SENTENZA N. 323
ANNO 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione
Emilia-Romagna del 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile
e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione civile),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l’8
aprile 2005, depositato in cancelleria il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 43
del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi
per
1. –
Con ricorso notificato l’8 aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale gli artt.
1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005,
n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell’Agenzia Regionale di protezione civile).
L’art. 1, commi 1, 2 e 3,
è censurato in quanto – ridefinendo principi, funzioni, compiti e finalità di
protezione civile – invaderebbe la competenza dello Stato cui è demandata,
nella materia concorrente in argomento (ex
art. 117, terzo comma, della Costituzione), la determinazione dei principi
fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.
Il comma 2 del medesimo
art. 1 – secondo cui «all’espletamento delle attività di protezione civile
provvedono
Inoltre l’art. 1 è
impugnato in quanto: (a)
riformula il principio fondamentale già codificato dalla normativa di principio
statale ed esclude dal concorso alle attività di protezione civile alcune
categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali), così
violando l’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, conseguentemente,
l’art. 117, terzo comma, nonché l’art. 118, ultimo comma, Cost.;
(b) impone che il concorso
operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga previa intesa, in
contrasto con quanto dispone l’art. 5, commi 4 e 4-bis, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l’attività tecnico-operativa dello
Stato diretta ad assicurare i primi interventi è effettuata in raccordo con le
Regioni; (c) limita la
salvaguardia dell’incolumità esclusivamente ai cittadini, escludendo dal novero
dei soggetti tutelabili coloro che cittadini non sono, così violando non solo i
principi fondamentali della materia, ma anche quelli previsti dalla
Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ex
art. 117, primo comma, Cost.) in tema di tutela
dell’integrità della vita.
L’art. 2 è censurato alla
luce del richiamato «principio unitario», sotto il profilo che esso – definendo gli eventi calamitosi
sulla base dell’organo competente ad intervenire piuttosto che in relazione ai
parametri dell’intensità e dell’estensione del fenomeno (come previsto
dall’art. 2 della citata legge n. 225 del 1992) – configura sistemi differenziati di intervento regionale suscettibili di
inficiare sia il principio di uguaglianza, sia l’azione statale per i casi
calamitosi che travalicano i confini del territorio della singola Regione.
Anche l’art. 4, comma 1,
è censurato sotto il profilo della «garanzia di unitarietà del sistema», in
quanto – rimettendo alla Regione «l’esercizio
delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti
dalla legislazione regionale e statale» – viola l’art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui
lo Stato, in attuazione dell’art. 118, primo comma, Cost.,
può attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative delle quali occorra
garantire l’unitarietà di esercizio.
A sua volta l’art. 20,
che istituisce l’Agenzia regionale di protezione civile, è impugnato «per
contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce
rilevanti funzioni di protezione civile – quali la gestione del volontariato, l’emissione di avvisi di attenzione,
preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e
prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato
operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la
previsione e per la prevenzione dei grandi rischi – ad un Ente pubblico dotato di
autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.
In particolare, secondo
il ricorrente, il comma 2, lettera f), dello stesso art. 20 – che consente all’Agenzia regionale
di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, pre-allarme
ed allarme – contrasta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 febbraio 2004.
L’art. 23 – che istituisce
il Comitato operativo regionale per l’emergenza, operativo anche per i casi di
cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge regionale – è
denunciato per violazione dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge
n. 225 del 1992, che invece rimette allo Stato l’intervento nei casi di
calamità più gravi.
Inoltre il ricorrente
ritiene che lo stesso articolo, istituendo
La stessa norma, poi – affidando al suddetto Comitato (e in
particolare al suo presidente, il direttore dell’Agenzia regionale) e alla
Commissione il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale – violerebbe l’art. 5 del
decreto-legge n. 343 del 2001 e l’art. 107 del d. lgs.
n. 112 del 1998 che attribuiscono specificamente allo Stato il potere di
coordinamento, anche scientifico, al fine di assicurare interventi di più ampio
orizzonte e non parcellizzati.
Infine, l’art. 24, comma
1 – che prevede il trasferimento di
risorse nazionali all’Agenzia regionale –, è censurato per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost.,
secondo cui l’erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e
avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
per il ricorrente, le Regioni dispongono infatti di risorse proprie per lo
svolgimento delle funzioni pubbliche ad esse attribuite e di quelle aggiuntive
che lo Stato eroga in via eventuale e comunque soltanto per gli specifici
ambiti costituzionalmente individuati.
1.1. – Nella memoria illustrativa
d’udienza, la difesa del ricorrente sottolinea come la necessità
dell’intervento statale (attraverso gli organi a ciò deputati), eventualmente
anche tramite un’organizzata collaborazione con le Regioni, è imprescindibile
in quei settori dell’ordinamento (come appunto la protezione civile) nei quali
sono coinvolti interessi ed esigenze dell’intera collettività nazionale,
connessi a valori costituzionali di rilievo primario, in quanto strettamente
inerenti alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2. –
2.1. – Nell’imminenza dell’udienza,
Riguardo all’art. 2, che
ribadisce in sostanza il contenuto dell’art. 2 della legge n. 225 del 1992,
Con riferimento all’art. 23,
Inoltre, riguardo al comma 4
del medesimo art. 23, la difesa regionale osserva che
Riguardo, da ultimo,
all’impugnato art. 24, comma 1, la difesa regionale deduce che tale norma si
limita a descrivere le entrate dell’Agenzia regionale di protezione civile e,
pertanto, non pone alcun vincolo per la finanza statale, trattandosi di risorse
che lo Stato, in base a proprie leggi e a proprie decisioni attuative, assegna
alla Regione per le finalità della protezione civile, che
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, gli artt. 1, 2, 4, 20,
23 e 24 della legge della Regione Emilia–Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme
in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia
Regionale di protezione civile).
1.1. – Un primo gruppo di
questioni riguarda i commi 1, 2 e 3 dell’art. 1.
Il comma 1
sancisce che
1.2. – Tali disposizioni sono impugnate
innanzitutto sotto il profilo che esse – nel ridefinire principi, funzioni, compiti e finalità di protezione
civile – contrasterebbero con l’art. 117,
terzo comma, della Costituzione, in base al quale spetta allo Stato
determinare, in maniera unitaria a livello nazionale, i principi fondamentali
nella materia concorrente della «protezione civile».
La questione non è
fondata.
In ordine all’assetto
delle competenze nella materia concorrente della «protezione civile» ed al
rispetto da parte della Regione dei principi fondamentali posti dallo Stato,
In
questa prospettiva, nel mutato quadro del nuovo assetto del Titolo V della
Parte seconda della Costituzione, la legge regionale in esame, con gli
impugnati commi dell’art. 1, persegue la finalità prioritaria di salvaguardare
la sicurezza territoriale della Regione (comma 1) e – in coerenza con tale finalità – disciplina il coordinamento della
propria attività con quella degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o
privati coinvolti (comma 2) nell’ambito degli interventi del “sistema regionale
di protezione civile” (comma 3; v. pure art. 3).
Il rispetto della sfera
di competenza dello Stato risulta esplicitato da diverse norme della legge
stessa: l’art. 2, comma 1, lettera c), prevede, in conformità alla
legislazione statale, l’intervento e il coordinamento dello Stato per
fronteggiare eventi calamitosi di rilievo nazionale, che colpiscono il
territorio regionale; l’art. 4, comma 3, prevede che la partecipazione della
Regione ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale
e nazionale avvenga in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali; gli
artt. 5 e 6, disciplinano l’esercizio, da parte delle Province e dei Comuni, di
funzioni e compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla citata legge n. 225
del 1992 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; gli artt. 11, 12 e
20, comma 2, lettere b) e c), sanciscono che il programma
regionale di previsione e prevenzione dei rischi e il piano regionale per la
preparazione e gestione delle emergenze sono predisposti rispettivamente in
armonia con gli indirizzi nazionali ed in conformità con i criteri di massima
formulati a livello nazionale; l’art. 13 prevede, in materia di incendi
boschivi, il rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353; l’art.
17 stabilisce, in materia di volontariato di protezione civile, il rispetto dei
principi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Si deve quindi ritenere
che la norma impugnata, così come tutta la legge regionale, ha quale oggetto
soltanto gli eventi calamitosi (incidenti comunque sul solo territorio
regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e non anche le calamità
naturali, catastrofi o altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato (ex art.
2, comma 1, lettera c, della stessa legge), nel rispetto della sfera di
competenza ad esso attribuita dai principi fondamentali della materia
concorrente in esame.
1.3. – Il comma 2 dell’art. 1 (secondo cui
«all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono
La questione non è
fondata.
Poiché
sulla base delle considerazioni appena esposte, la norma impugnata si riferisce
solo alle attività del «sistema regionale di protezione civile», essa non
incide su calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri di competenza
statale. E comunque essa non preclude l’eventuale allocazione in capo allo
Stato di quelle funzioni amministrative di cui occorra assicurare l’esercizio
unitario, ai sensi dell’art. 118 Cost., che peraltro
– secondo la giurisprudenza di questa Corte – può avvenire soltanto sulla base
di una legge statale, in ossequio al principio di legalità.
1.4. – Il comma 2 dell’art.
1 è anche censurato nella parte in cui esclude dal concorso alle attività di
protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi
professionali): secondo il ricorrente, la norma – in quanto riformula il
principio fondamentale posto dall’art. 6 della legge n. 225 del 1992 –
violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, ultimo comma, Cost.
La questione non è fondata,
poiché basata su una lettura incompleta della norma impugnata.
Infatti, il comma 2 – dopo
aver affermato che «all’espletamento delle attività di protezione civile
provvedono
1.5. – Il comma 2 dell’art.
1 è ancora impugnato – nella parte in cui prevede che il concorso operativo e
la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni
dello Stato e degli Enti pubblici avvenga «previa intesa» – sotto il profilo
della violazione dell’art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo
cui l’attività dello Stato per i primi interventi è effettuata «in concorso con
le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali
di protezione civile».
Neanche tale questione è
fondata.
L’art. 2, comma 1, della
legge regionale in esame si risolve in una parafrasi dei principi fissati
dall’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n.
225 del 1992, prima ricordati (al n. 12), integrati dagli artt. 107 e 108 del
d. lgs. n. 112 del 1998.
A sua volta, il comma 1
dell’art. 23 attribuisce all’istituito Comitato regionale per l’emergenza –
oltre alla «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle
attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b)», la cui disciplina spetta alla legge regionale – anche il
«concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all’art. 2, comma 1,
lettera c), della legge n.
In un quadro siffatto, la previsione
dell’«intesa» non viene impiegata in senso contrapposto al «concorso» e al
«raccordo» previsti dal citato art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001; ma per
significare che – nei casi in cui l’attività degli organi regionali può
concorrere con quella di organi statali, ossia nei casi di cui alla menzionata
lettera c) – gli organi regionali devono agire sulla base di
intese con gli organi statali, proprio a maggior garanzia dell’autonomia
dell’amministrazione statale.
1.6. – A sua volta, il comma
3 dell’art. 1 è censurato – nella parte in cui limita ai «cittadini» la
salvaguardia dell’incolumità, escludendo dal novero dei soggetti tutelati chi
cittadino non sia – per violazione dei principi fondamentali della materia e di
quelli previsti dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.).
La questione non è fondata.
L’espressione «cittadini»
non è evidentemente usata dalla norma in senso tecnico, riferito
all’appartenenza delle persone allo Stato, con esclusione degli stranieri o
degli apolidi; e può dunque agevolmente essere intesa, in senso
costituzionalmente orientato, come riferita in generale a tutte le persone
fisiche.
2. – L’art. 2, sul
presupposto dell’esistenza di un «principio unitario» che informerebbe la
materia, è censurato sotto il profilo che – definendo gli eventi calamitosi in
funzione dell’organo competente ad intervenire piuttosto che dell’intensità ed
estensione del fenomeno (come previsto dall’art. 2 della legge n. 225 del 1992)
– configurerebbe sistemi di intervento regionale differenziati, capaci di
inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall’altro, l’azione
statale per i casi calamitosi travalicanti i confini del territorio della
singola Regione.
La
questione non è fondata.
A prescindere dalla già
rilevata erroneità della premessa dell’esistenza di un «principio unitario» del
sistema di protezione civile, si è notato (retro, n. 1.5.) come la norma
regionale si ponga invece nel solco dei principi fissati dall’art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge n. 225 del 1992,
integrati dagli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 112
del 1998, il cui contenuto del resto sostanzialmente riproduce.
3. – L’art. 4, comma 1, è a
sua volta censurato (ancora sul presupposto «dell’unitarietà del sistema»)
sotto il profilo che esso – attribuendo alla Regione «l’esercizio delle
funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla
legislazione regionale e statale» – violerebbe l’art. 7, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, secondo il quale, in attuazione dell’art. 118, primo
comma, Cost., lo Stato può attribuire a se stesso le
funzioni amministrative di cui occorra garantire l’unitarietà di esercizio.
Nei termini in cui è
proposta, la questione non è fondata.
Valgono, infatti, le
medesime considerazioni svolte circa l’erroneità della premessa
dell’«unitarietà del sistema» di protezione civile e circa l’inidoneità di
norme come quella impugnata ad impedire un’eventuale allocazione in capo allo
Stato, mediante apposita legge statale, di funzioni amministrative assunte in
sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 Cost.
4. – L’art. 20, che istituisce l’Agenzia
regionale di protezione civile, è impugnato «per contrasto con i già richiamati
principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione
civile – quali la gestione del volontariato,
l’emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione
del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la
presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione
regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi – ad un Ente pubblico dotato di
autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.
Nei termini prospettati – ed anche a prescindere dalla
genericità dell’argomentazione a sostegno dell’asserita incostituzionalità – la questione è inammissibile in
quanto nella proposta del Ministro per gli affari regionali, richiamata dalla
delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge in esame, non
v’è traccia di tale motivo di impugnazione.
4.1. – L’art. 20, comma 2, lettera f)
– che consente all’Agenzia regionale
di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme –, è censurato per contrasto con la
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004; a
sostegno dell’impugnazione il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 238 del 2004,
deducendo che in essa «si prevede che le Regioni non possano porre in essere
attività o atti lesivi delle direttive statali».
La questione non è
fondata.
In primo
luogo, l’affermazione di cui alla richiamata sentenza – peraltro non espressa nei termini
evocati nel ricorso – si muove nel
diverso ambito dell’esercizio del c.d. «potere estero» delle Regioni (di cui ai
commi quinto e nono dell’art. 117 Cost.) e del
necessario coordinamento di esso con l’esclusiva competenza statale in tema di
politica estera (secondo le procedure dettate dall’art. 6 della legge n. 131
del 2003). La decisione non può quindi di per sé comportare
l’incostituzionalità della norma impugnata, in un contesto nel quale –
trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regione –
al primo spetta solo di determinare, con legge, i principi fondamentali (ex art.
117, terzo comma, ultimo periodo, Cost. ed art. 1
della legge n. 131 del 2003).
D’altro
canto, la formulazione della norma impugnata consente di interpretarla nel
senso che lo specifico compito di emissione di avvisi di attenzione, preallarme
ed allarme, da essa affidato all’Agenzia regionale di protezione civile, mira
ad attuare il disposto dell’art. 108 del d. lgs. n.
112 del 1998, il quale al comma 1, lettera a, n. 1), attribuisce alle
Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.
5. – L’art. 23 è censurato sotto
diversi profili.
La norma – nella parte in cui istituisce il
Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM), con funzioni estese anche
ai casi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – violerebbe, in primo luogo, l’art.
2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, che invece rimette allo
Stato l’intervento nei casi di calamità più gravi.
La questione
non è fondata.
Infatti, il comma 1
dell’art. 23 attribuisce al COREM – da un lato – la «funzione di coordinamento
tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina (per le
ragioni esaminate: retro, n.
1.2.) spetta alla competenza della Regione ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; e – dall’altro – il
«concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c),
della stessa legge n.
5.1. – Inoltre, secondo il
ricorrente, la norma – nella parte in cui istituisce
Entrambi i profili di
censura sono infondati.
Anche le funzioni della
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – in
coerenza con l’intero assetto della legge regionale in esame – devono
ritenersi limitate ai soli eventi calamitosi (incidenti sul territorio
regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, con esclusione quindi degli
eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi
straordinari, di competenza statale (art. 2, comma 1, lettera c).
D’altro canto,
5.2. – Infine la norma –
nella parte in cui affida al Comitato operativo regionale per l’emergenza e
alla Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale – violerebbe
l’art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001 e l’art. 107 del d. lgs. n. 112 del 1998, che attribuiscono allo Stato il
potere di coordinamento, anche scientifico, per assicurare interventi di più
ampio orizzonte, non parcellizzati.
Nel senso dell’infondatezza della censura valgono i criteri
interpretativi più volte citati: la norma impugnata, riguardando attività della
Regione per eventi rientranti nell’ambito della sua competenza, non comporta di
per sé violazione dei principi fondamentali desumibili dalle evocate norme
interposte, pur se non le richiama esplicitamente (ma nemmeno contiene
previsioni ad esse contrarie) (sentenze n. 327 del 2003
e n. 129 del
2006).
6. – Infine l’art. 24, comma 1, è
censurato nella parte in cui prevede il trasferimento di risorse statali
all’Agenzia regionale, per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost., secondo i quali l’erogazione di finanziamenti
pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
La questione non è
fondata.
La norma impugnata
classifica fra le entrate dell'Agenzia regionale – oltre alle risorse ordinarie
e straordinarie trasferite annualmente dalla Regione – le risorse ordinarie
statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di
protezione civile; le risorse straordinarie statali per interventi connessi ad
eventi da cui derivi lo stato di emergenza nel territorio regionale; le risorse
del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; e le risorse comunitarie, statali e regionali
per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse
della protezione civile in ambito europeo.
Il suo contenuto, pertanto,
è meramente descrittivo di entrate che possono pervenire alla Agenzia regionale
secondo i generali criteri di conferimento, e non costituisce certo fonte di
obbligazioni di trasferimento di risorse finanziarie a carico dello Stato;
sicché il solo effetto dell’elenco è quello di legittimare l’Agenzia a ricevere
gli indicati tipi di entrate, se e quando i relativi trasferimenti vengano disposti
dalla fonte competente, regionale, statale o comunitaria.
per
questi motivi
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, dell’art. 2, dell’art.
4, comma 1, dell’art. 20, comma 2, lettera f), dell’art. 23 e dell’art.
24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1
(Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia
Regionale di protezione civile), proposte – in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo
e quarto comma, e 119 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 20 della medesima legge della Regione
Emilia-Romagna n. 1 del 2005, proposta – in riferimento ai «già richiamati principi costituzionali» – dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il citato ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
ottobre 2006.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in