ORDINANZA N. 327
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito
dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia
di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della stessa legge, promosso con ordinanza del 5
maggio 2006 dalla Corte d’appello di Palermo nel procedimento penale a carico
di M.C., iscritta al n. 391 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
41, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di costituzione di M.C.;
udito nella camera di consiglio del 4
luglio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che
che
che
che essendo entrata in vigore, successivamente
al rinvio disposto dalla Cassazione, la legge n. 46 del 2006 − il cui
art. 1, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., ha
sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di
proscioglimento − l’appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile in
forza del richiamo operato dal comma 4 dell’art. 10 della medesima legge al
comma 2 dello stesso articolo;
che, nel merito, la rimettente dubita
in primo luogo della legittimità costituzionale dell’art. 593 cod. proc. pen. nel testo novellato, assumendone il contrasto con gli
artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione per irragionevolezza e
violazione del principio della parità tra le parti;
che, richiamata la giurisprudenza
costituzionale in tema di giudizio abbreviato (ordinanze n. 165
del 2003, n.
347 del 2002, n.
421 del 2001), il giudice a quo
osserva che, sebbene la previsione di limiti al potere di impugnazione del
pubblico ministero non si ponga di per sé in contrasto con
che la preclusione all’appello del
pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento introdotta dalla
legge n. 46 del 2006 non troverebbe invece «ragionevole giustificazione nei
limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte» e sempre collegati a «istituti
deflativi in cui rinunce dell’imputato producono il risultato apprezzabile
della definizione più sollecita del processo»;
che la disciplina censurata, nel
riservare «esclusivamente all’imputato lo strumento di un nuovo giudizio di
merito per vedere riconosciuta la propria innocenza», si porrebbe inoltre in
contrasto con il principio di ragionevolezza, tenuto conto di quanto la stessa
Corte costituzionale ha finora affermato in ordine alla garanzia del doppio
grado di giurisdizione: e cioè che, in un sistema in cui il doppio grado non
forma oggetto di garanzia giurisdizionale (ordinanza n. 421
del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma
piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione
che non siano legittimamente precluse» (ordinanza n. 316
del 2002);
che di conseguenza il legislatore non
potrebbe che assicurare ad entrambe le parti il potere di sottoporre la
decisione ad un «controllo critico da parte di un giudice sovraordinato», salvo
che sussistano ragionevoli motivi che giustifichino una diversa disciplina;
che un ulteriore profilo di
irragionevolezza emergerebbe dal raffronto con il potere di proporre appello
avverso le sentenze di condanna che il legislatore ha mantenuto in capo al
pubblico ministero;
che, con riferimento alla disciplina
transitoria,
che tale ultima questione sarebbe
rilevante nel giudizio a quo, avendo
il Procuratore generale formulato «la richiesta di esame di un nuovo
collaboratore di giustizia le cui dichiarazioni sono prospettate come
decisive»;
Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per
oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell’art. 593 del codice di
procedura penale ad opera dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento), dell’appello delle sentenze dibattimentali di
proscioglimento da parte del pubblico ministero e l’immediata applicabilità di
tale regime, in forza dell’art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della medesima;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione,
questa Corte, con sentenza n. 26 del
2007, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della citata legge n. 46 del 2006
«nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale,
esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma
2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell’art. 10, comma 2,
della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro
una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di
entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;
che, alla stregua della richiamata pronuncia di
questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente
per un nuovo esame della rilevanza delle questioni, tenuto conto in
particolare, per quel che concerne la dedotta incostituzionalità della
disciplina transitoria, che il comma 4 dell’art. 10 fa espresso richiamo al
comma 2 (già dichiarato, come detto, costituzionalmente illegittimo) del
medesimo articolo, stabilendo che tale disposizione «si applica anche nel caso
in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza,
una sentenza di condanna di una corte d’assise d’appello o di una corte
d’appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione».
ordina la restituzione degli
atti alla Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in