SENTENZA N. 289
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE
"
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in
materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali), promosso con ricorso della Regione Campania
notificato il 13 aprile 2006, depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 e
iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19
giugno 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato Roberto Nania per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso del 7 aprile 2006,
notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 13 aprile 2006,
1.1. – La ricorrente Regione deduce i
seguenti tre motivi di illegittimità:
a) la disposizione sarebbe illegittima
in quanto suo tramite lo Stato interverrebbe sulla gestione e sui meccanismi
operativi e di funzionamento delle Aziende sanitarie che – precisa
b) la censurata previsione normativa si
caratterizzerebbe anche per essere irragionevole, il che, secondo l’avviso
della Regione, determinerebbe anche una lesione della sua sfera di competenza.
Sostiene, infatti,
c) l’ulteriore censura, articolata
dalla Regione ricorrente con riferimento alla violazione del principio della
leale collaborazione, attiene al fatto che, seppure si volesse ritenere che,
anche successivamente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non vi sia
stata alcuna modifica di competenza legislativa relativamente alla materia
interessata dalla disposizione in questione, tuttavia, tenuto conto che fin dal
1998 vi era stato un ampio trasferimento di funzioni amministrative nella
materia della tutela della salute, sarebbe stato necessario, secondo quanto
previsto anche dall’art. 124 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che la modifica
della disciplina legislativa concernente il conferimento degli incarichi
dirigenziali nelle Aziende sanitarie fosse stata preceduta da una intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni
2. – Con atto del 29 aprile 2006 si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità
della questione, sotto il profilo della dedotta irragionevolezza della norma, e
per la infondatezza, quanto agli altri profili.
Ad avviso della difesa erariale,
infatti, la disposizione oggetto del quesito di costituzionalità trova il suo fondamento
nella previsione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la quale
attribuisce al legislatore statale la competenza sulla determinazione del
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Posto, infatti, che la disposizione
impugnata integra l’art. 3-bis del
d.lgs. n. 502 del 1992, il quale, al precedente art. 1, definisce il diritto
alla salute come un diritto fondamentale dell’individuo, aggiungendo che
funzione del Servizio sanitario nazionale è, fra l’altro, quella di assicurare
«i livelli essenziali di assistenza», la difesa dello Stato rammenta come la
giurisprudenza della Corte abbia chiarito
che in argomento non esiste una sola “materia” di competenza, essendo,
invece, detta competenza idonea ad investire trasversalmente tutte le materie,
senza che la legge regionale possa costituire un limite per il legislatore
statale.
Subordinatamente, secondo l’avviso
della Avvocatura, ove la norma in questione fosse attinente all’ambito
materiale della tutela della salute, ricadente nella competenza legislativa
concorrente, la sua legittimità deriverebbe dal suo essere una disposizione di
principio.
E', infatti, indubbio che la
individuazione dei requisiti per rivestire qualifiche direttive negli organi
delle Aziende sanitarie è compito del legislatore nazionale, non essendo
ipotizzabile, attesa la rilevanza degli interessi primari coinvolti, che la
relativa disciplina possa ricadere nell’ambito della «discrezionalità di
ciascun legislatore regionale».
3. – Nella imminenza dell’udienza
pubblica sia la difesa della Regione Campania che
Le parti costituite, pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato in diritto
1. –
2. – Secondo
3. – Va, a questo punto, rilevato che,
successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l’art. 1,
comma 24-novies, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri), convertito, con
modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, attraverso il quale, nel testo
risultante a seguito della legge di conversione, è stata disposta la
soppressione, nell’art. 3-bis, comma
3, lettera b), del d.lgs. n. 502 del 1992, delle parole in
esso introdotte con la disposizione oggetto della presente questione di
costituzionalità.
3.1. – Poiché, per effetto di tale
soppressione, si è determinata la completa eliminazione della disposizione
impugnata e la preclusione di qualunque sua futura applicazione, considerato
che, secondo quanto riferito dalla difesa della ricorrente Regione sia nella
memoria illustrativa che in sede di discussione orale, la disposizione oggetto
della presente questione non ha avuto, durante il breve periodo della sua
vigenza, alcuna applicazione nel territorio della Campania (si veda la sentenza n. 345 del
2004), può ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia e deve
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114,
117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione,
con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
luglio 2007.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in