ORDINANZA N.165
ANNO 2003
composta dai signori:
|
- Riccardo |
Presidente |
|
|
- Gustavo |
ZAGREBELSKY |
Giudice |
|
- Valerio |
ONIDA |
" |
|
- Carlo |
MEZZANOTTE |
" |
|
- Guido |
NEPPI MODONA |
" |
|
- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
|
- Annibale |
MARINI |
" |
|
- Franco |
BILE |
" |
|
- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
|
- Ugo |
DE SIERVO |
" |
|
- Romano |
VACCARELLA |
" |
|
- Alfio |
FINOCCHIARO |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 3, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza del 20 giugno 2002 dalla Corte di
appello di Napoli nel procedimento penale a carico di V.N. ed altro, iscritta
al n. 462 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, nel corso di un processo penale nei confronti di persone imputate del delitto di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la Corte di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 443, comma 3, del codice di procedura penale, il quale prevede che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato;
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere investito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato: appello con il quale il pubblico ministero aveva contestato la congruità della pena inflitta, eccependo, altresì, l’illegittimità costituzionale della limitazione alle proprie facoltà di impugnazione sancita dal citato art. 443, comma 3, cod. proc. pen.;
che, ad avviso del rimettente, la limitazione in discorso poteva in effetti giustificarsi allorché al pubblico ministero era attribuito il potere di consentire o meno allo svolgimento del processo con il rito speciale, dato che la preclusione dell’appello veniva sostanzialmente a dipendere dal suo consenso;
che le successive modifiche della disciplina del giudizio abbreviato — a fronte delle quali tale rito viene ora introdotto sulla base della sola richiesta dell’imputato — avrebbero reso per contro irragionevole la preclusione de qua, trasformandola in un effetto automatico dell’iniziativa della parte privata, idoneo ad «assecondare» incongrue commisurazioni della pena non suscettibili di «correzioni in peius»;
che la norma impugnata si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio di parità delle parti del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: il limite all’impugnazione del pubblico ministero determinerebbe, infatti, un «clamoroso squilibrio» tra i poteri della parte pubblica e quelli della parte privata, stante l’unilateralità dell’impedimento, conseguente addirittura ad una libera scelta della parte avversa, peraltro già «sufficientemente premiata»;
che, da ultimo, la disposizione impugnata, lungi dal provvedere ad un ragionevole e «proporzionato» contemperamento degli interessi in gioco, avrebbe «obliterato del tutto» valori «di rilievo costituzionale essenziale» — quali la certezza del diritto, i diritti inviolabili della persona, il diritto di difesa e l’obbligatorietà dell’azione penale (della quale il potere di impugnazione rappresenterebbe «un’estrinsecazione e un aspetto») — «a beneficio di principi certamente subordinati, quale l’esigenza di economia processuale»;
che nel giudizio di costituzionalità
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte, in sede di scrutinio di analoghe questioni, ha già
escluso che la disposizione impugnata contrasti con gli artt. 3 e 111, secondo
comma, Cost., poiché, per un verso, il principio di parità delle parti «non
comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico
ministero e quelli dell’imputato», potendo una disparità di trattamento
risultare giustificata, «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso
affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della
giustizia»; e, per un altro verso, il limite all’appello della parte pubblica,
oggetto di censura, continua a trovare giustificazione, come per il passato,
nell’obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi
svoltisi in primo grado con il rito abbreviato: rito che — sia pure, oggi, per
scelta esclusiva dell’imputato — implica una decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio
raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle
garanzie del contraddittorio (cfr. ordinanza n. 347 del
2002; e, con riferimento al solo art. 111, secondo comma, Cost., ordinanza n. 421 del
2001);
che questa Corte ha altresì
escluso che risulti violato l’art. 112 Cost., non costituendo il potere di
impugnazione del pubblico ministero una estrinsecazione necessaria dei poteri
inerenti all’esercizio dell’azione penale (cfr. ordinanza n. 347 del 2002);
che l’odierna ordinanza di
rimessione non prospetta, al riguardo, profili nuovi rispetto a quelli già in
precedenza scrutinati;
che gli ulteriori parametri
costituzionali evocati dal giudice rimettente — ossia gli artt. 2 e 24 Cost.,
sotto l’aspetto della tutela dei diritti inviolabili della persona e del
diritto di difesa — appaiono chiaramente inconferenti rispetto alla previsione
normativa denunciata;
che la questione va
dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione,
dalla Corte di appello di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
9 maggio 2003.