ORDINANZA N. 7
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA"
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata
al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro),promosso con
ordinanza emessa il 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di
Parma, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 21 novembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che
che, ad avviso del giudice
rimettente, la norma determinerebbe una disparità di trattamento tra società
che provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per compensare le perdite,
che non sono soggette a tassazione, e società dotate di adeguato capitale
sociale fin dalla nascita, che - facendo fronte con il medesimo capitale anche
ad eventuali perdite di esercizio - dovrebbero corrispondere la normale
tassazione senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso
precedente, con la conseguenza che le società potrebbero essere indotte a
dotarsi di capitale minimo all’atto della costituzione, per preservare la
convenienza successiva della procedura di ricostituzione a trattamento fiscale
agevolato;
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, rilevando che la questione é già stata dichiarata
manifestamente infondata con l’ordinanza n. 27 del 2001.
Considerato che la questione di legittimità
costituzionale é già stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata,
con l’ordinanza n.
27 del 2001, sul rilievo che le disposizioni legislative concernenti
esenzioni o agevolazioni tributarie, quali che ne siano
le finalità, costituiscono il risultato di scelte rimesse alla discrezionalità
del legislatore, con il limite della ragionevolezza;
che ne discende la manifesta
infondatezza dell’odierna questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.