ORDINANZA N. 239
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile, promossi
con ordinanze emesse il 23 gennaio 1999 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile Alberici Enrica contro Banca Nazionale dell’Agricoltura,
iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
25, prima serie speciale, dell’anno 1999, e il 25 ottobre 1999 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Milano nel procedimento civile Oreggia Vincenzo
contro Barry Callebaut Belgium n.v., iscritta al n. 720 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Fernanda
Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con
ordinanza emessa il 23 gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il termine per la
costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell’opposizione
anziché dalla restituzione dell’originale notificato o da altro atto cui possa
ricollegarsi la conoscenza dell’inizio del decorso del termine;
che
tale sistema normativo, ad avviso del giudice a quo, non sarebbe conforme a Costituzione, in quanto equipara
situazioni diverse e configura una limitazione del diritto di difesa
dell’opponente, al quale invece dovrebbero essere assicurate idonee garanzie
difensive anche in ordine alla disciplina temporale della costituzione in
giudizio;
che,
in relazione al termine per la costituzione in giudizio, non sarebbe
giustificato il medesimo trattamento dell’attore nel processo ordinario e in
quello di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la difformità sostanziale
della posizione di tali parti, sia perché nel procedimento monitorio l’attore è
sostanzialmente convenuto, essendo destinatario di un provvedimento emesso
senza che egli sia stato sentito, sia perché deve tenersi conto delle
conseguenze della mancata costituzione in termini, che nell’opposizione a
decreto ingiuntivo sono rappresentate dalla dichiarazione di esecutorietà del
decreto e dalla inammissibilità della prosecuzione del giudizio;
che
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l’opponente si
sia avvalso della facoltà di ridurre alla metà il termine di comparizione,
possono verificarsi, a parere del rimettente, effetti gravemente
pregiudizievoli a causa non solo della brevità del termine e della eventualità
che esso scada quando l’opponente non ha avuto ancora conoscenza della notifica
ma anche delle conseguenze della tardiva costituzione, che comporta il
passaggio in giudicato di un provvedimento reso in assenza di contraddittorio;
che
è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, affermando che la questione
è inammissibile e infondata, in quanto l’effetto riduttivo del termine, non
irragionevole in relazione alle esigenze di speditezza e di tutela delle
posizioni giuridiche soggettive che caratterizzano il procedimento monitorio, è
determinato da una scelta dello stesso attore in opposizione;
che
analoga questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 645, secondo comma, 165, primo comma, e 647 del codice di procedura civile
è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Giudice istruttore del Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 25 ottobre
1999;
che,
ad avviso del giudice a quo, il
ridotto termine di cinque giorni per la costituzione dell’opponente, decorrente
dalla notifica dell’opposizione, non consentirebbe al medesimo sufficienti
possibilità di evitare la decadenza, poiché la restituzione da parte
dell’ufficiale giudiziario dell’originale degli atti notificati non sempre
avviene in breve termine, soprattutto quando la notifica sia eseguita a mezzo
posta;
che
tale assetto normativo determinerebbe pertanto una compressione del diritto di
difesa dell’opponente, il quale, costituendosi tardivamente, subirebbe
conseguenze ben più gravi rispetto a quelle previste per l’attore nel
procedimento ordinario;
che
il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di decorrenza
del termine di riassunzione del processo, per sottolineare come sia stata
costantemente privilegiata la conoscenza reale rispetto a quella presunta,
allorché l’esercizio di un potere o di una facoltà processuale sia connesso
alla conoscenza di un fatto o di un atto giuridico;
che
anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.
Considerato che l’identità delle questioni
sollevate dai rimettenti consente la riunione dei procedimenti;
che
le censure hanno ad oggetto la disciplina della costituzione in giudizio dell’opponente
a decreto ingiuntivo, la quale disciplina fa decorrere il termine di
costituzione dalla notifica dell’opposizione, anziché dalla restituzione
dell’originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza
dell’inizio del decorso del termine;
che,
come sostengono i rimettenti, nell’ipotesi di riduzione del termine di
comparizione - cui è correlata la riduzione del termine di costituzione -
l’opponente potrebbe venire a conoscenza della eseguita notifica quando il
termine di costituzione, già di per sé particolarmente breve, sia ormai scaduto
e sarebbe perciò pregiudicato dagli effetti della tardiva costituzione,
consistenti nella inammissibilità dell’opposizione e nella esecutorietà del
decreto ingiuntivo;
che,
ad avviso dei giudici a quibus, tale
disciplina determinerebbe anzitutto una disparità di trattamento, sotto il
profilo della equiparazione di situazioni diverse, poiché la medesima
inosservanza del termine di costituzione da parte dell’attore produrrebbe
effetti ben più gravi nell’opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle
conseguenze che si verificano nel procedimento ordinario, nel quale la citata
inosservanza del termine non precluderebbe la tutela giurisdizionale;
che
la dedotta disparità di trattamento si basa sul raffronto di situazioni tra
loro non comparabili, in quanto il procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo presenta nella fase introduttiva caratteristiche comuni non già
all’ordinario processo di cognizione quanto piuttosto al giudizio di impugnazione,
tant’è vero che un’ipotesi similare a quella denunciata si verifica allorché
l’appellante chieda la riduzione dei termini di comparizione e sia perciò
tenuto a costituirsi nel termine di cinque giorni dalla notifica dell’atto di
citazione, a pena di improcedibilità dell’appello e con le conseguenze
derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
che
i giudici a quibus lamentano inoltre
la lesione del diritto di difesa dell’opponente a decreto ingiuntivo, cui non
sarebbe garantita la possibilità di conoscere il momento iniziale di decorrenza
del termine di costituzione;
che
le pronunce richiamate dai rimettenti - con le quali questa Corte ha affermato
che la garanzia riconosciuta dall’art. 24 della Costituzione deve estendersi
alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza di un termine, al fine di
assicurarne all’interessato l’utilizzazione nella sua interezza - riguardano
discipline normative che fissavano la decorrenza di un termine di decadenza in
relazione alla data della pronuncia, del deposito o dell’affissione di un
provvedimento, anziché dalla comunicazione di esso all’interessato, e che,
pertanto, sono state ritenute non conformi al citato principio costituzionale;
che
il medesimo principio non è però invocabile nella fattispecie, nella quale è lo
stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine
ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione;
che,
in particolare, il debitore ingiunto, il quale decida di abbreviare i tempi di instaurazione
del contraddittorio, è certamente consapevole del particolare onere di
diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali
collegano alla tardiva costituzione in giudizio;
che,
quindi, sotto tale profilo, è insussistente la lamentata lesione del diritto di
difesa;
che,
infine, la soluzione auspicata dai rimettenti, i quali vorrebbero far decorrere
il termine di costituzione dell’opponente “dalla restituzione dell’originale
notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell’inizio del
decorso del termine”, introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta
incertezza per l’impossibilità di controllo da parte del giudice, non essendo
accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della
conoscenza o conoscibilità dell’avvenuta notifica;
che
la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
di Genova e dal Giudice istruttore del Tribunale di Milano con le ordinanze in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
19 giugno 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Fernanda
CONTRI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 23 giugno 2000.