SENTENZA N. 50
ANNO 2006
Commenti alla decisione di
I.
Dorian De Feis, Nota
a Corte Costituzionale 10 febbraio 2006, n. 50, (per gentile
concessione della Rivista telematica Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa)
II. Giorgio Repetto, Famiglia
e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale, (per gentile
concessione del sito dell’AIC – Associazione
Italiana dei Costituzionalisti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
-
Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 274
del codice civile, promosso con ordinanza del 26 novembre 2004 dalla Corte di
cassazione, nel procedimento civile vertente tra Ivan
Visti gli atti di costituzione di Ivan
udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice
relatore
uditi gli avvocati Mario Loria per Ivan
1. – Con ordinanza depositata il 26 novembre 2004,
Premette
Detta questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 169 del 2004, in ragione di una duplice carenza di motivazione: da un lato, in punto di rilevanza, quanto all’eccezione, formulata nel giudizio a quo dai convenuti, di intervenuto giudicato sulla inammissibilità della domanda; dall’altro, in punto di non manifesta infondatezza, per l’omessa considerazione, da parte della Corte rimettente, della concorrente finalità di tutela del minore assegnata al procedimento delibativo sub art. 274 cod. civ. dalla sentenza n. 341 del 1990 e ribadita dalla successiva pronuncia n. 216 del 1997.
Tutto ciò premesso, osserva il giudice rimettente che la riproposizione della questione – previa integrazione della motivazione – costituisce a questo punto «atto istituzionalmente dovuto», stante la persistenza del dubbio di legittimità costituzionale ed essendo d’altro canto pacifica, nella giurisprudenza costituzionale, la emendabilità delle carenze motivazionali che abbiano condotto alla declaratoria di inammissibilità della questione.
Ai fini, dunque, dell’integrazione della motivazione sulla rilevanza,
precisa
Quanto, poi, alla «più compiuta individuazione del contenuto della norma
denunciata», ai fini della motivazione in punto di non manifesta infondatezza,
precisa
Osserva quindi il rimettente che
Il procedimento ex art. 274 cod. civ., così inteso, risulterebbe all’evidenza non più idoneo ad assolvere la finalità, per la quale era stato introdotto, di tutela del preteso genitore da istanze vessatorie o ricattatorie, tanto più che – nella assai infrequente ipotesi di diniego della autorizzazione all’azione – la domanda è reiterabile sulla base di nuove allegazioni senza alcun limite temporale.
I connotati di segretezza della procedura, inoltre, risulterebbero fortemente attenuati nella fase di gravame, per effetto della progressiva accentuazione del carattere contenzioso della procedura stessa, e del tutto azzerati in sede di ricorso per cassazione, stante la necessaria pubblicità del giudizio di legittimità.
In definitiva, la fase di delibazione avrebbe perso, in riferimento all’ipotesi di domanda proposta da soggetti maggiorenni, ogni ragione giustificativa ed addirittura si presterebbe ad essere strumentalizzata in danno del convenuto – alla cui tutela era originariamente preposta – proprio in considerazione della reiterabilità senza limiti temporali della domanda.
Di qui il dubbio di legittimità costituzionale della norma in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost., per la sua intrinseca irragionevolezza; in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che ne deriverebbe tra figli legittimi e figli naturali in tema di riconoscimento della paternità; in riferimento agli artt. 2, 30 e 24 Cost., per il vulnus alla effettività di tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica, «che la coscienza sociale avverte come essenziali allo sviluppo della persona».
Sarebbe infine «di particolare delicatezza», ad avviso della Corte rimettente, il profilo di contrasto con l’art. 111 Cost., derivante dalla dubbia compatibilità del procedimento in questione con il precetto della ragionevole durata del processo, anche in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un iter procedurale defatigatorio, «ove pur tale per accentuazione di garanzie», sarebbe, infatti, per definizione, non conforme al parametro del giusto processo, il cui rispetto comporta la necessità di ricondurre a ragionevolezza i tempi del processo, anche, eventualmente, attraverso lo scrutinio di costituzionalità.
2. – Si è costituita in giudizio
3. – Si sono altresì costituiti in giudizio, con ampia memoria, Alessandro ed Emanuela Minuto Rizzo, convenuti nel procedimento per dichiarazione giudiziale di paternità quali eredi degli eredi del presunto padre.
In via preliminare, le parti suddette, considerato che è ormai imminente l’approvazione di una modifica dell’art. 274 cod. civ. (art. 69 del disegno di legge n. 2430 del Senato della Repubblica) che, pur confermando «la giusta cautela preventiva dell’ammissibilità», rimodellerebbe il procedimento in modo tale da superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal rimettente, chiedono un differimento della pubblica udienza in attesa della nuova normativa.
In subordine, le medesime parti concludono per la declaratoria di inammissibilità o, in via gradata, di infondatezza della questione, ovvero, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento, per la declaratoria di decorrenza degli effetti dalla data della sentenza.
La questione sarebbe innanzi tutto priva di rilevanza a causa del
giudicato sulla inammissibilità dell’azione derivante non solo dalla sentenza
n. 8342 del 1999, emessa in sede di regolamento di competenza, ma anche dalla
sentenza n. 9033 del 1997, con la quale
La questione stessa sarebbe, poi, non adeguatamente motivata quanto alla non manifesta infondatezza e, comunque, non fondata, tenuto conto della finalità squisitamente patrimoniale dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità promossa da un maggiorenne e della conseguente «necessità logica» di un filtro che garantisca il convenuto da azioni temerarie o vessatorie, tanto più quando l’azione sia proposta – come nella specie – nei confronti degli eredi degli eredi del preteso padre, del tutto all’oscuro dei fatti di causa e nell’impossibilità di ricorrere alla prova del DNA a seguito della intervenuta cremazione del loro dante causa.
Un siffatto filtro preventivo non rappresenterebbe d’altro canto un unicum nel panorama legislativo, analogo giudizio di ammissibilità preventivo essendo previsto, ad esempio, dall’art. 5 della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.
L’esigenza di una fase preliminare di ammissibilità si porrebbe del resto con particolare evidenza ove si consideri che, per pacifica giurisprudenza, l’azione per il riconoscimento giudiziale di paternità naturale può essere proposta unitamente a quella di petizione ereditaria, la cui trascrivibilità è suscettibile di provocare danni irreparabili alla famiglia legittima del preteso padre.
4. – Nella imminenza della data fissata per la udienza pubblica, la difesa dei convenuti Alessandro ed Emanuela Minuto Rizzo ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, con riferimento, in particolare, al rilievo di difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, per la presenza dei due giudicati di cui alle sentenze n. 9033 del 1997 e n. 8342 del 1999 della Corte di cassazione.
Nella memoria si eccepisce un ulteriore profilo di irrilevanza per il
fatto che
La difesa della parte privata ha dedotto, inoltre, la non rilevanza della questione sollevata perché non influente sul giudizio a quo, improponibile nei confronti degli eredi indiretti, per mancanza di legittimazione passiva degli stessi, a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 21287 del 2005; ed, ancora, la nullità del giudizio principale in quanto promosso innanzi ad un giudice incompetente, rilevando che esso era stato incardinato innanzi al Tribunale di Treviso – precedentemente alla sentenza della Corte di cassazione n. 2016 del 2001, con la quale, in sede di regolamento di competenza, era stata dichiarata la competenza del Tribunale di Roma – e, poi, era proseguito innanzi alla Corte di appello di Venezia, e, quindi, in Cassazione, nonostante la esplicita eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti in seguito alla citata sentenza n. 2016 del 2001.
Nella memoria si fa, infine, presente che, essendo passata in giudicato, per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 16531 del 2005, la dichiarazione di ammissibilità dell’azione di cui si tratta, richiesta sempre dalla signora Ivan, costei potrà nuovamente esperire l’azione di merito presso il Tribunale di Roma.
Nel merito, si conclude
per la manifesta infondatezza della questione, e, qualora
1. –
2. – Questione analoga a quella all’odierno esame era già stata sottoposta nel corso della medesima controversia all’esame di questa Corte, la quale l’aveva dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 169 del 2004.
I rilievi che avevano dato luogo alla pronuncia di manifesta inammissibilità riguardavano, per un verso, l’avere omesso il giudice a quo ogni motivazione in ordine alla circostanza che nel corso del giudizio principale fosse già intervenuto un giudicato in punto di ammissibilità della domanda per effetto dell’avvenuta cassazione (Cass. n. 8342 del 1999) della ordinanza di sospensione del giudizio di merito, con conseguente, possibile irrilevanza della questione proposta; per l’altro, una carenza di motivazione, in punto di non manifesta infondatezza della questione, per la omessa considerazione della concorrente finalità della norma impugnata di tutela del minore, affidata al procedimento delibativo di cui all’art. 274 cod. civ. dalla sentenza della Corte n. 341 del 1990, e ribadita dalla successiva sentenza n. 216 del 1997, con conseguente censura al rimettente di non aver individuato compiutamente la norma denunciata e le ragioni che la ispirano.
Tali rilievi sono superati dalla nuova ordinanza.
Infatti, la stessa precisa, quanto al primo aspetto, con motivazione non implausibile, che nessun giudicato è ravvisabile sulla ammissibilità dell’azione alla stregua della citata sentenza della Corte di cassazione n. 8342 del 1999, avuto riguardo al fatto che, con detta pronuncia, fu demandato al giudice di decidere egli stesso sulla proponibilità dell’azione, e che, pertanto, quella decisione configura solo un giudicato sulla competenza del giudice adito.
Quanto all’altro profilo di inammissibilità cui fa riferimento la ordinanza di questa Corte n. 169 del 2004, relativo alla non compiuta individuazione della norma denunziata, la nuova ordinanza di rimessione precisa che la questione, sorta nel corso di un giudizio promosso ai sensi dell’art. 269 cod. civ., investe solo la domanda proposta da maggiorenne.
3. – In via preliminare vanno esaminati i profili di inammissibilità evidenziati dai convenuti nel giudizio principale, costituitisi nel giudizio innanzi alla Corte.
3.1. – L’eccezione di giudicato sulla inammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ravvisabile, secondo i predetti, nella sentenza della Corte di cassazione n. 9033 del 1997, con la quale fu dichiarata la nullità, per difetto di contraddittorio, del decreto di ammissibilità emesso dal Tribunale di Treviso, è infondata, in quanto detta sentenza – come, del resto, rilevato dal rimettente già nella prima ordinanza di rimessione – non ebbe affatto a rendere definitiva una statuizione di inammissibilità, essendosi, invece, limitata a rinviare al primo giudice, che già aveva ritenuto l’ammissibilità dell’azione, per la integrazione del contraddittorio.
3.2. – Parimenti infondata risulta la eccezione di inadeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, dal momento che tale motivazione, al contrario, è particolarmente articolata, con riguardo alla inidoneità del filtro apprestato dalla procedura di cui all’art. 274 cod. civ. e alle finalità per le quali era stato introdotto.
3.3. – Né appare meritevole di accoglimento la eccezione di irrilevanza
della questione con riferimento alla circostanza che
Al riguardo va osservato che nel nostro sistema di garanzie costituzionali non è assolutamente ipotizzabile un giudicato sulla legittimità costituzionale di una norma.
E ciò prescinde dalla valenza di principio vincolante dell’affermazione
di cui si tratta nel caso di specie, in cui questa era stata compiuta con
riguardo alla individuazione del giudice competente alla valutazione
dell’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, in
un caso in cui, per una complessa vicenda processuale, il giudizio di merito
era iniziato prima del giudizio definitivo sull’ammissibilità e
3.4. – Si deduce, inoltre, la inammissibilità per irrilevanza della questione in considerazione della sopravvenuta sentenza delle Sezioni unite n. 21287 del 2005, con la quale, in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza, si è esclusa la legittimazione passiva, nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità, degli eredi degli eredi del preteso padre naturale.
Anche questa eccezione è infondata: la valutazione della mancanza di siffatta legittimazione in capo ai convenuti nel giudizio principale per effetto di una decisione del giudice della legittimità, adottata in altro giudizio, non rende ictu oculi inammissibile la questione proposta e, comunque, non assume alcun rilievo nella sede attuale.
3.5. – Parimenti irrilevante in questa sede è l’eccezione – sollevata con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza – di nullità del giudizio principale in quanto promosso innanzi ad un giudice incompetente, sollevata sulla base della considerazione che esso era stato incardinato innanzi al Tribunale di Treviso precedentemente alla sentenza della Corte di cassazione n. 2016 del 2001, con la quale, in sede di regolamento di competenza, era stata dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, e, poi, era proseguito innanzi alla Corte di appello di Venezia, e, quindi, in Cassazione, nonostante la esplicita eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti in seguito alla citata sentenza n. 2016 del 2001.
La decisione da ultimo richiamata, emessa nel giudizio di ammissibilità dell’azione ex art. 274 cod. civ., non ha alcuna efficacia nel diverso giudizio di merito ex art. 269 cod. civ., attesa l’autonomia fra gli stessi e tenuto conto che la questione non risulta dedotta nel giudizio di cassazione, nel cui corso è stata prospettata la questione di costituzionalità oggi in discussione.
3.6. – Né, infine, rileva la circostanza che, successivamente
all’ordinanza di rimessione,
4. – Passando all’esame del merito, la questione è fondata.
Il codice civile del 1942 – come risulta dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo – allo scopo di scoraggiare iniziative con finalità solo ricattatorie, introdusse, con l’art. 274 cod. civ., la previsione di un preventivo giudizio di delibazione in ordine all’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, nel corso del quale, con indagine sommaria e segreta, si potesse valutare l’esistenza, o meno, di indizi tali da far apparire giustificata detta azione.
Tale giudizio doveva svolgersi in camera di consiglio; l’inchiesta sommaria doveva avere luogo senza alcuna pubblicità, ed essere mantenuta segreta, e il decreto con cui si dichiarava ammissibile o inammissibile l’azione non era reclamabile.
Successivamente, questa Corte dichiarò la illegittimità costituzionale dell’art. 274, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui disponeva che la decisione avesse luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui escludeva la necessità del contraddittorio e dell’assistenza dei difensori, per violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., relativo al diritto inviolabile della difesa, nonché, sempre in riferimento allo stesso principio, la illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 274, per la parte in cui disponeva la segretezza dell’inchiesta anche nei confronti delle parti (sentenza n. 70 del 1965).
Con la stessa pronuncia
A seguito di questa pronuncia fu approvata la legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell’art. 274 del codice civile), contenente all’art. 2 una nuova disciplina del giudizio di ammissibilità dell’azione, la quale stabilì l’obbligo di motivazione del decreto e la sua reclamabilità alla corte d’appello, confermando peraltro la non pubblicità dell’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale e l’obbligo di mantenerla segreta.
Dal carattere contenzioso del procedimento
Il contemperamento operato, con le sentenze in precedenza richiamate, del carattere sommario del procedimento con la salvaguardia del diritto di difesa, attraverso la previsione dell’obbligo di contraddittorio tra gli interessati, l’obbligo di motivazione del decreto sulla domanda di ammissibilità e il reclamo alla corte d’appello, nonché la riconosciuta ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., finiscono per escludere quel carattere di segretezza posto a difesa del preteso padre.
La riforma del diritto di famiglia del
Questa Corte ha successivamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 274 cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l’azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore (sentenza n. 341 del 1990), ma ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, l’esistenza di elementi anche di tipo presuntivo idonei a far apparire l’azione verosimile, precisando che «il procedimento in esame è ispirato pertanto a due finalità concorrenti e non in contrasto fra loro, essendo posto a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell’affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità» (sentenza n. 216 del 1997).
A ciò bisogna poi aggiungere che la costante giurisprudenza della Corte
di cassazione ha valutato le «specifiche circostanze» cui fa riferimento l’art.
274 cod. civ. alla stregua di criteri di verosimiglianza e non di certezza,
ritenendo sufficiente che la dichiarazione della madre sia supportata da un fumus boni iuris (Cass., sentenze n. 151 del 1998, n. 2346 del
1994, n. 7742 del 1995), rinviando al giudizio di merito l’esame delle
contestazioni sollevate dal convenuto e limitandosi a conoscere delle eccezioni
di improponibilità dell’azione (per decadenza, giudicato, transazione) in via
meramente delibativa al solo fine di emettere la
decisione sull’ammissibilità dell’azione instauranda
(Cass. n. 2979 del 1976). In tal modo
Ed, infatti, la descritta evoluzione della disciplina procedimentale del giudizio di ammissibilità ha totalmente vanificato la funzione in vista della quale tale giudizio era stato originariamente previsto dal legislatore, e cioè la protezione del convenuto da iniziative «temerarie e vessatorie» perseguita attraverso la sommarietà e la segretezza della cognizione, devoluta in questa fase all’organo giudicante; con la conseguenza che il giudice è abilitato dalla norma attualmente in vigore a dare alla sua cognizione l’estensione ritenuta più opportuna e pertanto tale da spaziare, come ha statuito la giurisprudenza di legittimità, dalla ammissione di accertamenti tecnici idonei a definire il giudizio di merito, senza che ciò incida sulla necessità della sua successiva proposizione, fino alla sufficienza delle sole affermazioni della parte ricorrente.
Peraltro, il meccanismo processuale di cui alla norma impugnata – in palese contraddizione con la sua funzione “preventiva”– si presta, come è stato esattamente rilevato nell’ordinanza di rimessione, ad incentivare, per la sua stessa struttura, strumentalizzazioni, oltre che da parte del convenuto, anche da parte dello stesso attore che, attraverso una accurata programmazione della produzione probatoria, è in grado di assicurarsi – non essendo il provvedimento di inammissibilità suscettibile di passare in giudicato – una reiterabilità, a tempo indeterminato, della istanza di riconoscimento, con la conseguenza che, proprio a fronte di iniziative effettivamente vessatorie, il convenuto potrebbe non esserne mai definitivamente al riparo.
L’intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma (art. 3 Cost.) fa sì che il giudizio di ammissibilità ex art. 274 cod. civ. si risolva in un grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica; così come da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del precetto (art. 111, secondo comma, Cost.) sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione Né può tacersi che l’evoluzione della tecnica consente ormai di pervenire alla decisione di merito, in termini di pressoché assoluta certezza, in tempi estremamente concentrati.
Da quanto precede deriva l’incostituzionalità dell’art. 274 cod. civ. per violazione degli articoli 3, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione, senza che sia di ostacolo alla relativa pronuncia la limitazione del petitum, contenuta nella ordinanza di rimessione, nella quale si fa riferimento al solo giudizio di ammissibilità promosso da maggiorenni.
La definizione dei termini della questione, adottata dal rimettente sotto il vincolo che allo stesso si impone in funzione della sua rilevanza nel giudizio principale, non limita le valutazioni di questa Corte sul procedimento regolato dalla disposizione impugnata, ove affetta dai denunciati vizi nella sua complessiva e generale applicazione ad ogni ipotesi di delibazione di ammissibilità dell’azione.
Infatti, in presenza di una incostituzionalità che, come si è appena visto, coinvolge detto procedimento nella sua struttura e funzione, la circostanza che lo stesso abbia anche lo scopo di accertare l’interesse del minore non fa venire meno l’incostituzionalità stessa, né giustifica la permanenza nell’ordinamento del giudizio di ammissibilità con questo solo scopo.
L’esigenza, infatti, che l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale risponda all’interesse del minore non viene certamente meno con la soppressione del giudizio di cui all’art. 274 del codice civile, ma potrà essere eventualmente delibata prima dell’accertamento della fondatezza dell’azione di merito.
per questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 274 del codice civile.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta
il 6 febbraio 2006.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in