SENTENZA N. 451
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 5 e 6, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in
materia tributaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 17 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 21
febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia Romagna;
udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2007
il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Rosaria Russo Valentini per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 17 febbraio 2006 e depositato il 21
successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale: a) dell’art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna
22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119
della Costituzione, in relazione all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni; b) dell’art. 6,
comma 1, della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) ed «i)» (recte: l), e 119
Cost.
1.1. – Il ricorrente censura, in primo luogo, il citato art. 5 della
citata legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005,
nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista
nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli
autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di
circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto».
Il Presidente del Consiglio dei ministri premette, al riguardo, che la
tassa automobilistica regionale, in quanto istituita e disciplinata da norme
statali (cioè dal menzionato d.P.R. n. 39 del 1959 e
successive modificazioni; nonché dall’art. 17, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica»), non costituisce un “tributo proprio” delle Regioni,
nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che,
pertanto, deve ritenersi a queste precluso modificarne la disciplina
sostanziale, se non nei limiti previsti dalla legge statale. Poiché la
disposizione regionale impugnata estende a tutti gli autoveicoli adibiti a
scuola guida l’agevolazione tributaria prevista dalla normativa statale per le
sole autovetture aventi la suddetta destinazione (allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953: «alla tassa […] si
applicano le seguenti riduzioni: […] per le autovetture adibite a scuola guida:
riduzione del 40 per cento […]»), il legislatore regionale – conclude la difesa
erariale – avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli compete, in
violazione degli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera e, 119 Cost.).
1.2. – Il ricorrente censura, in secondo luogo, l’art. 6, comma 1, della
medesima legge regionale, nella parte in cui, aggiungendo un ulteriore comma al
comma 1 dell’art. 7-bis della legge della Regione Emilia-Romagna
19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per
l’accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale
sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l’azione penale», dal «passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla
data di commissione della violazione.
La difesa erariale afferma che la censurata disposizione – nel differire
la decorrenza del termine decadenziale per
l’accertamento delle violazioni tributarie sino al momento della formazione del
giudicato penale – risulterebbe innanzitutto intrinsecamente irrazionale e,
pertanto, violerebbe l’art. 3 Cost., sia perché
sarebbe applicabile in ogni caso di esercizio dell’azione penale e, quindi,
anche nell’ipotesi in cui il procedimento penale non ha ad oggetto gli stessi
fatti costitutivi della violazione tributaria ovvero fatti dal cui accertamento
dipende quello di detta violazione; sia perché non sarebbe, invece, applicabile
allorché la sentenza che definisce il giudizio penale non è suscettibile di
“passare in giudicato” (come nell’ipotesi di sentenza di non luogo a procedere,
ai sensi dell’art. 425 del codice di procedura penale); sia, infine, perché
esporrebbe ingiustificatamente il contribuente alla potestà sanzionatoria
tributaria per un periodo non predeterminato, posto che la pendenza del
procedimento penale non sospende i poteri di accertamento e di controllo
dell’Amministrazione finanziaria, e che non sussiste alcuna pregiudizialità
penale rispetto all’accertamento tributario (dati i limiti soggettivi ed
oggettivi del giudicato penale derivanti dall’art. 654 cod. proc.
pen. e dato il costante insegnamento
giurisprudenziale che esclude l’automatica estensione degli effetti vincolanti
della sentenza penale irrevocabile all’azione accertatrice dell’ufficio
tributario: Cass. n. 10945 del 2005 e n. 9109 del 2002).
Con riferimento agli ulteriori parametri evocati (artt. 117, secondo
comma, lettere e e l, e 119
Cost.), il Presidente del Consiglio dei ministri premette che il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (al pari della tassa
automobilistica regionale oggetto della precedente censura), in quanto
istituito da una legge statale (art. 3, comma 24, della legge 18 dicembre 1995,
n. 549), non costituisce un “tributo proprio” delle Regioni, nel senso di cui
al vigente art. 119 Cost., e, pertanto, a queste è precluso modificare la
disciplina sostanziale del tributo, se non nei limiti previsti dalla legge
statale. Su tale premessa, l’Avvocatura dello Stato afferma che l’impugnata
disposizione di legge regionale si pone in contrasto sia con i poteri
attribuiti dalla legge statale al legislatore regionale in ordine al predetto
tributo speciale – perché il comma 34 del citato art. 3 della legge n. 549 del
1995 si limiterebbe a rimettere alle Regioni solo «la regolamentazione degli
aspetti gestionali e applicativi della procedura di accertamento» del tributo
–; sia con i princípi generali del sistema tributario
statale, al quale compete in via esclusiva disciplinare i rapporti tra
procedimento amministrativo tributario e processo penale. In particolare,
secondo il ricorrente, la violazione degli evocati parametri costituzionali
deriverebbe dal contrasto tra l’impugnata disposizione ed il principio generale
espresso dalla normativa statale, in base al quale il termine previsto per
l’accertamento delle violazioni tributarie opera «indipendentemente ed a
prescindere dalla pendenza e tanto piú dall’esito
dell’eventualmente coesistente procedimento penale, come tale necessariamente
irrilevante ai fini della decorrenza del predetto termine». Il ricorrente
afferma che tale principio, desumibile già dall’art. 20 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 (disposizione dettata in tema di termine per
l’“irrogazione” delle sanzioni amministrative tributarie), sarebbe
stato poi ribadito, in materia di imposte sui redditi e di IVA, dagli
artt. 20 e 21 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (i quali
stabiliscono, rispettivamente, che il provvedimento di accertamento tributario
ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza di un
procedimento penale e che le sanzioni amministrative relative alle violazioni
tributarie oggetto di notizia di reato sono comunque irrogate dall’ufficio
finanziario).
2. – Si è costituita in giudizio
2.1. – Con riguardo alla prima questione, avente ad oggetto la tassa
automobilistica regionale, la resistente assume che: a) il disposto
dell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del
1953, invocato dal ricorrente quale norma interposta, va inteso, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso
che la riduzione della tassa compete non solo alle «autovetture» adibite a
scuola guida (come risulterebbe in base alla lettera di detta disposizione), ma
anche a tutti gli autoveicoli aventi la medesima destinazione, pena la
violazione dell’art. 3 Cost., e ciò perché «ricondurre gli autoveicoli adibiti
a scuola guida al medesimo regime impositivo
applicabile ai mezzi di trasporto destinati ad attività produttive e
commerciali, e correlativamente differenziare l’importo della tassazione solo
per le autovetture, significherebbe introdurre nell’ordinamento una
inammissibile ed illegittima disparità di trattamento fiscale in danno di
operatori economici che svolgono attività oggettivamente diversa»; b) rientra
nei poteri delle Regioni (come si desumerebbe anche dall’art. 11, comma 1,
della legge n. 212 del
2.2. – Con riguardo alla seconda questione, avente ad oggetto il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la resistente eccepisce
l’intervenuta cessazione della materia del contendere, perché la disposizione
impugnata è stata abrogata dall’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in
materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 185
del 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 21 dicembre 2006.
3. – All’udienza di discussione,
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l’illegittimità
costituzionale: a) dell’art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna
22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119
della Costituzione, in relazione all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni; b) dell’art. 6,
comma 1, della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) ed «i)» (recte: l) e 119
Cost. Il ricorrente propone, pertanto, due distinte questioni di legittimità
costituzionale, che vanno esaminate separatamente.
2.– La prima questione proposta riguarda l’art. 5 della suddetta legge
regionale, il quale, nello stabilire che «rientrano nella classificazione
prevista nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli
autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di
circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto»,
estende a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida l’agevolazione
tributaria prevista dal citato allegato 1, tariffa C, del d.P.R.
n. 39 del 1953 per le sole autovetture adibite allo stesso scopo. Ad avviso del
ricorrente, la disposizione impugnata, estendendo la suddetta agevolazione a
casi non previsti dalla normativa statale, eccederebbe i limiti fissati in
materia dal legislatore statale al legislatore regionale, il quale, pertanto, avrebbe esercitato una potestà normativa che non gli
compete, cosí incorrendo nella violazione degli
evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma,
lettera e, e 119 Cost.).
La questione è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle
competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il
legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il
gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell’importo
originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la
riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle
sanzioni, non ha tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare
gli altri elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi,
la tassa automobilistica non può definirsi come “tributo proprio della
Regione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119,
secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della
tassa è stato “attribuito” alle Regioni, ma la disciplina di detto tributo non
rientra nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall’art.
117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio, costantemente
affermato da questa Corte, per cui «allo stato della vigente legislazione, la
disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva
dello Stato in materia di tributi erariali», ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 455 del
2005; n. 311,
n. 297 e n. 296 del 2003).
Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente
illegittime, perché invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme
regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (sentenze n. 455 del
2005 e n.
296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento
del tributo (sentenze
numeri 296, 297
e 311 del 2003).
L’impugnato art. 5 della legge reg. Emilia-Romagna
n. 23 del 2005 prevede per i veicoli adibiti a scuola guida casi di riduzione
(nella misura del 40 per cento del tributo) della tassa automobilistica non
contemplati dalla norma statale (allegato 1, tariffa C, del d.P.R.
n. 39 del 1953). Quest’ultima, infatti, consente di applicare la suddetta
agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola guida e cioè ai
veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattro ruote e diversi
dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1,
lettera a, del nuovo codice della strada). La norma regionale, invece, estende
l’agevolazione a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida, anche se diversi
dalle autovetture quali definite dal codice della strada (e quindi, ad esempio,
anche agli autobus, agli autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri,
ai trattori stradali, agli autotreni ed altro). La norma regionale impugnata
interviene, dunque, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo
riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
A tale conclusione
3. – La seconda questione ha ad oggetto l’art. 6, comma 1, della citata
legge regionale n. 23 del 2005, il quale, aggiungendo il comma 1-bis all’art.
7-bis della legge della Regione Emilia-Romagna 19
agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per
l’accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale
sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, «nel caso in cui venga esercitata l’azione penale», dal «passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale», invece che dalla
data di commissione della violazione.
Al riguardo, va però rilevato che sono venute meno le ragioni della
controversia.
Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione
impugnata è stata abrogata dall’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in
materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 185
del 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 21 dicembre 2006.
per questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna
22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione
all’allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e
successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella
classificazione prevista nell’allegato 1, tariffa C, del d.P.R.
5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)
gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione
siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto»;
dichiara cessata la materia del contendere in
ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della
medesima legge regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri,
in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma,
lettere e) e l), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.