ORDINANZA N. 347
composta dai signori:
composta dai
signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY ”
- Valerio ONIDA ”
- Carlo MEZZANOTTE ”
- Fernanda CONTRI ”
- Guido NEPPI
MODONA ”
- Piero Alberto CAPOTOSTI ”
- Annibale MARINI ”
- Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Milano nel
procedimento penale a carico di A. G. ed altri, iscritta al n. 955 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera
di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 la Corte
di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 3,
del codice di procedura penale, in forza del quale il pubblico ministero non
può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse a seguito di
giudizio abbreviato, salvo si tratti di sentenza che modifica il titolo del
reato;
che il giudice a quo
premette, in punto di fatto, di essere investito dell’appello proposto dal
pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata in esito a giudizio
abbreviato: appello riguardante — oltre ai capi di assoluzione — anche quelli
di condanna, rispetto ai quali l’appellante aveva contestato la misura della
pena inflitta, eccependo in pari tempo l’illegittimità costituzionale della
limitazione alle proprie facoltà di impugnazione sancita dall’art. 443, comma
3, cod. proc. pen.;
che, ad avviso del rimettente, la non appellabilità da parte
del pubblico ministero delle sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio
abbreviato risultava in effetti giustificabile allorché alla parte pubblica era
attribuito il potere di permettere o meno lo svolgimento del processo con il
rito speciale, in quanto la preclusione dell’impugnazione veniva
sostanzialmente a dipendere dal suo consenso;
che la situazione sarebbe, peraltro, radicalmente mutata a
seguito dell’entrata in vigore, da un lato, della legge 16 dicembre 1999, n.
479, che, modificando l’art. 438 cod. proc. pen., ha eliminato il presupposto
del consenso del pubblico ministero ai fini dell’accesso al giudizio
abbreviato; e, dall’altro, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2,
che, novellando l’art. 111 Cost., ha solennemente sancito il principio per cui
«ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità»;
che, a fronte di tale mutamento del quadro normativo, la
disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto
determinerebbe una disparità di trattamento fra l’imputato che chiede il
giudizio abbreviato — facendo così «decadere» automaticamente il pubblico
ministero dalla facoltà di appellare la sentenza di condanna — e l’imputato nel
giudizio ordinario: posto, infatti, che la determinazione della pena è frutto
di valutazione ampiamente discrezionale, non sempre censurabile con ricorso per
cassazione, l’esclusione dell’appello del pubblico ministero potrebbe
consentire in pratica all’imputato, nel primo caso, «di beneficiare di pene non
adeguate»;
che siffatta
disparità di trattamento non potrebbe essere d’altro canto giustificata da
finalità premiali, volte ad incentivare il ricorso al rito alternativo, essendo
tale obiettivo già assicurato dalla prevista riduzione della pena di un terzo e
non potendo il “premio” consistere, comunque, «nel diritto di ottenere pene non
adeguate ed erroneamente determinate»;
che sarebbe violato, altresì, l’art. 111 Cost., nel testo
novellato dalla citata legge costituzionale n. 2 del 1999, in quanto il principio
del contraddittorio in condizioni di parità non potrebbe non riguardare anche
il potere di impugnazione;
che risulterebbe compromesso, da ultimo, l’art. 112 Cost.,
giacché il pubblico ministero verrebbe ingiustificatamente privato del potere-dovere,
connesso all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, di ottenere la condanna
dell’imputato ad una pena proporzionata al fatto concreto, allorché ritenga inadeguata
quella inflitta dal giudice di prime cure;
che
nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte ha già
scrutinato, con esito positivo, la compatibilità della disposizione impugnata
con il principio enunciato dall’attuale secondo comma dell’art. 111 della
Costituzione, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (cfr. ordinanza n. 421
del 2001);
che, al riguardo, questa
Corte ha chiarito come la citata norma costituzionale — nel conferire veste
autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già
insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali — non abbia inciso sulla
validità dell’affermazione, cui si è costantemente ispirata la giurisprudenza
della Corte stessa, in forza della quale «il principio di parità tra accusa e
difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del
pubblico ministero e quelli dell’imputato», potendo una disparità di trattamento
risultare giustificata, «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso
affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della
giustizia»;
che per quanto attiene, in
particolare, al limite all’appello della parte pubblica oggetto di censura,
esso continua a trovare giustificazione — come per il passato — nell’obiettivo
primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo
grado con il rito abbreviato: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva
dell’imputato — implica una decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che
subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio;
che siffatta ratio vale evidentemente a giustificare
anche la disparità di trattamento tra l’imputato giudicato con rito abbreviato
e l’imputato giudicato con rito ordinario, escludendo la violazione dell’art. 3
Cost. denunciata dall’odierno rimettente;
che per quel che concerne,
infine, la supposta compromissione dell’art. 112 Cost., questa Corte ha
ribadito — anche con specifico riferimento alla previsione normativa sottoposta
a scrutinio — che il potere di impugnazione del pubblico ministero non
costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio
dell’azione penale (cfr. la citata ordinanza n. 421
del 2001);
che, pertanto, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio
2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
16 luglio 2002.