Ordinanza n. 336/2003

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ORDINANZA N.336

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Francesco AMIRANTE        

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA                     

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promossi con ordinanza del 12 novembre 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia sul ricorso proposto da Lanteri Margherita contro il Comune di Taggia e con ordinanza del 22 maggio 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da Mongardi Zino contro il Comune di Riolo Terme, iscritte ai nn. 61 e 68 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 10, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Imperia, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di liquidazione ICI emesso dal Comune di Taggia, con ordinanza del 12 novembre 2002 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), secondo cui, "agli effetti dell’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, [...] si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia";

che, ad avviso del rimettente, la norma contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali escludendo dall’agevolazione prevista dal richiamato art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) proprio quei coltivatori diretti che, non potendo essere iscritti alla relativa gestione INPS in difetto del requisito delle 104 giornate lavorative annue, presenterebbero in realtà una minore capacità contributiva;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione;

che, ad avviso dell’Avvocatura, l’ordinanza sarebbe carente di motivazione in punto di rilevanza, non essendo chiarito se il terreno cui si riferisce l’avviso di liquidazione impugnato sia un terreno agricolo (nel quale caso godrebbe di esenzione totale, ricadendo in area montana o di collina ricompresa tra quelle di cui all’art. 7, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992) ovvero un terreno potenzialmente fabbricabile sul quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;

che, in ogni caso, non sussisterebbe la prospettata violazione del principio di eguaglianza atteso che, stante l’evidente finalità di incentivazione dell’attività agricola perseguita dalla norma, non sarebbe irragionevole la previsione di "requisiti e condizioni di accesso all’agevolazione", in funzione antielusiva;

che la norma impugnata non contrasterebbe nemmeno con l’art. 53 Cost., tenuto conto della discrezionalità spettante al legislatore, con il limite della non arbitrarietà, nella individuazione delle ipotesi di agevolazione tributaria con finalità incentivante;

che la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con ordinanza del 22 maggio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima norma, in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost.;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata sarebbe lesiva del principio di eguaglianza in quanto, condizionando il beneficio fiscale all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, escluderebbe dal beneficio stesso gli imprenditori agricoli a titolo principale ed i coltivatori diretti già titolari di pensione;

che la norma stessa si porrebbe inoltre in contrasto con gli artt. 70 e 76 Cost., violando la delega di cui all’art. 3, comma 14, lettera f), numero 2 (recte: art. 3, comma 149, lettera f), numero 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Collegato alla legge finanziaria 1997);

che è intervenuto anche in tale giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che non vi sarebbe, ad avviso dell’Avvocatura, alcun eccesso di delega atteso che la norma delegante espressamente prevedeva che il Governo individuasse i beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

che non sussisterebbe nemmeno violazione dell’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che, in via preliminare, va respinta l’eccezione – avanzata dall’Avvocatura - di inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia, per difetto di motivazione sulla rilevanza, risultando evidentemente pacifica tra le parti in causa la circostanza che il terreno cui l’avviso di accertamento si riferisce non goda della esenzione totale dall’ICI;

che, nel merito, la norma impugnata introduce un’agevolazione fiscale la cui giustificazione evidentemente risiede in un intento di incentivazione dell’attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Costituzione;

che l’individuazione del concreto ambito di applicazione dell’agevolazione rientra – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - nella discrezionalità del legislatore, salva la manifesta irragionevolezza (cfr., ex plurimis, sentenza n. 431 del 1997, ordinanza n. 27 del 2001);

che, in relazione alla suddetta ratio incentivante, non appare manifestamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi coloro che – per il limitato numero di giornate lavorative che la coltivazione dei fondi di loro proprietà richiede ovvero per il fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito;

che non sussiste poi il difetto di delega denunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna – che a tale riguardo evoca, del tutto impropriamente, anche l’art. 70 Cost. – considerato che l’art. 3, comma 149, lettera f), numero 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Collegato alla legge finanziaria 1997), espressamente attribuisce al Governo il potere di disciplinare "ai fini dell’art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati";

che la questione risulta perciò, sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia e, in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.