ORDINANZA N. 445
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell’8 febbraio 2006 (doc. IV-quater, n. 123), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti della dott.ssa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 14 luglio 2006 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza - ricorso del 21 giugno
che il
ricorrente espone che l’on. Maurizio Gasparri è imputato del delitto di
diffamazione continuata a mezzo stampa, aggravata dall’attribuzione di un fatto
determinato, per avere, mediante una serie di dichiarazioni rese alle agenzie
ANSA e AdnKronos in data 25 gennaio 2005 e mediante un comunicato stampa del
Ministero delle comunicazioni in data 6 febbraio 2005 “(il cui contenuto deve
intendersi qui integralmente trascritto)”, offeso la reputazione del magistrato
Maria Clementina Forleo, in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in
data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Milano; che, in tali dichiarazioni, testualmente, affermava
trattarsi di «una decisione incredibile, sconcertante e allarmante, fuori da
ogni schema razionale, basata su una scelta ideologica. Oggi vive gente che si
trova al di fuori dal mondo e che non si ricorda che c’è stato un evento
terribile come l’11 settembre […] il Governo deve valutare con urgenza
l’emanazione di norme che impediscano a giudici irresponsabili di lasciare a
piede libero degli autentici terroristi […] in ogni caso il CSM deve
intervenire perché un magistrato che ha fatto queste cose è un pericolo per la
sicurezza ed è una persona che non può svolgere quella funzione»;
che il Tribunale
ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le
autorizzazioni a firma dell’on. relatore Lezza, nella quale, dopo una sommaria
ricostruzione della vicenda – che aveva visto protagonista la dottoressa Forleo
in relazione ad un procedimento da lei concluso, in sede di giudizio abbreviato,
con l’assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo – si legge: «La
maggioranza dei componenti ha ritenuto che tutta la vicenda debba essere
ricondotta pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Appare
infatti persino superfluo ricordare che a partire dall’11 settembre 2001, il
tema del terrorismo internazionale, è prepotentemente venuto alla ribalta
politica in tutti i Paesi e i relativi Parlamenti, compreso naturalmente il
nostro. Tanto risulta non soltanto dalle varie iniziative ed attestazioni di
solidarietà con gli Stati Uniti, avutesi nell’immediatezza dei tragici
attentati […], ma anche dai tantissimi passaggi parlamentari relativi alla
guerra in Iraq, ai
finanziamenti della relativa spedizione di pace italiana, alle vicende del
rapimento e della liberazione di Giuliana Sgrena e della connessa morte di
Nicola Calipari […] con riguardo specifico alla sentenza della dottoressa
Forleo, va qui ricordato altresì che i deputati Paniz di Forza Italia e Cè
della Lega Nord hanno presentato il 26 gennaio 2005 le interrogazioni,
rispettivamente, n. 3-04133 e n. 3-04134, mentre il successivo 10 febbraio 2005
il deputato Fragalà dello stesso gruppo dell’on. Gasparri ha presentato
l’interrogazione n. 4-12869 […]. Tutti questi momenti parlamentari sono
inconfutabilmente dimostrativi della rilevanza politica dell’argomento trattato
dall’on. Gasparri e del loro nesso con le funzioni di competenza di un membro
della Camera, nonché con l’esercizio relativo del diritto di cronaca politica»;
che il
Tribunale di Roma afferma, in via preliminare, di ritenere ammissibile
l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e
di riservare l’esame delle questioni attinenti alla natura eventualmente
diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nel comunicato
in oggetto, all’esito della risoluzione del conflitto di attribuzioni;
che il Tribunale
ricorrente espone che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale,
l’art. 68, primo comma, Cost., non concerne tutte le opinioni espresse dal parlamentare
nello svolgimento della sua attività politica, ma soltanto quelle legate da «nesso
funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di «membro delle Camere» (sentenze n. 10 del
2000, n. 329
e n. 417 del
1999, n. 289
del 1998 e n.
375 del 1997); aggiunge che
che il Tribunale,
pertanto, ritiene che le dichiarazioni dell’on. Gasparri, oggetto di conflitto,
non possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall’art. 68, primo
comma, Cost. ed evidenzia, altresì, che le interrogazioni depositate sono tutte
successive alle opinioni manifestate dal deputato e che, perciò stesso, non
possono assolutamente essere considerate come riproduttive o divulgative di
opinioni già espresse in sede istituzionale (sentenze n. 347 del
2004 e n.
289 del 1998);
che
inoltre, secondo il Tribunale, non sembra ravvisabile una sostanziale
corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e quelle
espresse in sede parlamentare, in quanto se, da un lato, «la mancata produzione
da parte dei soggetti interessati degli atti parlamentari indicati non consente
di effettuare alcuna valutazione in merito alla corrispondenza dei contenuti»,
dall’altro, la successione temporale degli avvenimenti consente tuttavia di
escludere che le interrogazioni presentate dai deputati Paniz e Cè potessero
avere ad oggetto la vicenda relativa alla mancata concessione di nulla osta
all’espulsione dell’imputato del 3 febbraio 2005, cui si fa riferimento nel
comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni in data 6 febbraio 2005;
che,
infine, il Tribunale rileva come manchi la necessaria corrispondenza di
identità tra colui che richiede la tutela di cui all’art. 68, primo comma,
Cost. e gli autori delle indicate interrogazioni parlamentari, identità
richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per il riconoscimento delle
prerogative costituzionali;
che il
Tribunale di Roma, sospeso il giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto alla Corte costituzionale
di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare
l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., della condotta
attribuita all’on. Gasparri e, conseguentemente, di annullare la delibera
adottata nella seduta dell’8 febbraio 2006.
Considerato che
in questa fase
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che analogamente
che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per
questi motivi
dichiara ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in
epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in