Ordinanza n. 76 del 2005

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ORDINANZA N. 76

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Fernanda                     CONTRI                                Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                   Giudice

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                "

- Annibale                     MARINI                                       "

- Franco                         BILE                                             "

- Giovanni Maria           FLICK                                          "

- Francesco                    AMIRANTE                                 "

- Ugo                             DE SIERVO                                 "

- Romano                      VACCARELLA                           "

- Paolo                           MADDALENA                            "

- Alfio                           FINOCCHIARO                          "

- Alfonso                       QUARANTA                               "

- Franco                         GALLO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 gennaio 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Alessio Butti nei confronti dei signori Roberto Zaccaria e Vittorio Emiliani, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione G.i.p. e G.u.p., notificato il 17 agosto 2004, depositato in Cancelleria l’8 settembre 2004 ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 2004.

Visti l’atto di costituzione della Camera dei deputati e l’atto di intervento di Alessio Butti;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che con ordinanza del 10 aprile 2003 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 30 gennaio 2003 (documento IV-quater, n. 33) con la quale – in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere – è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Alessio Butti è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il procedimento penale ha preso avvio da una querela sporta nei confronti del deputato, in data 23 gennaio 2002, da Roberto Zaccaria e Vittorio Emiliani, all’epoca rispettivamente presidente e componente del consiglio di amministrazione della RAI radiotelevisione italiana s.p.a., in conseguenza di alcune dichiarazioni del deputato Butti, riportate dalle agenzie stampa ANSA ed AGI il precedente 30 ottobre 2001;

che il G.u.p. del Tribunale di Roma osserva che la giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nel ritenere che la prerogativa in questione non possa coprire tutte le opinioni comunque espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, bensì vada ristretta a quelle che sono legate da nesso funzionale con l’attività di componente di una delle Camere del Parlamento (vengono citate le sentenze di questa Corte n. 10, n. 11, n. 56, n. 58 e n. 321 del 2000, nonché la sentenza n. 79 del 2002);

che nel caso specifico, invece, le dichiarazioni del deputato Butti, benché inserite nel contesto di un vivace dibattito politico, sono state rese ad un’agenzia giornalistica, e quindi fuori dall’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, né risulta che il deputato abbia assunto iniziative parlamentari sull’argomento prima del rilascio delle dichiarazioni oggetto del processo;

che il ricorrente, quindi, sostenendo che la delibera di insindacabilità emanata dalla Camera dei deputati sia da ritenere lesiva delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, chiede alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera emettere una simile deliberazione, con conseguente annullamento della medesima;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte, in via di prima delibazione, con ordinanza n. 270 del 2004, depositata in data 23 luglio 2004 e notificata alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, il 17 agosto 2004;

che successivamente a detta notifica, in data 8 settembre 2004, il medesimo ricorrente ha depositato presso la cancelleria di questa Corte – ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – copia dell’atto introduttivo e dell’ordinanza di ammissibilità, con la prova dell’avvenuta notifica;

che, a seguito dell’ordinanza di ammissione del conflitto e della notifica della medesima da parte dell’Autorità giudiziaria ricorrente, si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, riservandosi in via preliminare di identificare compiutamente tutte le eventuali ragioni di inammissibilità ed improcedibilità del conflitto, e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso, con conseguente dichiarazione che spettava alla Camera affermare l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’onorevole Butti nei confronti dei querelanti Zaccaria ed Emiliani;

che in prossimità della data fissata per la discussione in camera di consiglio la difesa della Camera ha depositato una memoria nella quale – dopo aver sottolineato che il ricorso introduttivo è stato notificato in data 17 agosto 2004 e che il successivo deposito nella cancelleria di questa Corte è avvenuto in data 8 settembre 2004 – ha sostenuto l’improcedibilità del ricorso in questione, richiamando in tal senso numerose pronunce di questa Corte (da ultimo, la sentenza n. 247 e le ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278 del 2004);

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito anche il deputato Alessio Butti, chiedendo che venga dichiarato che spettava alla Camera deliberare che le dichiarazioni contestate costituiscono opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni.

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 17 agosto 2004 e il successivo deposito nella cancelleria di questa Corte è avvenuto in data 8 settembre 2004, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, la sentenza n. 247 del 2004 e le ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenere perentorio;

che a nulla rileva, in proposito, il fatto che il decorso dei termini sia maturato durante la sospensione feriale di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché tale sospensione non si applica ai processi davanti a questa Corte, come affermato da costante giurisprudenza (v., da ultimo, la sentenza n. 35 del 1999 e le ordinanze n. 126 del 1997 e n. 42 del 2004);

che pertanto il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11  febbraio 2005.