Ordinanza n. 480/2002

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ORDINANZA N. 480

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO           Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA             Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      "

- Valerio                        ONIDA                      "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                    CONTRI                    "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Franco                         BILE                          "

- Giovanni Maria          FLICK                                   "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Margaret Loseby Venzi contro l’Università degli studi della Tuscia e altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2002.

  Visti l’atto di costituzione di Margaret Loseby Venzi e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

  uditi l’avvocato Lorenzo Fascione per Margaret Loseby Venzi e l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 9 maggio 2001 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), "nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all’atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980";

  che nel giudizio principale la ricorrente, professore associato confermato presso la facoltà di agraria dell’Università della Tuscia, ha impugnato due decreti rettorali concernenti il riconoscimento dei servizi pregressi ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui non le riconoscono precedenti periodi di insegnamento svolti presso l’Università di Napoli e presso la stessa Università della Tuscia in qualità di docente a contratto a norma degli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382, in quanto – secondo l’interpretazione dell’amministrazione universitaria posta a base del diniego – tale servizio non rientra tra quelli tassativamente indicati dal citato art. 103, secondo comma, e di conseguenza non può essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera dei professori associati, all’atto della conferma in ruolo;

  che – prosegue il rimettente – a fondamento del ricorso l’interessata prospetta una diversa interpretazione, tale da ricomprendere nella generica espressione di "professore incaricato", impiegata dalla norma impugnata ai fini del riconoscimento dei servizi prestati, anche la posizione del professore a contratto (artt. 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980), quale titolare di un vero e proprio incarico di insegnamento al pari di un professore universitario di ruolo incaricato;

che il giudice a quo esclude di poter seguire l’interpretazione prospettata dalla ricorrente, sia in base alla natura tassativa dell’elencazione contenuta nell’art. 103, sia in base alla ulteriore considerazione che, data la diversità delle figure di "professore incaricato" e di "professore a contratto" – caratterizzate, rispettivamente, l’una dall’"incarico", atto autoritativo di natura pubblicistica, l’altra da un vero e proprio contratto di diritto privato a tempo determinato –, si deve escludere che "con la dizione tecnica "professore incaricato" il legislatore abbia inteso riferirsi ad entrambe";

che il rimettente – premessa l’affermazione dell’"ampio margine di discrezionalità nella scelta di merito in ordine alla riconoscibilità o meno di determinati servizi", lasciato al legislatore delegato dall’art. 12, primo comma, lettera i), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) – solleva quindi questione di costituzionalità dell’art. 103, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, "laddove, sia nell’elencare direttamente i servizi riconoscibili per due terzi, sia nel limitarsi a rinviare alle figure previste dall’art. 7 della legge n. 28 del 1980 per l’individuazione dei servizi riconoscibili per metà, trascura di includere tra tali servizi quello prestato in qualità di "professore a contratto" di cui agli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R.";

che, in particolare, la disparità di trattamento nei riguardi della categoria dei professori a contratto – nel senso anzidetto dell’esclusione di essa dal novero di categorie di personale i cui periodi di servizio sono riconoscibili ai fini della carriera dei professori associati – sarebbe rilevabile proprio dal raffronto con le altre categorie menzionate dall’art. 103, ed "in particolare con quella, simile, dei "professori incaricati" e dei "professori incaricati supplenti", nonché con altre di minore rilevanza nel mondo accademico e minor impegno, quali le categorie degli "assistenti di ruolo o incaricati", degli "assistenti supplenti", dei "ricercatori", dei "medici interni universitari", e soprattutto dei "lettori" (questi ultimi, peraltro, anch’essi titolari di contratti di diritto privato), ovvero a cui l’attività di docenza non è richiesta affatto (tecnici laureati e perfezionandi) o è richiesta al limitato fine della formazione didattica (titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico), cioè nell’interesse dello stesso soggetto e non dell’università", nonché ulteriormente con i titolari dei contratti previsti dall’art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, nominati per svolgere attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazione in collaborazione con i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti, esclusa espressamente la sostituzione dei docenti stessi, con conseguente impegno temporale e qualitativo inferiore a quello del titolare di un contratto previsto dagli artt. 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980;

che inoltre, a sostegno della questione sollevata, il TAR del Lazio osserva che, diversamente dal "professore a contratto" nominato ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 382 per l’attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali, il titolare dei contratti previsti dai citati artt. 100 e 116 è nominato – in caso di facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione o, rispettivamente, in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato – proprio per l’attivazione degli insegnamenti ufficiali, necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, qualora non sia possibile provvedervi nei modi ordinari, e che pertanto "l’attività che egli è chiamato a svolgere è sostanzialmente quella di titolare dell’insegnamento, in puntuale ed integrale sostituzione di questi";

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione;

che si è altresì costituita la parte privata ricorrente nel giudizio principale, che, anche con una memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha concluso nel senso dell’accoglimento della questione.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in quanto esso, nel disporre che ai professori associati, all’atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo a norma dell’art. 50 del medesimo decreto, sia riconosciuto, ai fini della carriera, (a) per due terzi il servizio prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei, (b) per la metà il servizio prestato in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e infine (c) per un terzo il servizio reso quale assistente volontario, omette di considerare altresì, agli stessi fini della carriera dei professori associati, la figura del professore a contratto di cui agli artt. 100 e 116 del medesimo d.P.R. n. 382 del 1980, in tal modo creando una ingiustificata discriminazione di detta figura, in violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica;

che le censure mosse dal rimettente alla norma denunciata di incostituzionalità si basano sul raffronto tra la categoria, esclusa dal riconoscimento a fini di carriera quale professore associato confermato, dei professori a contratto, cioè dei soggetti cui sono stati attribuiti – a norma degli artt. 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980 e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 25 dello stesso decreto – incarichi di insegnamento attraverso contratti "sostitutivi" degli ordinari affidamenti ai titolari, e le altre figure indicate dalla norma, il cui servizio viceversa è considerato utile agli stessi fini, seppure in misura differenziata, come sopra precisato;

che la figura del professore a contratto, della quale il TAR rimettente lamenta una discriminazione incostituzionale, è disciplinata, dagli artt. 100, primo comma, lettera d), e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980, secondo modalità di affidamento e di svolgimento dell’insegnamento caratterizzate dall’assenza di una qualsiasi forma di selezione concorsuale, dalla durata limitata del rapporto (di norma annuale e non rinnovabile più di due volte) e dalla conformazione privatistica dello stesso (v. l’art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui gli artt. 100 e 116 fanno rinvio quanto a modalità e contenuto del contratto);

che, coerentemente con l’anzidetta disciplina della peculiare tipologia di insegnamento, affidato dalle Università a soggetti provenienti da categorie extra-universitarie (art. 25 citato) nonché attivato sul presupposto dell’impossibilità di provvedere, nelle facoltà e nei corsi di nuova istituzione, attraverso modalità "ordinarie" [art. 100, primo comma, lettere a), b) e c)] ovvero dell’impossibilità di coprire gli insegnamenti vacanti con gli incarichi in corso in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità per professori associati (art. 116), la disciplina di riforma universitaria esclude la figura del professore a contratto dall’inserimento nella carriera universitaria, e ciò diversamente da quanto è stabilito in generale per le categorie di personale universitario assunte dal giudice a quo a termini di raffronto, connotate tutte da forme di selezione pubblica e collegate alla previsione di posti nell’ambito della struttura universitaria (v. gli artt. 50 e 58 del d.P.R. n. 382, per l’inquadramento rispettivamente nelle fasce dei professori associati e dei ricercatori universitari in sede di "prima applicazione del [presente] decreto");

che pertanto la richiesta del rimettente nel senso dell’assimilazione della categoria dei professori a contratto affidatari di insegnamenti in "sostituzione" temporanea dei titolari alle altre figure di personale indicate quali tertia comparationis non può essere accolta, alla stregua dell’art. 3 della Costituzione, trattandosi di categorie eterogenee e non potendosi dunque estendere alla prima la disciplina posta per le seconde (v. analogamente, in relazione agli affidamenti di insegnamento a contratto di carattere "integrativo" di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, la sentenza n. 412 del 1992);

che, sotto altro profilo, neppure può essere seguita la prospettazione del TAR del Lazio, nel senso dell’introduzione di una nuova categoria di servizio riconoscibile ai fini di carriera, per il raffronto, che lo stesso rimettente istituisce, tra i professori a contratto e la figura dei professori incaricati, poiché per questo aspetto la censura assume a termine di riferimento la disciplina di una categoria che la riforma universitaria ha abolito, secondo quanto prescrive espressamente l’art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 382 citato, e che come tale non si presta in radice a una estensione oltre l’ambito anche temporalmente delimitato che le è proprio, cosicché la scelta del legislatore non può neppure in questa prospettiva essere definita arbitraria o irragionevole;

che infine, quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione – censura argomentata dal rimettente essenziamente secondo le stesse osservazioni addotte per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza –, questa Corte deve ribadire, da un lato, che il principio di cui all’art. 97 della Costituzione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria (tra molte, ordinanza n. 94 del 2002; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995), dall’altro che sarebbe proprio la piena equiparazione a tutti gli effetti di un servizio prestato in svolgimento di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego a collidere con il principio costituzionale invocato, risolvendosi tale assimilazione in un ingiustificato privilegio dei soggetti titolari di contratto rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche (sentenze n. 109 del 2000, n. 320 del 1997, n. 59 del 1996);

che la questione di costituzionalità sottoposta al giudizio di questa Corte deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.