Ordinanza n. 87 del 2005

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ORDINANZA N. 87

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda         CONTRI                 Presidente

- Guido             NEPPI MODONA     Giudice

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                "

- Annibale         MARINI                      "

- Franco            BILE                            "

- Giovanni Maria FLICK                        "

- Francesco        AMIRANTE                 "

- Ugo                DE SIERVO                 "

- Romano          VACCARELLA            "

- Paolo              MADDALENA             "

- Alfio               FINOCCHIARO           "

- Alfonso           QUARANTA                "

- Franco            GALLO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova sui ricorsi riuniti proposti da Rizzato Argenide contro il Comune di Stanghella, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza depositata il 13 febbraio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), «nella parte in cui esclude […] i coltivatori diretti titolari di pensione maturata proprio come coltivatori diretti a seguito della obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste ed indicate nell’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504», riguardo ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;

che la norma censurata, per il suo contenuto dettagliato, sarebbe – ad avviso del rimettente – innanzitutto invasiva della competenza regolamentare riconosciuta ai Comuni, nella materia dei tributi locali, dal criterio direttivo di cui all’art. 3, comma 149, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con violazione, sotto tale aspetto, sia degli artt. 70 e 76 della Costituzione, sia dell’art. 5 della Costituzione, posto a garanzia delle autonomie locali;

 che, inoltre, la norma stessa, escludendo dai benefici di cui all’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche i pensionati già (ed ancora) coltivatori diretti, tenderebbe ad impedire a costoro di svolgere l’attività lavorativa di elezione, con violazione dell’art. 4 della Costituzione;

che l’identico trattamento riservato dalla norma censurata a tutti i pensionati, ivi compresi quelli già coltivatori diretti, si porrebbe altresì in contrasto con il principio di eguaglianza, stante la disomogeneità delle situazioni sottoposte alla medesima disciplina;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

che la parte pubblica, richiamata l’ordinanza di manifesta infondatezza n. 336 del 2003, riguardante la stessa norma, ricorda in particolare che rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, sia la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva sia, a maggior ragione, l’individuazione dei requisiti per la concessione di agevolazioni tributarie;

che, nella fattispecie, i requisiti soggettivi individuati dalla norma censurata sarebbero stati non irragionevolmente ritenuti dal legislatore delegato come i più idonei a garantire la finalità di incentivazione allo svolgimento dell’attività agricola, propria della norma agevolativa di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui, prevedendo che, agli effetti della norma agevolativa di cui all’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano coltivatori diretti a titolo principale «le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia», esclude che della suddetta norma agevolativa possano giovarsi coloro che siano cancellati dai suddetti elenchi a seguito del conseguimento della pensione;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione del concreto ambito di applicazione di un’agevolazione fiscale rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la manifesta irragionevolezza (cfr., ex plurimis, sentenza n. 431 del 1997, ordinanze n. 7 del 2002, n. 27 del 2001);

che, in particolare, si è osservato – riguardo alla norma oggetto di scrutinio – che la giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell’attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Costituzione, e che in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi coloro che – per il fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (ordinanza n. 336 del 2003);

che, tale essendo il motivo dell’esclusione dal beneficio dei percettori di reddito da pensione, non viola certamente il principio di eguaglianza l’uguale trattamento previsto, sotto tale profilo, per tutti i pensionati, ivi compresi quelli già iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti;

che palesemente infondata è la censura riferita all’art. 4 della Costituzione, atteso che la mancata concessione di un’agevolazione fiscale, di per sé rimessa alla discrezionalità legislativa, non può certamente considerarsi ostativa allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa;

che non sussiste, poi, il denunciato difetto di delega, considerato che l’art. 3, comma 149, lettera f), numero 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente attribuisce al Governo il potere di disciplinare «ai fini dell’art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati» (si veda ancora, sul punto, l’ordinanza n. 336 del 2003);

che nemmeno è violata l’autonomia dei Comuni, il cui potere regolamentare in materia di tributi locali è previsto e disciplinato da altre norme del decreto legislativo n. 446 del 1997;

che la questione è perciò manifestamente infondata sotto tutti i profili dedotti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.