ORDINANZA N. 27
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
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Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Cesare RUPERTO "
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata
al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso con ordinanza emessa
il 30 aprile 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso
proposto dalla Mila Schon Group s.p.a. contro l'Ufficio del registro di
Codogno, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione della Mila Schon Group
s.p.a., nonchè l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio dell'11 ottobre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che
che la questione di legittimità
costituzionale é stata sollevata nel corso di un giudizio tributario, nel quale
il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta
suppletiva, emesso sul presupposto che la riduzione delle perdite é esente da
tassazione esclusivamente nei limiti del capitale originale e che, ove le
perdite siano eccedenti il capitale originario, la differenza, siccome
costituente conferimento per aumento di capitale, deve ritenersi tassabile ai
sensi dell’art. 4, nota I, del d.P.R. n. 131/86;
che, ad avviso del giudice
rimettente, l’applicabilità dell’esenzione alle operazioni di ricostituzione
del capitale oltre l’importo del capitale originario sarebbe in contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra società che provvedono
a ricostituzioni del capitale sociale per compensare le perdite, che non sono
soggette a tassazione, e società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla
nascita, le quali, per far fronte con il medesimo anche ad eventuali perdite di
esercizio, si troverebbero ad aver corrisposto la normale tassazione, senza
poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso precedente;
che la previsione di tale evenienza
potrebbe indurre le società a dotarsi di capitale minimo all’atto della
costituzione, per preservare la convenienza successiva della procedura di
ricostituzione a trattamento fiscale agevolato;
che si é costituita in giudizio la
parte privata, la quale (avvalorando l’interpretazione della norma impugnata,
secondo cui é esente da tassazione tutto l’importo complessivo dei conferimenti
necessari a riportare il capitale sociale al livello preesistente, ed é invece
da tassare solo l’eventuale ulteriore aumento di capitale, fatto per dotare la
società di ulteriori risorse), chiede dichiararsi l’inammissibilità o la
manifesta infondatezza, o, in subordine, qualora la norma abbia il contenuto
precettivo indicato nell’ordinanza di remissione, la fondatezza della questione
sollevata;
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile e
comunque infondata.
Considerato che il giudice rimettente - partendo da un’interpretazione
estensiva della norma, nel senso di riconoscere l’esenzione dall’imposta
proporzionale di registro anche nell’ipotesi in cui le perdite superino
l’iniziale importo del capitale sociale - finisce per considerare
costituzionalmente illegittimo il trattamento favorevole in tal modo accordato
alle società dotate di un capitale di non rilevante importo, siccome agevolate
nel caso in cui si trovino a dover ricostituire il capitale societario in
conseguenza del suo azzeramento, imposto dalla necessità di ammortizzare le
perdite;
che - a suo avviso - tale
trattamento discriminerebbe le società dotate di adeguato capitale sociale fin
dalla nascita anche al fine di far fronte con il medesimo ad eventuali perdite
di esercizio, che sarebbero assoggettate alla normale tassazione, senza poter
usufruire delle agevolazioni fiscali godute dalle società a capitale ridotto;
che la rilevata discriminazione, a
parere del giudice remittente, indurrebbe le società a dotarsi di capitale
minimo all’atto della costituzione;
che, a prescindere da ogni
valutazione sulla correttezza dall'assunto interpretativo del rimettente,
secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni legislative
concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quali che ne siano le finalità,
costituiscono il risultato di scelte discrezionali del legislatore (v.
ordinanza n. 10
del 1999);
che, dunque, é precluso alla Corte
non solo estenderne l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio
(sentenze n. 159 del 1985 e n. 292 del 1987), ma anche di eliminarle, ove
esistenti (sentenza n. 195 del 1985 e ordinanza n. 557 del 1987);
che i rilievi del giudice remittente
in ogni caso si risolvono nell’indicazione di inconvenienti di per sè inidonei
a dar vita ad una questione di legittimità costituzionale;
che, pertanto, la questione é
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, nota
II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria regionale di Milano, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.