di costituzionalità, sulla base delle argomentazioni svolte dal giudice rimettente, ed il secondo ribadendo le ragioni di inammissibilità della questione, la cui rilevanza sarebbe motivata in modo apparente, e di infondatezza nel merito, ed aggiungendo che il giudice non ha sperimentato la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione, chiedendo, in definitiva, alla Corte un intervento creativo, che, attenendo alla modulazione di termini processuali, non potrebbe che essere affidato alle scelte discrezionali del legislatore;

che, investita del ricorso proposto dalla Lidl Italia s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la pronuncia di primo grado dichiarativa dell’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della Grotto s.r.l., per essersi l’opponente Lidl costituita dopo cinque giorni, malgrado il duplice dimezzamento dei termini a comparire, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ., e dell’art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell’atto anziché da quella della consegna di esso all’ufficiale giudiziario;

che il giudice rimettente ha osservato che il precedente specifico, costituito dalla sentenza n. 239 del 2000 della Corte costituzionale, dovrebbe essere rimeditato, sia perché, in quella occasione, non era invocato il parametro dell’art. 111 Cost., ma soprattutto, perché, in virtù del principio introdotto nell’ordinamento con le sentenze della stessa Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la parte non può risentire delle conseguenze di attività sottratte al suo controllo e alla sua sfera di disponibilità, con la conseguenza che non può che farsi decorrere il brevissimo termine per la costituzione dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (che è evento controllabile dal giudice a differenza dalla data di conoscenza o conoscibilità dell’avvenuta notifica), postergando ad un momento successivo l’assolvimento dell’obbligo di documentare l’avvenuta notificazione dell’atto al destinatario;

che, secondo il giudice a quo, l’attuale disciplina si pone oltretutto in contrasto con i princípi enucleabili dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente;

che la rilevanza della questione non può essere esclusa dalla circostanza che la costituzione dell’opponente, tardiva rispetto alla notifica dell’opposizione, lo sarebbe ancor più rispetto alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario;

che la richiesta alla Corte costituzionale di una sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della previsione circa la decorrenza del termine di costituzione dalla notifica si associa alla fissazione additiva di un diverso termine, localizzabile nella consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, «profilo che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte»;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituita la Lidl s.p.a., la quale, associandosi alla richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, censura l’individuazione del termine di costituzione, da parte del Tribunale, in modo del tutto arbitrario, non desumibile da nessuna disposizione processuale, attesa la rigorosa riserva di legge sui termini processuali di decadenza;

che, secondo la parte privata, si impone una rivisitazione della normativa, in modo da evitare che il termine dipenda da un evento esterno alla parte e da questa non immediatamente conoscibile, secondo un’esigenza che la Corte costituzionale ha assecondato con varie pronunce;

che il principio ha trovato consacrazione con la nuova previsione legislativa (art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, in vigore dal 1° marzo 2006) per cui la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto;

che vanno poi sottolineati i riferimenti, nell’ordinanza di rimessione, all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e alla giurisprudenza sviluppata sul punto dalla Corte di Strasburgo, in riferimento alla proroga di termini scaduti per oggettive difficoltà di notifica, e in genere all’eliminazione di barriere processuali che vanificano la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

Considerato che il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza 28 dicembre 2005 (reg. ord. n. 96 del 2006), dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui fanno gravare sull’opponente a decreto ingiuntivo l’onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, che sarebbe irragionevole, dal momento che all’osservanza di tale onere non consegue la celere definizione della controversia, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nonché del fatto che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessità di coordinare i tempi di costituzione dell’opponente e dell’opposto, e che i soggetti del processo (opponente ed opposto) sarebbero, irrazionalmente, posti in una posizione di disuguaglianza processuale;

che la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 marzo 2006 (reg. ord. n. 156 del 2006), dubita, invece, della legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ. e 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell’atto anziché da quella di consegna di esso all’ufficiale giudiziario, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost.;

che i due ricorsi, censurando, sia pure per motivi diversi, aspetti concernenti la posizione processuale dell’opponente a decreto ingiuntivo, nella fase della sua costituzione in giudizio dopo la notifica dell’opposizione, a causa della ristrettezza dei termini cui lo stesso opponente è soggetto, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla parte privata nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, per difetto di motivazione sulla rilevanza, non è fondata, dal momento che, seppure è vero che la formula usata sul punto dal rimettente appare generica, tuttavia l’incidenza di una pronuncia d’incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell’opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell’opponente nel giudizio a quo, che dall’esposizione in fatto dell’ordinanza si desume essere avvenuta al settimo giorno (il 27 luglio 2005, mentre la notifica dell’opposizione risale al 20 luglio);

che non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, dal momento che, nella fattispecie in esame, è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, ed è, pertanto, certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio (ordinanze n. 239 del 2000 e n. 154 del 2005);

che i precedenti rilievi depongono anche per la non irragionevolezza della abbreviazione dei termini di costituzione;

che la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all’opera del legislatore;

che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia deve dichiararsi manifestamente infondata;

che la questione sollevata dalla Corte di cassazione, la quale sospetta la incostituzionalità delle norme censurate, nella parte in cui prevederebbero che il termine per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell’atto anziché da quella di consegna di esso all’ufficiale giudiziario, è manifestamente inammissibile sotto il profilo del difetto di rilevanza;

che la Corte di cassazione così motiva testualmente sulla rilevanza della questione sollevata: «Non sembra che il requisito della rilevanza possa ritenersi escluso dalla circostanza che la costituzione dell’opponente, tardiva con riferimento alla data (24 novembre 2000) di notificazione dell’opposizione, lo sarebbe ancor più con riguardo a quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario: si richiede infatti alla Corte costituzionale una pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma che fissa il dies a quo del termine in questione alla data della notificazione, e per altro verso additiva (nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga fatto corrispondere alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario), profilo, questo, che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte»;

che tale ultima affermazione, puramente assiomatica, è contraria al principio, costantemente affermato da questa Corte (e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito), secondo cui le sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite, nella specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il relativo rapporto definitivamente esaurito.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia, con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ., e 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.