SENTENZA N.327
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-Riccardo CHIEPPA Presidente
-Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
-Valerio ONIDA "
-Carlo MEZZANOTTE "
-Fernanda CONTRI "
-Guido NEPPI MODONA "
-Piero Alberto CAPOTOSTI "
-Annibale MARINI "
-Franco BILE "
-Giovanni Maria FLICK "
-Francesco AMIRANTE "
-Ugo DE SIERVO "
-Romano VACCARELLA"
-Paolo MADDALENA "
-Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma
1, lett. e), della legge della
Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
15 febbraio 2002, depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n.
8 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Marche;
udito nell’udienza pubblica del 30 settembre
2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l’avvocato dello Stato Ignazio F.
Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avv. Stefano Grassi
per la Regione Marche.
1. ¾ Con ricorso depositato il 22 febbraio 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).
1.1. ¾
L’Avvocatura generale dello Stato, premesso che si tratta di legislazione
concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con
conseguenti limiti alla potestà legislativa regionale, ritiene che detta legge
non abbia rispettato i principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
In particolare, l’Avvocatura rileva eccesso di competenza legislativa regionale in relazione a quanto segue.
1) L’art. 3, comma 3, della legge,
determina il superamento della sfera di competenza regionale stabilito
nell’art. 108, comma 1, lettera a),
numero 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, laddove, con generico riferimento a tutte
le attività di protezione civile, consente alle Regioni di avvalersi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, mentre tale possibilità è prevista dal citato
art. 108 soltanto per gli interventi urgenti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (“eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro
natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria”);
2) l’art. 4, comma 1, lettera a), dispone che la Regione possa
esplicare le proprie funzioni per la previsione e la prevenzione delle varie
ipotesi di rischio senza precisare che dette funzioni devono essere svolte
“sulla base degli indirizzi nazionali”, ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione e dell’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1, del d.lgs. n. 112 del 1998;
3) l’art. 4, comma 2, lettera d), non delimita l’ambito di competenza regionale per la formulazione degli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, violando l’art. 108, comma 1, lettera a), numero 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, che stabilisce la possibilità per la Regione di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) l’art. 5, comma 1, ultimo periodo, non
prevede che i piani regionali devono essere predisposti nel rispetto degli
indirizzi nazionali, così come stabilito dall’art. 108 del d.lgs. n. 112 del
1998;
5) l’art. 7, comma 1, nel disporre che il
Presidente della Giunta regionale possa individuare le strutture che, anche in
deroga all’ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo
svolgimento degli interventi necessari in caso di eventi calamitosi, eccede la
competenza regionale, in quanto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del
1992, i poteri derogatori in materia di protezione civile rientrano nella
competenza statale e possono essere attribuiti al Presidente della Giunta
regionale solo a seguito di apposita ordinanza governativa;
6) l’art. 9, comma 5, eccede i limiti di
competenza della Regione, in quanto impone a tutte le amministrazioni
pubbliche, e quindi anche a quelle statali, l’obbligo di comunicare dati alla
struttura regionale di protezione civile, senza specificare la tipologia dei
dati e senza alcun riferimento al rispetto della normativa di cui alla legge n.
675 del 1996;
7) l’art. 12, comma 1, lettera e), nell’affidare alle province i compiti relativi all’attivazione degli interventi urgenti nei casi di eventi calamitosi, omette di riferirsi esclusivamente agli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.
2. ¾ Costituitasi in giudizio, la Regione Marche sostiene che le disposizioni censurate non confliggono con i principi fondamentali stabiliti nella materia dalla legislazione statale.
Con specifico riferimento alle singole censure governative, la Regione Marche osserva poi quanto segue.
2.1. ¾ L’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 32 del 2001, deve essere inteso nel senso che la facoltà per la Regione di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per alcune attività piuttosto che per altre riguarda esclusivamente profili organizzativi da ritenere di pertinenza legislativa regionale. Tale previsione, del resto, appare coerente con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente in materia.
2.2. ¾
Pienamente legittimi sul piano costituzionale devono ritenersi gli artt. 4,
comma 1, lettera a), e 5, comma 1,
ultimo periodo, della legge regionale, in quanto è evidente che l’attribuzione
alle Regioni delle funzioni di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio e di predisposizione dei piani regionali di prevenzione non esclude che
lo Stato possa dettare, così come previsto dall’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, i principi fondamentali della materia.
2.3. ¾ Parimenti legittimo deve ritenersi l’art. 4, comma 2, lettera d), della legge regionale. Infatti, l’ampia competenza attribuita alle Regioni dall’art. 12 della legge n. 225 del 1992 non può intendersi limitata ai soli eventi calamitosi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 2 della stessa legge.
D’altro canto, l’art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 non esclude la possibilità per le Regioni di dettare gli indirizzi per i piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, anche in riferimento ai citati eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.
In ogni caso, poi, la previsione oggetto di censura costituisce norma di dettaglio nell’organizzazione e nella distribuzione della funzione, con la conseguenza che la Regione ben può emanare tale disciplina nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente.
2.4. ¾ Il disposto dell’art. 7, comma 1, della legge regionale impugnata, che conferisce al Presidente della Giunta regionale il potere di individuare le strutture, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze, chiamate ad operare in caso di crisi, non viola l’art. 5 della legge n. 225 del 1992. Si tratta infatti di norma di dettaglio che si pone in linea con il principio di sussidiarietà ed adeguatezza.
2.5. ¾ L’obbligo posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 9, comma 5, della legge regionale di fornire i dati alla struttura regionale di protezione civile appare legittimo sul piano costituzionale, anche se la norma impugnata non fa specifico riferimento alla legge n. 675 del 1996.
Infatti, per un verso, la disposizione in questione non esclude che i dati vengano trasmessi con le cautele previste dalla legge; per altro verso, va considerato che nessuna opera di coordinamento a livello regionale potrebbe essere possibile in mancanza della conoscenza dei dati in possesso di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nei compiti di protezione civile.
2.6. ¾ Anche l’attribuzione alle Province dei compiti di predisposizione dei servizi urgenti da attivare al verificarsi o nell’imminenza di eventi calamitosi prevista dall’art. 12, comma 1, lettera e), della legge regionale censurata costituisce corretto esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile.
Infatti, i compiti attribuiti alle Province appaiono correttamente e razionalmente individuati dal citato art. 12, il quale precisa che detti compiti debbono essere assicurati “nell’ambito del proprio territorio”.
2.7.
¾ Nell’imminenza dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha
presentato memoria, con la quale ribadisce le censure formulate con il ricorso.
Dal canto suo, la
Regione Marche, con ulteriore memoria, ritiene che la prima censura del ricorso
dell’Avvocatura sia viziata di genericità, in quanto non precisa in qual misura
la norma di cui al citato art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998 possa costituire
principio fondamentale. La facoltà della Regione di avvalersi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco troverebbe invece fondamento nel principio di
leale collaborazione tra Stato e Regioni, al quale, del resto, si ispira il
sistema normativo di protezione civile.
Analoga genericità,
con conseguente inammissibilità, riguarderebbe poi il secondo motivo di
ricorso, che, nel contestare l’omesso riferimento degli artt. 4, comma 1,
lettera a) e 5, comma 1, ultimo
periodo, agli “indirizzi nazionali”, non specifica tuttavia quali indirizzi
sarebbero violati. In relazione all’art. 7, comma 1, della legge regionale, che
secondo l’Avvocatura contrasterebbe con l’art. 5 della legge n. 225 del 1992,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere
di individuare con apposito provvedimento le strutture che, anche in deroga
all’ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo
svolgimento dei necessari interventi di emergenza, la Regione afferma che il
potere di ordinanza in questione riguarda i soli eventi calamitosi di cui
all’art. 2, comma 1, lettera b),
della legge n. 225 del 1992 e non invece quelli di cui all’art. 2, comma, 1,
lettera c), della stessa legge, che
giustificano il potere di ordinanza del Governo in materia (art. 5 della citata
legge n. 225 del 1992).
Inammissibile per la
genericità della sua formulazione sarebbe anche il quinto motivo di ricorso,
concernente l’obbligo che l’art. 9, comma 5, della legge regionale pone a
carico di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, di
fornire dati alla struttura regionale della protezione civile, senza alcun
riferimento alle prescrizioni di cui alla legge n. 675 del 1996. Nel merito la
Regione sostiene che la questione non è fondata, in quanto è da ritenere
pienamente legittima la circolazione dei dati nell’amministrazione pubblica, se
prevista da norme di legge o di regolamento.
Inammissibile, per genericità di formulazione, sarebbe infine anche il
sesto motivo di ricorso concernente l’art. 12, comma 1, lettera e) della legge regionale, che affida
compiti di protezione civile alle Province, senza delimitarli agli eventi di
cui all’art. 2, comma 1, lettera c),
della legge n. 225 del 1992. Nel merito la questione viene ritenuta infondata,
in quanto il compito di ripartire le funzioni tra gli enti locali, spetta al
soggetto che detiene la competenza legislativa della materia.
1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a), 4, comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
2. ¾ Per un inquadramento delle questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente vanno considerati i principi fondamentali della materia rinvenibili nel sistema della vigente legislazione.
Con l’istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile ad opera della legge di riforma n. 225 del 1992 il
legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una
organizzazione diffusa a carattere policentrico. In tale logica sono state previste
tre diverse tipologie di “eventi”, in relazione ai quali definire competenze e
responsabilità per gli interventi: eventi fronteggiabili mediante interventi
degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma
1, lettera a)]; eventi che comportano
l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria [art. 2, comma 1, lettera b)];
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione,
richiedono mezzi e poteri straordinari [art. 2, comma 1, lettera c)].
L’art. 3 della legge n. 225 del 1992 individua poi le attività in cui si articolano gli interventi di protezione civile: quelle di previsione e prevenzione, che attengono ad un momento precedente rispetto al realizzarsi di situazioni di rischio, e quelle di soccorso e di superamento dell’emergenza.
Con la successiva legislazione in materia di protezione civile [art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), artt. 107 - 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401] sono state delineate le competenze e le responsabilità dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in funzione della tutela delle collettività interessate.
Per quanto riguarda le attività di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, è da dire che esse sono state affidate alla competenza regionale, senza distinzione tra le diverse tipologie di eventi calamitosi [art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998]. Alle Province e ai Comuni è stata affidata l’attuazione dei programmi regionali.
Le Regioni, nell’esercizio delle attività di previsione e prevenzione, in ossequio ai principi, desumibili dall’art. 4 della legge delega n. 59 del 1997, di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza, devono tenere conto degli indirizzi operativi predisposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro dell’interno da lui delegato, di intesa con le Regioni stesse e gli enti locali, nonché dell’attività consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e degli indirizzi e dei criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 5, commi 2, 3-bis, 4-ter e 5, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’emergenza, è stata prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura straordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. In effetti, lo Stato, d’intesa con le Regioni interessate, delibera e revoca lo stato di emergenza, emana le ordinanze per l’attuazione degli interventi di emergenza, predispone i piani di emergenza e la loro attuazione (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).
Le citate ipotesi nelle quali è previsto
l’intervento dello Stato riguardano il soccorso alle comunità colpite, solo
qualora l’intensità degli eventi calamitosi sia tale da superare le capacità di
risposta operativa di Regioni ed enti locali.
D’altra parte va considerato che la
gravità degli eventi calamitosi, nonché l'intrinseca difficoltà delle
operazioni di soccorso e l'immediatezza con cui le stesse devono essere poste
in atto può coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche.
3. ¾ Delineato il quadro normativo di riferimento, possono ora considerarsi le singole questioni.
In via
preliminare, sono da respingere le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla
Regione Marche. Le censure formulate dall’Avvocatura generale dello Stato,
infatti, non sono generiche, riguardando disposizioni di legge e casi ben
individuati.
Quanto al
merito, è da dire che comune denominatore hanno le questioni sollevate in
riferimento a talune disposizioni della legge della Regione Marche n. 32 del
2001, e cioè in relazione all’art. 3, comma 3 (riguardante l’avvalimento da
parte della Regione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), all’art. 4,
comma 2, lettera d) (concernente la
formulazione da parte della Regione di indirizzi per la predisposizione dei
piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed
emergenza), e all’art. 12, comma 1, lettera e)
(relativo all’affidamento alle Province della predisposizione dei servizi
urgenti). In tutti questi casi, infatti, si contesta alla Regione di non avere
sottolineato che si tratta di ipotesi che richiedono l’intervento coordinato di
più enti o amministrazioni, come prescrivono le norme interposte, di cui
all’art. 108, comma 1, lettera a),
numeri 2 e 3 del d.lgs. n. 112 del 1998, le quali richiamano l’art. 2, comma 1,
lettera b), della legge n. 225 del
1992.
Le questioni
non sono fondate.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione per il mancato richiamo da parte della legge regionale dei limiti contenuti nelle citate norme interposte di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Ma tale
omissione di per sé non comporta alcuna violazione di norme costituzionali.
Infatti il mancato richiamo dei limiti alla competenza regionale, contenuti
nelle norme interposte, non implica un’automatica espansione delle competenze
regionali, restando tali limiti vincolanti e dovendosi piuttosto valutare in
concreto se essi non siano violati dal contenuto normativo delle disposizioni
impugnate.
4. ¾ Denominatore comune hanno anche le questioni relative agli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale.
L’art. 4, comma 1, lettera a), omette di indicare che le funzioni
regionali per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio
devono essere svolte “sulla base degli indirizzi nazionali”, così come previsto
dalla norma interposta di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
L’art. 5, comma
1, in materia di piani regionali di previsione e prevenzione, a sua volta, non
prevede che nella elaborazione di detti piani vengano rispettati gli indirizzi
nazionali, in violazione della ricordata norma interposta di cui all’art. 108,
comma 1, lettera a), numero 1, del
d.lgs. n. 112 del 1998.
Le questioni non sono fondate.
Deve anche qui
rilevarsi che l’omissione di cui parla il ricorrente non configura di per sé
violazione di norme costituzionali. Infatti le disposizioni censurate non escludono
che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati in materia dal
Governo, tanto più che essi risultano elaborati d’intesa con le stesse Regioni
e gli enti locali (art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 343 del 2001,
convertito nella legge n. 401 del 2001).
5. ¾
Altra questione, riferita, alla violazione dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione e della norma interposta contenuta nell’art. 5 della legge n. 225
del 1992, riguarda l’art. 7, comma 1, della legge regionale, che conferisce al
Presidente della Giunta il potere di individuare le strutture che, anche in
deroga all’ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo
svolgimento degli interventi necessari in caso di crisi determinata dalla
imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi.
Secondo la prospettazione dell’Avvocatura generale dello Stato il conferimento di detto potere derogatorio al Presidente della Giunta eccede la competenza della Regione, e lede la competenza statale in materia di ordinanze di urgenza (art. 5 della legge n. 225 del 1992). In realtà detto potere potrebbe essere attribuito al Presidente della Giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza ministeriale, previa formale dichiarazione dello stato di emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato art. 5 della legge n. 225 del 1992.
La questione non è fondata.
Si deve infatti ritenere che il potere di ordinanza del Governo in materia di protezione civile [art. 5 della legge n. 225 del 1992, che richiama l’art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge] riguarda le ipotesi di eventi straordinari, mentre il potere di ordinanza del Presidente della Giunta, nei limiti di oggetto sopra descritti, come precisa lo stesso art. 7 della legge regionale, concerne gli eventi calamitosi che possono essere fronteggiati con l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992].
Si tratta, quindi, di due ipotesi diverse che escludono in radice la possibilità di una invasione di competenze.
6. ¾
L’ultima questione riguarda l’art. 9, comma 5, della legge regionale, secondo
il quale le amministrazioni pubbliche, e quindi anche quelle statali, sono
tenute a fornire i dati in loro possesso alla struttura regionale di protezione
civile, senza indicare la tipologia dei dati stessi e senza alcun riferimento
al rispetto della legge n. 675 del 1996, in violazione dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione e delle norme interposte contenute nella citata legge
sul trattamento dei dati personali.
La questione non è fondata.
Nel ribadire l’orientamento secondo
cui la mera acquisizione di elementi informativi non determina di per sé
lesione di attribuzioni (sentenza n. 412 del
1994), appare conforme al principio di leale collaborazione che lo Stato
fornisca alla struttura regionale i dati, attinenti alla materia della
protezione civile, di cui sia in possesso.
Sul
punto è da aggiungere che l’omissione, da parte della normativa regionale, del
riferimento alla legge n. 675 del 1996 è circostanza irrilevante, in quanto,
nell’attività di trattamento di tali dati, la Regione è tenuta al pieno
rispetto delle norme in questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), sollevate, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA