ORDINANZA N.
308
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della
deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa alla
insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dal sen. Piergiorgio Stiffoni nei
confronti del sindaco e degli assessori del Comune di Nervesa
della Battaglia, promosso con ricorso del Tribunale di Treviso, notificato il
10 gennaio 2005, depositato in Cancelleria il 12 marzo 2005 ed iscritto al n.
14 del registro conflitti 2005.
Visto l’atto di
costituzione del Senato della Repubblica;
udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005 il Giudice relatore
Annibale Marini;
Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con ricorso del 25 marzo 2004, pervenuto alla
cancelleria della Corte costituzionale il successivo 3 giugno, ha promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica, chiedendo l’annullamento della deliberazione da questo adottata
nella seduta del 26 novembre 2003 con la quale, conformemente alla proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è stata dichiarata,
ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, la insindacabilità
delle dichiarazioni del sen. Piergiorgio Stiffoni,
oggetto di giudizio civile di fronte al medesimo Tribunale;
che il
Tribunale ricorrente premette che il giudizio al suo esame origina dalla
richiesta di risarcimento dei danni, asseritamente
patiti dall’ex sindaco e dagli ex assessori del Comune di Nervesa
della Battaglia, a seguito delle dichiarazioni rese dal senatore Stiffoni (collega di partito dell’attuale sindaco) «con una
lettera aperta, pubblicata sul quotidiano La Tribuna di Treviso del 12
agosto 2003, indirizzata alla coordinatrice provinciale della Margherita»,
nella quale il senatore Stiffoni aveva sostenuto che
l’adesione della precedente amministrazione comunale al Coordinamento Nazionale
Enti Locali per la Pace era in realtà finalizzata al finanziamento «da
amministrazioni di sinistra ad associazioni di sinistra »;
che, a
parere del Tribunale di Treviso, non può condividersi la deliberazione di
insindacabilità perché nel caso di specie non sarebbe dato rinvenire alcun
collegamento tra le citate opinioni espresse dal senatore Stiffoni e precedenti atti o attività da lui svolte in
sede parlamentare;
che in
effetti la Giunta, prima, ed il Senato, poi, si sarebbero limitati a ricondurre
le dichiarazioni del senatore ad un contesto genericamente politico; il che, ad
avviso del Tribunale ricorrente, sarebbe «palesemente insufficiente a far
scattare l’operatività dell’art. 68, primo comma, della Costituzione»;
che del
tutto inconferente sarebbe d’altro canto l’argomento
relativo alla non offensività delle dichiarazioni
rese dal senatore Stiffoni, in quanto il giudizio di
insindacabilità avrebbe dovuto incentrarsi esclusivamente sulla riconducibilità
o meno delle dichiarazioni stesse all’attività di parlamentare;
che, con ordinanza n. 436
del 2004 la Corte, valutata la sussistenza delle condizioni soggettive ed
oggettive di ammissibilità, ha dichiarato ammissibile il conflitto, onerando il
Tribunale di Treviso dei successivi adempimenti;
che il
Tribunale ricorrente, in data 10 gennaio
che il Senato della Repubblica si è costituito in
giudizio chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato.
Considerato che il ricorso – notificato
al Senato della Repubblica, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato
ammissibile, in data 10 gennaio 2005 – è stato depositato presso la cancelleria
di questa Corte a mezzo di raccomandata postale spedita l’8 marzo 2005 e
pervenuta il 12 marzo 2005 e perciò ben oltre la scadenza del termine di venti
giorni dalla notifica, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, come
costantemente affermato da questa Corte (cfr., fra le tante, da ultimo, le ordinanze n. 76 del
2005, n. 61
del 2005 e n.
43 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il detto
termine perentorio;
che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile
il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal
Tribunale di Treviso nei confronti del Senato della Repubblica con l’atto
indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 luglio 2005.
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.