ORDINANZA N. 167
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come sostituiti dall’art. 1 della legge 12
novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione), promossi con ordinanze del 20 gennaio, del 29 marzo e del 18
marzo 2005 dal Tribunale di Genova; del 24 febbraio (n. 4 ordinanze), del 17
marzo, del 13 aprile (n. 2 ordinanze), del 19 maggio, del 16 luglio (n. 3
ordinanze) e del 21 luglio 2005 dal Tribunale di Torino; del 25 maggio 2005 (n.
2 ordinanze) dal Tribunale di Milano; del 6 dicembre (n. 3 ordinanze) e del 27
ottobre 2005 (n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte
ai nn. 268, 306, 307, da
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Tribunale di Genova in composizione monocratica, con
ordinanza del 20 gennaio 2005 (r.o. n. 268 del 2005), ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12
novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a
quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene,
impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;
che il Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato nei confronti di
persona trattenutasi in Italia nonostante la rituale notifica dell’ordine di
lasciare il Paese, deve procedere alla deliberazione della sentenza, e ritiene
che i valori edittali della sanzione da infliggere per il caso di condanna
siano irragionevolmente alti, comportando una violazione del principio di
uguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena;
che, secondo il rimettente, l’inasprimento sanzionatorio attuato con la
legge n. 271 del 2004 per il reato di indebito trattenimento nel territorio
dello Stato non risponderebbe a mutate esigenze di politica criminale, ma alla
sola finalità di «surrettiziamente ripristinare l’arresto obbligatorio», come
dovrebbe desumersi dalla successione riscontrabile tra la sentenza n. 223 del
2004 di questa Corte (che aveva dichiarato l’illegittimità della previsione
concernente l’arresto per il reato de quo),
il decreto-legge n. 241 del 2004 (il cui tenore, ferma restando la natura
contravvenzionale della fattispecie, mirava a sopprimere formalmente la
previsione processuale dichiarata illegittima) e la citata legge di conversione
(segnata invece dalla trasformazione dell’indebito trattenimento in fattispecie
delittuosa, e di fatto mirata – come risulterebbe da vari passaggi dei lavori
parlamentari – a fissare la pena in guisa da consentire, a norma dell’art. 280
del codice di procedura penale, l’adozione della misura cautelare della
custodia in carcere, e da legittimare, conseguentemente, la rinnovata
previsione dell’arresto obbligatorio);
che il giudice a quo ravvisa,
nella specie, una violazione dell’art. 3 Cost., in ragione dell’assenza di una
giustificazione dell’inasprimento sanzionatorio realmente connessa ad un
mutamento sostanziale del fenomeno regolato;
che comunque la previsione edittale della pena contrasterebbe, specie in
riferimento al limite minimo, con il principio di proporzionalità, essendo tra
l’altro riferibile ad un reato di mero pericolo;
che sarebbe incongrua, in particolare, la parificazione oggi esistente
della pena fissata per l’indebito trattenimento a quella comminata nella prima
parte dell’art. 13, comma 13-bis,
dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, che punisce lo straniero già colpito da un
provvedimento giudiziale di espulsione e rientrato indebitamente nel territorio
dello Stato;
che infatti, a parere del rimettente, la condotta di indebito reingresso
sarebbe ben più grave di quella in esame, perché realizzata – con un
comportamento attivo e non semplicemente omissivo – da un soggetto già
responsabile di altro reato e già destinatario di un provvedimento che
presuppone la sua concreta pericolosità, tanto che, nell’impianto sanzionatorio
originario, il trattamento delle figure poste a confronto era ben
differenziato;
che un’ulteriore violazione del principio di uguaglianza (per l’analogo
trattamento di fattispecie tra loro eterogenee) si riscontrerebbe raffrontando
la norma censurata con la previsione della seconda parte del citato comma 13-bis dell’art.
che l’asserita sproporzione per eccesso delle sanzioni comminate
dall’art. 14, comma 5-ter,
emergerebbe anche dal raffronto di tale disposizione con previsioni
incriminatrici non comprese nel citato d.lgs. n. 286 del 1998, ed in
particolare con quella dell’art. 650 del codice penale, assimilabile alla norma
censurata perché relativa anch’essa a fenomeni di disobbedienza verso
provvedimenti assunti per ragioni di ordine pubblico, e per altro sanzionata
assai meno gravemente;
che la violazione del principio di proporzionalità, secondo il
rimettente, priverebbe la pena della necessaria funzione rieducativa, posto che
l’autore del reato non potrebbe viverla se non come punizione immeritata, con
conseguente induzione ad ulteriori comportamenti trasgressivi;
che lo stesso Tribunale di Genova in composizione monocratica, con
ordinanze del 18 e del 29 marzo 2005 (r.o. nn. 307 e 306 del 2005), ha
nuovamente sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. –
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come
sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede
la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza
giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente
comma 5-bis;
che
le predette ordinanze, deliberate nell’ambito di due giudizi celebrati con rito
direttissimo per il reato di indebito trattenimento, sono analoghe, nel
percorso argomentativo e nel petitum,
al provvedimento adottato dal medesimo rimettente il 20 gennaio 2005 (r.o. n. 268 del 2005), già sopra descritto;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nei tre giudizi indicati
con atti di identico tenore, rispettivamente depositati il 14 giugno 2005 (r.o.
n. 268 del 2005) ed il 5 luglio 2005 (r.o. nn. 306 e 307), chiedendo che le
questioni sollevate siano dichiarate infondate;
che, ad avviso della difesa erariale, l’evoluzione del quadro
sanzionatorio per effetto della legge n. 271 del 2004 non sarebbe affatto
irragionevole, posto che il reato di indebito trattenimento era già in
precedenza considerato grave (tanto da prevedersi per esso l’obbligatorietà
dell’arresto), e che residuano pur dopo la riforma – riguardo a fattispecie di
rilevanza effettivamente minore – forme di responsabilità per mera
contravvenzione (come nel caso dell’omessa richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno già ottenuto);
che sarebbe ingiustificato, in particolare, l’assunto di una sensibile
differenza di gravità tra la fattispecie dell’indebito trattenimento e le
ipotesi previste al comma 13-bis
dell’art. 13 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, il cui trattamento
sanzionatorio è stato in sostanza parificato, e sarebbe per altro verso
arbitrario il raffronto istituito tra la norma censurata e la contravvenzione
delineata all’art. 650 cod. pen., posta la rilevanza e la particolarità degli
interessi pubblici sottesi alle disposizioni penali in materia di immigrazione;
che il Tribunale di Torino in composizione monocratica, con ordinanza
del 24 febbraio 2005 (r.o. n. 333 del 2005), ha sollevato – in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs.
n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella
parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo
straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello
Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a
norma del precedente comma 5-bis;
che il rimettente deve valutare una richiesta congiunta di applicazione della pena, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., per il reato di indebito trattenimento, ma
dubita della legittimità della norma che fissa i valori edittali della
sanzione, assumendo che tale previsione sarebbe irrazionale, e comunque
discriminatoria, per il trattamento più severo previsto rispetto a quello
concernente altre condotte, del tutto assimilabili eppure sanzionate in misura
assai minore, o addirittura immuni da conseguenze penali;
che il giudice a quo, a tale
proposito, si riferisce a norme contenute nello stesso d.lgs. n. 286 del 1998,
che riguardano ulteriori condotte di inottemperanza all’ordine di lasciare il
territorio dello Stato, punite solo con la pena dell’arresto da sei mesi ad un
anno (in caso di espulsione conseguente alla mancata richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno) o addirittura penalmente irrilevanti (come nel caso
dell’espulsione disposta dal Ministro dell’interno a norma del comma 1
dell’art. 13 del citato d.lgs n. 286 del 1998);
che, secondo il rimettente, il legislatore non avrebbe dovuto
differenziare il trattamento penale delle varie condotte di inottemperanza in
ragione della causa del provvedimento di espulsione rimasto ineseguito, posto
che la lesione del bene giuridico sarebbe per tutte identica, e per tutte si realizzerebbe
con l’inutile scadenza del termine per l’abbandono del territorio nazionale;
che il legislatore piuttosto, in osservanza del criterio di
proporzionalità, avrebbe dovuto assimilare il trattamento della condotta in
esame a quello di comportamenti previsti da altre norme di tutela dell’ordine
pubblico, come il già citato art. 650 cod. pen. e l’art. 2 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza), che punisce la contravvenzione al foglio di via
obbligatorio;
che in particolare, a parere del rimettente, la piena comunanza di
struttura e di oggetto giuridico tra le previsioni appena citate e quella
censurata comproverebbe che il più severo trattamento dipende, nella specie,
dalla cittadinanza straniera dell’autore della violazione, e quindi introduce
una discriminazione inammissibile, se riferita ad un diritto fondamentale qual
è la libertà della persona;
che l’incongruenza del trattamento sanzionatorio rispetto alle
caratteristiche offensive della condotta sarebbe documentata, secondo il
giudice a quo, anche dall’evidente
finalismo dell’opzione compiuta con la legge n. 271 del 2004, volta a fissare
una pena che consentisse, a mente dell’art. 280 cod. proc. pen., l’applicazione
di una misura cautelare carceraria e dunque, pur dopo la sentenza n. 223 del
2004 di questa Corte, la previsione dell’arresto obbligatorio;
che la sproporzione per eccesso della previsione sanzionatoria
determinerebbe anche la violazione del terzo comma dell’art. 27 Cost., atteso
che la finalità rieducativa della pena deve essere assicurata non solo con
riguardo alla fase esecutiva, ma anche in sede di astratta comminazione, e che
detta finalità sarebbe vanificata da una punizione manifestamente eccessiva dell’interessato
(è richiamata la sentenza
n. 343 del 1993 di questa Corte);
che
anche in tale giudizio, con atto depositato il 26 luglio 2005, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, secondo la difesa erariale, il quadro sanzionatorio scaturito dalla
legge n. 271 del 2004 non sarebbe affetto dalle incongruenze denunciate, posto
che l’indebito trattenimento conseguente all’ingresso illegale od a condotte
similari sarebbe reato assimilabile alle altre ipotesi punite in misura
equivalente, mentre la comparazione con l’art. 650 cod. pen. e con l’art. 2
della legge n. 1423 del 1956 sarebbe arbitraria, non assumendo rilievo, per
tali fattispecie, interessi come l’osservanza di vincoli internazionali ed il
governo dei flussi migratori;
che del resto, a conferma della corretta dosimetria della pena da parte
del legislatore, nel testo unico delle leggi in materia di immigrazione
permangono reati di natura contravvenzionale, con pene assimilabili a quelle
previste dalle norme incriminatrici assunte a tertia comparationis, come l’indebito trattenimento dello straniero
espulso per non aver sollecitato il rinnovo del permesso di soggiorno;
che il Tribunale di Torino in composizione monocratica ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – numerose ed ulteriori
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come
sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004;
che in particolare il rimettente ha deliberato, nell’ambito di giudizi
celebrati con rito abbreviato o direttissimo, ciascuno nei confronti di un
cittadino straniero imputato del reato di indebito trattenimento, i seguenti
provvedimenti: ordinanza del 24 febbraio 2005 (r.o. n. 334 del 2005), ordinanza
del 24 febbraio 2005 (r.o. n. 335 del 2005), ordinanza del 24 febbraio 2005
(r.o. n. 336 del 2005), ordinanza del 17 marzo 2005 (r.o. n. 337 del 2005),
ordinanza del 19 maggio 2005 (r.o. n. 457 del 2005), ordinanza del 16 luglio
2005 (r.o. n. 496 del 2005), ordinanza del 16 luglio 2005 (r.o. n. 497 del
2005), ordinanza del 16 luglio 2005 (r.o. n. 498 del 2005), ordinanza del 21
luglio 2005 (r.o. n. 499 del 2005), ordinanza del 6 dicembre 2005 (r.o. n. 57
del 2006), ordinanza del 6 dicembre 2005 (r.o. n. 58 del 2006), ordinanza del 6
dicembre 2005 (r.o. n. 59 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 90
del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 91 del 2006), ordinanza del
27 ottobre 2005 (r.o. n. 92 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n.
93 del 2006), ordinanza del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 94 del 2006), ordinanza
del 27 ottobre 2005 (r.o. n. 407 del 2006);
che
dette ordinanze sono analoghe, nel percorso argomentativo e nel petitum, al provvedimento adottato dal
medesimo rimettente il 24 febbraio 2005 (r.o. n. 333
del 2005), già sopra descritto;
che
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi, con atti depositati
rispettivamente il 26 luglio 2005 (r.o. nn. 334, 335, 336, 337 del 2005), il 18
ottobre 2005 (r.o. n. 457 del 2005), il 2 novembre 2005 (r.o. nn. 496, 497,
498, 499 del 2005), il 28 marzo 2006 (r.o. nn. 57, 58, 59 del 2006), il 26
aprile 2006 (r.o. nn. 90, 91, 92, 93, 94 del 2006), il 7 novembre 2006 (r.o. n.
407 del 2006);
che gli atti di intervento citati si caratterizzano per l’identico
percorso argomentativo, analogo a quello già illustrato per il giudizio
concernente l’ordinanza
n. 333 del 2005, e per la richiesta che la questione sia dichiarata
infondata;
che il Tribunale di Torino in composizione monocratica, con due
ordinanze di identico tenore, deliberate il 13 aprile 2005 (r.o. nn. 352 e 353
del 2005), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato
dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena
della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato
motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di
allontanarsene, impartitogli dal questore ai sensi del precedente comma 5-bis;
che in entrambi i casi è inoltre sollevata – in riferimento agli artt. 3
e 13 Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, ultimo periodo, dello stesso
d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 1 della legge n. 271 del
2004, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che,
senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in
violazione del precedente comma 5-ter;
che, in ciascuno dei due procedimenti indicati, una persona di
cittadinanza straniera, accusata del reato di indebito trattenimento, è stata
presentata al giudice rimettente per la convalida dell’arresto e per il
successivo giudizio direttissimo, e che lo stesso giudice, nel sollevare le
questioni sopra indicate, ha disposto la sospensione del procedimento di
convalida, ordinando nel contempo la liberazione dell’arrestata;
che, a parere del Tribunale, il comma 5-ter dell’art. 14 del testo unico in materia di immigrazione delinea
una previsione di mera disobbedienza all’ordine di allontanarsi, la quale non
dovrebbe assumere, neppure indirettamente, il senso d’una sanzione per il fatto
antecedente dell’ingresso clandestino nel territorio dello Stato, che
l’ordinamento considera fatto penalmente irrilevante;
che il rimettente reputa di conseguenza irragionevole la previsione di
un diverso trattamento sanzionatorio, nell’ambito della stessa norma censurata,
per identiche condotte di disobbedienza, le quali si distinguerebbero tra loro
solo in base alle circostanze culminate con il provvedimento di espulsione
rimasto privo di esito;
che una tale sperequazione non potrebbe essere giustificata, in
particolare, con riguardo al carattere legale o non dell’ingresso o della
precedente permanenza nel territorio nazionale, perché sarebbe altrimenti
contraddetta la scelta legislativa di non sanzionare, per se sola, la
condizione di clandestinità;
che, sempre secondo il rimettente, sarebbero ingiustificate anche le
differenze di trattamento sanzionatorio tra la norma censurata e l’art. 650
cod. pen., o l’art. 2 della legge 1423 del 1956, ove pure viene incriminata la
violazione dell’ordine di lasciare un luogo determinato, con la differenza,
semmai, che tale ultima ipotesi si riferirebbe per definizione ad un soggetto
comprovatamente pericoloso;
che la violazione del principio di ragionevolezza sarebbe palese una
volta considerato come il legislatore del
che secondo il giudice a quo,
una volta stabilita l’illegittimità della norma incriminatrice nella parte in
cui fissa il massimo della pena in quattro anni di reclusione, risulterebbe
illegittima anche la previsione di cui all’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998,
proprio per le ragioni già indicate nella citata sentenza n. 223 del
2004: la previsione dell’arresto sarebbe contraria al disposto degli artt.
3 e 13 Cost., se (nuovamente) riferita ad un reato che non consentisse, in
seguito, l’applicazione di «alcuna misura cautelare»;
che
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei due giudizi con atti di identico tenore, depositati il 9
agosto 2005, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
comunque, infondate;
che
sarebbe inammissibile, in particolare, la questione concernente l’arresto
prescritto per lo straniero inottemperante all’ordine di allontanamento, posto
che lo stesso rimettente avrebbe manifestato «dubbi» in merito alla richiesta
convalida, così da porre in evidenza l’irrilevanza della questione medesima;
che
sarebbero comunque infondate le censure espresse riguardo al quadro
sanzionatorio scaturito dalla legge n. 271 del 2004, posto che l’inottemperanza
all’ordine di espulsione conseguente ad un ingresso illegale nel territorio
dello Stato (o a condotte equivalenti) era già prima trattata severamente
(specie con la previsione dell’arresto obbligatorio), e che residuano pene più
miti per le condotte meno gravi (come l’indebito trattenimento di chi non abbia
chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno);
che
gli specifici interessi sottesi alle norme penali in materia di immigrazione
non consentirebbero comparazioni con ulteriori e diverse fattispecie di
inottemperanza (come l’art. 650 cod. pen. o l’art. 2 della legge n. 1423 del 1956),
i cui livelli sanzionatori, d’altronde, sarebbero non casualmente assimilabili
a quelli della meno grave figura di indebito trattenimento dello straniero;
che il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con due
ordinanze di identico tenore, deliberate il 25 maggio 2005 (r.o. nn. 519 e 520
del 2005), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 16 e 27, terzo comma,
Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998,
come modificato dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui
prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che,
senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in
violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore ai sensi
del precedente comma 5-bis;
che secondo il rimettente, il quale procede in due distinti giudizi con
rito abbreviato per fatti di indebito trattenimento, la previsione di pena
contenuta nella norma censurata è palesemente sproporzionata rispetto
all’offesa che la condotta tipica reca agli interessi tutelati
dall’incriminazione (è citata la sentenza di questa Corte n. 341 del 1994),
ed anche rispetto ai vantaggi che il sacrificio di libertà del condannato comporta
per quegli stessi interessi (sentenza n. 409 del 1989);
che detta sproporzione contrasterebbe con il principio di uguaglianza e
vanificherebbe il fine rieducativo della pena (è richiamata la sentenza n. 343 del
1993), comportando inoltre una indebita restrizione della libertà di
circolazione, che neppure per gli stranieri potrebbe essere limitata da
prescrizioni manifestamente irragionevoli (vengono richiamate le sentenze n. 62 del
1994, n. 144
del 1970 e n.
104 del 1969);
che secondo il Tribunale sarebbe eccessiva, anzitutto, la misura minima
della pena prevista dalla norma censurata, poiché rispetto a tale sanzione
risultano uniformate situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse, che
spaziano da fattispecie di minimo allarme sociale ad altre di significato
lesivo più marcato;
che anche la previsione concernente il massimo edittale della pena, a
parere del giudice a quo, sarebbe
manifestamente irragionevole, posto che la quadruplicazione della misura
originaria non troverebbe giustificazione in un incremento del significato
lesivo del fatto, ma solo nella volontà legislativa di ripristinare l’arresto
obbligatorio in flagranza, dopo la sentenza n. 223 del
2004, senza una formale violazione dei principi nell’occasione enunciati da
questa Corte;
che l’attuale livello della sanzione sarebbe ingiustificatamente analogo
a quello previsto per fatti di rilevanza assai maggiore, come il reato di cui
all’art. 14, comma 5-quater, dello
stesso d.lgs. n. 286 del 1998, che consiste nell’indebito reingresso di persona
già espulsa dal territorio nazionale, e dunque in una condotta ben più grave
della mera inottemperanza all’ordine di allontanamento;
che d’altra parte i valori di pena della norma censurata sono molto più
elevati di quelli che caratterizzano fattispecie riguardanti, a parere del
Tribunale, comportamenti essenzialmente analoghi a quello in considerazione, in
quanto pertinenti a fatti di inottemperanza ad un divieto o ad un obbligo:
l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità, di cui all’art. 650 cod.
pen.; la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, di cui all’art. 2 della
legge n. 1423 del 1956; la contravvenzione ai divieti od agli obblighi imposti
a fini di prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, di cui
all’art. 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive), sanzionata in via alternativa
con la pena pecuniaria e con quella detentiva, e tra l’altro concernente
soggetti già denunciati o condannati per gravi reati, o comunque già coinvolti
in episodi di violenza;
che
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto nei due giudizi con atti di identico
tenore, depositati il 15 novembre 2005, chiedendo che le questioni siano
dichiarate infondate;
che gli atti di intervento citati si caratterizzano per l’identico percorso
argomentativo, analogo a quello già illustrato per il giudizio concernente l’ordinanza n. 333
del 2005, e per la comune richiesta che la questione sollevata sia ritenuta
infondata.
Considerato che tutte le ordinanze fin qui
descritte sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma
5-ter, primo periodo, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la
pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza
giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente
comma 5-bis;
che la norma viene censurata per i valori asseritamente troppo elevati
della pena edittale, con riferimento generalizzato all’art. 3 della
Costituzione e con riguardo anche, per alcuni dei rimettenti, agli artt. 16 e
27, terzo comma, Cost.;
che i giudici a quibus – dopo
aver ricordato che la pena originariamente prevista per il reato di indebito
trattenimento consisteva nell’arresto da sei mesi ad un anno, e che, a séguito
delle modifiche recate dalla legge n. 271 del 2004, la medesima condotta è oggi
punita con la reclusione da uno a quattro anni – rilevano nel complesso che
l’inasprimento sarebbe stato attuato senza alcuna sostanziale modifica del
fenomeno criminoso sottostante, e per ciò stesso in violazione dei principi di
ragionevolezza e proporzionalità della pena;
che le pene comminate dalla norma censurata sarebbero palesemente
sproporzionate per eccesso rispetto alla gravità effettiva del fatto
incriminato – che consisterebbe in un reato di pericolo, non sintomatico per sé
di pericolosità sociale – e non assicurerebbero un adeguato bilanciamento tra
il sacrificio della libertà personale del condannato ed i vantaggi che ne
derivano in termini di tutela degli interessi protetti dalla previsione
incriminatrice;
che, inoltre, la pena minima attualmente prevista dalla norma censurata,
data la sua entità, non consentirebbe di modulare il trattamento sanzionatorio
per le varie ed eterogenee fattispecie riconducibili alla previsione astratta,
così determinando una violazione del principio di uguaglianza (in particolare,
r.o. nn. 519 e 520 del 2005);
che, nel complesso, i rimettenti pongono in comparazione il trattamento
sanzionatorio dell’indebito trattenimento e quello, assai più mite, previsto da
disposizioni ritenute assimilabili, perché concernenti a loro volta condotte di
inottemperanza a provvedimenti adottati dall’autorità amministrativa per
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, evocando in particolare: l’art. 650
del codice penale (recante la rubrica «Inosservanza dei provvedimenti
dell’Autorità»), che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad euro
206; l’art. 2 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza), relativo alla contravvenzione al foglio di via
obbligatorio, punita con l’arresto da uno a sei mesi; l’art. 14, comma 5-ter, seconda parte, del d.lgs. n. 286
del 1998, relativo allo straniero espulso per non aver chiesto il rinnovo del
permesso di soggiorno in precedenza ottenuto, punito con l’arresto da sei mesi
ad un anno; l’art. 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi
nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive), relativo alla contravvenzione ai
provvedimenti di divieto ed obbligo finalizzati a prevenire atti di violenza
nel corso di manifestazioni sportive, punita con la multa o con la reclusione
da tre a diciotto mesi (in particolare, per l’ultima fattispecie, r.o. nn. 519
e 520 del 2005);
che i giudici a quibus istituiscono
anche una comparazione tra la norma censurata e talune previsioni
incriminatrici caratterizzate da analoghi livelli sanzionatori, asseritamente
riguardanti condotte assai più gravi, evocando in particolare varie figure di
indebito reingresso dello straniero nel territorio dello Stato (art. 13, comma
13-bis, primo e secondo periodo, e
art. 14, comma 5-quater, del d.lgs.
n. 286 del 1998);
che tutte le ordinanze di rimessione, tranne due (r.o. nn. 352 e 353 del
2005), prospettano il contrasto tra la norma censurata ed il terzo comma dell’art.
27 Cost., in quanto la relativa previsione sanzionatoria, essendo priva di
proporzionalità rispetto al fatto incriminato, non potrebbe assolvere alla
necessaria funzione rieducativa della pena;
che il Tribunale di Milano prospetta anche la violazione dell’art. 16
Cost., in quanto la previsione di pene irragionevoli per il reato di indebito
trattenimento comporterebbe una illecita compressione del diritto di libera
circolazione delle persone (r.o. nn. 519 e 520 del 2005);
che il Tribunale di Torino, con alcune delle ordinanze in epigrafe,
solleva anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del d.lgs. n.
286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella
parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che si trattenga
nel territorio dello Stato in violazione del precedente comma 5-ter, primo periodo (r.o. nn. 352 e 353
del 2005);
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 13 Cost., poiché la
previsione dell’arresto, una volta stabilita l’illegittimità della pena
edittale pari nel massimo a quattro anni di reclusione, contrasterebbe con i
princìpi di ragionevolezza e inviolabilità della libertà personale, secondo
quanto già stabilito da questa Corte con la sentenza n. 223 del
2004;
che, data la pertinenza di tutte le questioni sollevate al trattamento
sanzionatorio e processuale del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286
del 1998, può essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità
sollevata dall’Avvocatura dello Stato riguardo alle questioni concernenti
l’arresto dello straniero accusato del reato di indebito trattenimento (ordinanze
nn. 352 e 353 del 2005), in quanto i «dubbi» manifestati dal rimettente in
ordine alla convalida del provvedimento non riguardano la ricorrenza dei
relativi presupposti, ma soltanto, e propriamente, la legittimità della norma
applicata per operare l’arresto;
che le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 14,
comma 5-ter, primo periodo, del
d.lgs. n. 286 del 1998 – come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del
2004 – sono sostanzialmente le medesime che questa Corte ha già dichiarato
inammissibili con la sentenza n. 22 del
2007;
che dunque, non essendovi ragione per discostarsi dalle valutazioni
recentemente compiute, deve dichiararsi la inammissibilità manifesta delle
questioni in esame nella presente sede;
che anche la questione di legittimità costituzionale concernente la
rinnovata previsione dell’arresto obbligatorio per il reato di indebito
trattenimento (art. 14, comma 5-quinquies,
ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della
legge n. 271 del 2004) è manifestamente inammissibile;
che infatti detta questione, costruita sulla pretesa illegittimità
costituzionale della norma che fissa in quattro anni il massimo edittale della
pena per il delitto in considerazione, è interamente fondata – come già
rilevato con la citata sentenza n. 22 del 2007
per una fattispecie analoga – su un quadro normativo ipotetico, cioè quello che
avrebbe dovuto scaturire da un intervento manipolativo sul trattamento
sanzionatorio, e dunque è priva di rilevanza.
riuniti i giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12
novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a
quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli
dal questore a norma del precedente comma 5-bis,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 27 della Costituzione, dai
Tribunali di Genova, Torino e Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1
della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio
dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato in violazione del
precedente comma 5-ter, primo periodo, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Torino, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 aprile
2007.
F.to:
Maria
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