ORDINANZA N. 76
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai
signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del
30 gennaio 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Alessio Butti
nei confronti dei signori Roberto Zaccaria e Vittorio Emiliani, promosso con
ricorso del Tribunale di Roma, sezione G.i.p. e G.u.p., notificato il 17 agosto
2004, depositato in Cancelleria l’8 settembre 2004 ed iscritto al n. 17 del
registro conflitti 2004.
Visti l’atto di costituzione della Camera dei deputati e l’atto di
intervento di Alessio Butti;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore
Francesco Amirante.
Ritenuto che con ordinanza del 10 aprile 2003 il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla
delibera adottata il 30 gennaio 2003 (documento IV-quater, n. 33) con la quale – in conformità alla proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere – è stato dichiarato che i fatti per i
quali il deputato Alessio Butti è sottoposto a procedimento penale per il
delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da
quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi,
insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il
procedimento penale ha preso avvio da una querela sporta nei confronti del
deputato, in data 23 gennaio 2002, da Roberto Zaccaria e Vittorio Emiliani,
all’epoca rispettivamente presidente e componente del consiglio di
amministrazione della RAI radiotelevisione italiana s.p.a., in conseguenza di
alcune dichiarazioni del deputato Butti, riportate dalle agenzie stampa ANSA ed
AGI il precedente 30 ottobre 2001;
che il G.u.p.
del Tribunale di Roma osserva che la giurisprudenza di questa Corte è ormai
costante nel ritenere che la prerogativa in questione non possa coprire tutte
le opinioni comunque espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua
attività politica, bensì vada ristretta a quelle che sono legate da nesso
funzionale con l’attività di componente di una delle Camere del Parlamento
(vengono citate le sentenze di questa Corte n. 10, n. 11, n. 56, n. 58 e n. 321 del 2000,
nonché la sentenza n. 79 del 2002);
che nel caso
specifico, invece, le dichiarazioni del deputato Butti, benché inserite nel
contesto di un vivace dibattito politico, sono state rese ad un’agenzia
giornalistica, e quindi fuori dall’esercizio delle funzioni parlamentari
tipiche, né risulta che il deputato abbia assunto iniziative parlamentari
sull’argomento prima del rilascio delle dichiarazioni oggetto del processo;
che il
ricorrente, quindi, sostenendo che la delibera di insindacabilità emanata dalla
Camera dei deputati sia da ritenere lesiva delle attribuzioni costituzionali
dell’autorità giudiziaria, chiede alla Corte di dichiarare che non spetta alla
Camera emettere una simile deliberazione, con conseguente annullamento della
medesima;
che il
conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte, in via di prima
delibazione, con ordinanza
n. 270 del 2004, depositata in data 23 luglio 2004 e notificata alla Camera
dei deputati, a cura del ricorrente, il 17 agosto 2004;
che
successivamente a detta notifica, in data 8 settembre 2004, il medesimo
ricorrente ha depositato presso la cancelleria di questa Corte – ai sensi
dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell’art. 26, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – copia
dell’atto introduttivo e dell’ordinanza di ammissibilità, con la prova
dell’avvenuta notifica;
che,
a seguito dell’ordinanza di ammissione del conflitto e della notifica della
medesima da parte dell’Autorità giudiziaria ricorrente, si è costituita in
giudizio
che in prossimità della data
fissata per la discussione in camera di consiglio la difesa della Camera ha
depositato una memoria nella quale – dopo aver sottolineato che il ricorso
introduttivo è stato notificato in data 17 agosto 2004 e che il successivo
deposito nella cancelleria di questa Corte è avvenuto in data 8 settembre 2004
– ha sostenuto l’improcedibilità del ricorso in questione, richiamando in tal
senso numerose pronunce di questa Corte (da ultimo, la sentenza n. 247 e le
ordinanze n. 249,
n. 250 e n. 278 del 2004);
che nel giudizio davanti alla
Corte si è costituito anche il deputato Alessio Butti, chiedendo che venga dichiarato
che spettava alla Camera deliberare che le dichiarazioni contestate
costituiscono opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni.
Considerato che il
ricorso introduttivo è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all’ordinanza
che lo ha dichiarato ammissibile, in data 17 agosto 2004 e il successivo
deposito nella cancelleria di questa Corte è avvenuto in data 8 settembre 2004,
ossia oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, in
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, la
sentenza n. 247
del 2004 e le ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278 del 2004),
tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenere
perentorio;
che a nulla
rileva, in proposito, il fatto che il decorso dei termini sia maturato durante
la sospensione feriale di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre
1969, n. 742, poiché tale sospensione non si applica ai processi davanti a
questa Corte, come affermato da costante giurisprudenza (v., da ultimo, la sentenza n. 35 del
1999 e le ordinanze n. 126 del 1997
e n. 42 del 2004);
che
pertanto il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
per questi motivi
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei
confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio
2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.