ORDINANZA N. 55
ANNO
2005
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Valerio ONIDA Presidente
-
Carlo MEZZANOTTE Giudice
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero
Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Romano VACCARELLA
"
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'articolo 204, comma 1, del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del
20 novembre 2003 dal Giudice di pace di Isernia nel
procedimento civile vertente tra Cimino Nicoletta e la Prefettura di Isernia, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell'anno 2004.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che nel corso di un
giudizio civile vertente tra Cimino Nicoletta e la Prefettura di Isernia, il Giudice di pace di Isernia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, comma 1, del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 24 e 97, primo comma, della
Costituzione;
che la Cimino si era opposta all'ordinanza-ingiunzione
emessa dal Prefetto dopo che era stato rigettato il suo ricorso avverso un
verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 142, ottavo comma, del
codice della strada, dolendosi della mancata preventiva individuazione della
strada su cui era stata rilevata l'infrazione, della mancata omologazione e
verifica di funzionamento dell'apparecchio elettronico attraverso il quale era
stata rilevata l'infrazione, della firma dell'ordinanza da parte del
viceprefetto privo di delega, della mancata indicazione nell'ordinanza
dell'autorità giudiziaria competente a ricevere l'impugnazione;
che il Giudice di pace ha disatteso tutte le censure
dell'opponente, e, ciò non di meno, ha ritenuto, anche in caso di infondatezza del
ricorso, di evidenziare profili di illegittimità costituzionale dell'art. 204,
primo comma, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto, in esito
a procedimento di opposizione a verbale, ingiunge il pagamento di una somma non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per l'inammissibilità della questione (perché il rimettente non
riferisce di doglianze dell'opponente quanto all'entità della sanzione) e
comunque per la sua infondatezza, sia sotto il profilo della pretesa
limitatezza della cognizione del giudice, giacché vertendosi
su diritti soggettivi, la giurisdizione è piena (e comprende la riduzione della
sanzione, su espressa domanda della parte), sia sotto il profilo dell'incentivo
al ricorso amministrativo che la cauzione prevista dal comma 3 dell'art. 204-bis avrebbe determinato, giacché detta
disposizione è stata dichiarata incostituzionale.
Considerato che il Giudice di
pace di Isernia ha chiesto
dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
nella parte in cui prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento
per infrazione stradale, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del
minimo edittale per ogni singola violazione, per
violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione,
per mancanza delle condizioni di imparzialità
dell'azione amministrativa e per compressione della difesa in giudizio contro
le contestazioni di violazione alla disciplina della circolazione stradale;
che nell'ordinanza di rimessione
si precisa che il Giudice di pace di Isernia ha
dichiarato l'infondatezza del ricorso, ma che, ciò malgrado, lo stesso ritiene
di “evidenziare eventuali profili di illegittimità costituzionale del sistema”,
e di sollevare, d'ufficio, questione di costituzionalità;
che il carattere incidentale del giudizio di
costituzionalità non consente di sollevare la questione di costituzionalità
dopo la decisione del merito della causa, quando il suo oggetto comporti, come
nella specie, la necessaria applicazione della disposizione censurata;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente, avendo
rigettato, nel merito, il ricorso in opposizione, innanzi a lui proposto, ha
esaurito la fase di sua competenza e si è, quindi, precluso la possibilità di
sollevare l'eccezione stessa (ex plurimis: ordinanze n. 213 del
2004; n. 215 del 2003; n. 331 del 2002; n. 264 del 1998);
che la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204,
comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), sollevata dal Giudice di pace di Isernia,
in riferimento agli artt. 24 e 97,
primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.