ORDINANZA N. 61
ANNO
2005
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ORDINANZA
nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della
deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dall'on.
Marcello Dell'Utri nei confronti del dott. Giancarlo
Caselli ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Milano – sezione VI
penale, notificato il 24 aprile 2003, depositato in cancelleria il 13 giugno
2003 ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 2003.
Visto l'atto di
costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera di
consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che con ricorso del
17 aprile 2002, il Tribunale di Milano – sezione VI penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione
alla deliberazione, adottata il 14 marzo 2002 (doc. IV-quater, n. 13), secondo la quale
le dichiarazioni oggetto del procedimento penale, instaurato davanti allo
stesso Tribunale, a carico del senatore (all'epoca dei fatti deputato) Marcello
Dell'Utri per il reato di diffamazione a mezzo
stampa, asseritamente offensive della reputazione del
dott. Giancarlo Caselli ed altri, costituiscono opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che il procedimento è stato originato da querele proposte il
9 giugno 1999 dall'allora Procuratore della Repubblica di Palermo, dottor
Giancarlo Caselli, e dai dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava
ed Umberto De Giglio nei confronti del deputato Marcello Dell'Utri e altri per le dichiarazioni rese nel corso di
un'intervista pubblicata il 10 marzo 1999 su un quotidiano a diffusione
nazionale, in quanto ritenute offensive della reputazione dei predetti
magistrati;
che la Giunta per le autorizzazioni a procedere – la cui
proposta è stata recepita dall'assemblea – si è espressa nel senso di ritenere
le dichiarazioni oggetto dell'imputazione a carico del parlamentare riconducibili
alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto esse
costituiscono “espressione di un diritto di critica di un membro della Camera
in ordine a questioni di indubbio rilievo pubblico, nel quadro di quelle
attività che possono senz'altro definirsi prodromiche
e conseguenti agli atti tipici del mandato”;
che inoltre, secondo la Giunta, sussiste uno stretto
collegamento tra le dichiarazioni rese dall'on. Dell'Utri e la sua attività parlamentare, considerato che
l'argomento delle dichiarazioni rese “concerneva la vicenda specifica che
riguardava direttamente l'onorevole Dell'Utri,
deputato all'epoca dei fatti, vale a dire … una richiesta di esecuzione di una
misura cautelare nei suoi confronti avanzata alla Camera dei deputati”;
che l'intervista “si collegava non solo ad un singolo
episodio della vita parlamentare, bensì ad un vero e proprio filone di temi
portati dalla magistratura all'attenzione della Camera” e che i componenti il
gruppo parlamentare di Forza Italia, per tutta la XIII legislatura, si erano
“impegnati in una incessante attività di sindacato ispettivo sui temi della
giustizia, sulle modalità di conduzione delle indagini da parte degli uffici
della pubblica accusa e sull'amministrazione dello strumento dei pentiti”;
che l'intervista doveva, perciò, essere messa in relazione
al ruolo del deputato Dell'Utri quale esponente
dell'opposizione politica e parlamentare, non essendo, peraltro, privo di
rilievo il fatto che egli “parlasse anche e soprattutto mosso da un moto di
autodifesa, posto che il provvedimento giudiziario lo attingeva personalmente”;
che il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa
Corte (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 e n. 289 del 1998), secondo la quale rientrano nella garanzia prevista
dall'art. 68 della Costituzione solo le opinioni legate da nesso funzionale con
le attività svolte dal dichiarante nella sua qualità di parlamentare, perché se
così non fosse la prerogativa si tramuterebbe in un ingiustificato ed ingiusto privilegio
personale, ha evidenziato che il predetto “nesso funzionale” non deve essere
inteso “come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività
parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità
della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare”;
che il Tribunale di Milano ha aggiunto che, qualora si
trattasse di riproduzione all'esterno degli organi parlamentari di
dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, i presupposti
per ravvisare l'insindacabilità sarebbero sussistenti
solo ove fosse “riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con
l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera
comunanza di tematiche”;
che, secondo il ricorrente, alla luce della richiamata
giurisprudenza costituzionale, là dove la Giunta ravvisa nelle dichiarazioni
rese “un'espressione del diritto di critica” esprime una valutazione che non
rientra nella propria sfera di attribuzioni, “essendo demandato esclusivamente
al giudice penale il compito di pronunciarsi in ordine alla riconducibilità o
meno di un'espressione in una manifestazione del diritto di critica politica”;
che neppure potrebbe trovare accoglimento, sempre secondo il
ricorrente, l'assunto della Giunta secondo cui le dichiarazioni contestate
rientrerebbero genericamente nel quadro delle “attività prodromiche
e conseguenti agli atti tipici del mandato”, poiché le stesse potrebbero essere
coperte dall'immunità soltanto se risultassero riproduttive di un'opinione già
espressa in sede parlamentare;
che il ricorrente ritiene che nella condotta contestata al
parlamentare Marcello Dell'Utri non sarebbero
ravvisabili quei connotati di “identità sostanziale di contenuto fra l'opinione
espressa in sede parlamentare e quella manifestata in sede esterna”, in quanto
un collegamento esclusivamente soggettivo riconducibile all'attività politica
generica svolta dall'on. Dell'Utri,
quale esponente del gruppo parlamentare “Forza Italia”, non consente di
individuare alcun nesso con uno “specifico atto parlamentare” adottato dal
medesimo deputato ovvero con “atti e procedure specificamente previsti dai
regolamenti parlamentari”;
che, inoltre, le interpellanze richiamate nella relazione
della Giunta non potrebbero assumere alcun rilievo, poiché non attribuibili
direttamente all'on. Dell'Utri,
essendo state proposte da altri parlamentari ed aventi, al più, “un generico
collegamento tematico con il contenuto delle dichiarazioni in questione”;
che il ricorrente conclude ritenendo che la deliberazione
della Camera dei deputati sia invasiva delle funzioni giurisdizionali e per
tale ragione solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati, chiedendo l'annullamento dell'indicata deliberazione;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa
Corte, in via di prima delibazione, con ordinanza n. 86 del
2003;
che il ricorso è stato regolarmente notificato alla Camera
dei deputati ed è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, a
mezzo del servizio postale, il 13 giugno 2003, essendo stato spedito, con lo
stesso mezzo, il 29 maggio 2003;
che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, e in subordine inammissibile, e comunque, in
ulteriore subordine, che esso sia rigettato;
che quanto alla irricevibilità, la
Camera sostiene che, stante l'infungibilità del ricorso e dell'ordinanza, il
giudice, avendo utilizzato la forma dell'ordinanza, avrebbe violato il
principio della parità delle armi;
che, in via subordinata, il ricorso sarebbe inammissibile
per mancanza di un “chiaro petitum”, in quanto il giudice si sarebbe limitato a
promuovere conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati
senza richiedere, attraverso il richiamo dei parametri costituzionali nei quali
si radicherebbero le sue attribuzioni, la declaratoria di non spettanza “alla
Camera del potere di qualificare come insindacabili le opinioni contestate”;
che nel merito, secondo la Camera, il ricorso dovrebbe
essere rigettato, in quanto le dichiarazioni attribuite all'on.
Dell'Utri andrebbero inquadrate nell'ambito di una
critica parlamentare nei confronti della Procura di Palermo risultante da
numerosi atti di sindacato ispettivo e che le dichiarazioni dell'on. Dell'Utri, pertanto, non
avrebbero fatto altro che divulgare all'esterno il contenuto di atti tipici
della funzione parlamentare, oltretutto senza espressioni puramente insultanti;
che peraltro a nulla varrebbe obiettare che alcuni atti
tipici sono posteriori alle dichiarazioni in contestazione e neppure potrebbe
dirsi che in taluni casi non vi è coincidenza tra gli autori degli atti
parlamentari tipici e quello delle dichiarazioni extra moenia;
che in relazione al primo profilo, la Camera dei deputati
evidenzia che tra gli atti tipici e le dichiarazioni espresse non è necessaria
una “mera contemporaneità” bensì un rapporto di “sostanziale contemporaneità”,
il che sussisterebbe nella specie atteso che gli atti tipici rilevanti
qualificati come successivi sono intervenuti immediatamente dopo la richiesta
di autorizzazione all'arresto dell'on. Dell'Utri e alle conseguenti dichiarazioni;
che, con riferimento al secondo profilo, la Camera dei
deputati rileva che l'art. 68 della Costituzione ha “la funzione di tutelare le
istituzioni rappresentative (le Camere) e non i loro membri”, sicché le
dichiarazioni dell'on. Dell'Utri
dovrebbero ritenersi assistite dalla garanzia della insindacabilità,
poiché “esse riproducono all'esterno opinioni già rese (ancorché da altri
parlamentari) in atti tipici della funzione”;
che, nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, la
Camera dei deputati, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 247 del
2004 e ordinanze n. 278, n. 250 e n. 249 del 2004), chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per tardività del
deposito.
Considerato, in via preliminare,
che il ricorso, notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza
che lo ha dichiarato ammissibile, il 24 aprile 2003 è pervenuto alla Corte, ai
fini del deposito prescritto dall'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 13
giugno 2003, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla
notifica, previsto dal medesimo art. 26, terzo comma;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa
Corte (cfr., da ultimo, la sentenza n. 247 del 2004 e le ordinanze n. 278, n. 250 e n. 249 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo
detto termine da ritenersi perentorio, ai sensi dell'art. 26 delle norme
integrative nel testo in vigore all'epoca del deposito in questione;
che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano – sezione VI penale, con
l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.