Sentenza n. 109/2000

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SENTENZA N. 109

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del Personale della Formazione Professionale), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da G. M. ed altri contro la Regione Campania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. ¾ Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione III di Napoli, ha sollevato, con ordinanza del 7 aprile 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del Personale della Formazione Professionale), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. ¾ L'ordinanza premette che alcuni dipendenti della Regione Campania hanno adito il Tar, deducendo di essere stati inseriti nei ruoli regionali con delibera della Giunta regionale del 25 luglio 1991, n. 5331 e di essere stati inoltre <<inquadrati nei corrispondenti livelli>>, con provvedimenti successivi a tale data. I ricorrenti hanno, quindi, chiesto la condanna della Regione Campania al pagamento delle somme che essi ritengono loro dovute a titolo di differenze retributive dal 1° settembre 1986 - data dalla quale hanno iniziato a prestare servizio - sino alla data del loro inquadramento in ruolo, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria.

Il giudice a quo sostiene che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 2 della legge Regione Campania n. 14 del 1991 che, a sua volta, si ricollega alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, la quale prevedeva l'inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetto alla formazione professionale ex art. 6, lettere b) e c), della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 in un ruolo speciale della Giunta regionale, ad esaurimento. La legge regionale n. 32 del 1984, precisa l'ordinanza, non ha però <<avuto attuazione, tant'è che essa è stata sostituita>> dalla legge regionale n. 14 del 1991. L'art. 1 di quest'ultima legge ha quindi stabilito l'immissione in ruolo di detto personale, attuata con la suindicata delibera della Giunta regionale n. 5331 del 25 luglio 1991, e l'art. 2 ha previsto che <<il trattamento giuridico ed economico>> ad esso spettante, <<dal 1° settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla l. reg. 16 novembre 1989, n. 23>> (comma 1), disponendo altresì che <<l'anzianità di servizio prestato a far data dal 1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti>> (comma 2).

Ad avviso del Tar, nel caso in esame sarebbe applicabile la norma censurata la quale, permettendo di considerare l'anzianità di servizio maturata dal 1° settembre 1986 come <<utile a tutti gli effetti>>, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. In particolare, il giudice a quo sostiene che la norma, stabilendo il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, sulla base di rapporti giuridici della più varia natura, ed estendendo il regime giuridico proprio del rapporto di pubblico impiego di ruolo al rapporto non di ruolo, realizzerebbe un'equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee e, secondo principi più volte affermati dalla Corte, violerebbe i canoni di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione (sentenze nn. 320 del 1997; n. 59 del 1996; n. 380 del 1990).

3. ¾ Non si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte le parti del processo principale, né ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale della Campania.

Considerato in diritto

1. ¾ La questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, concerne l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, nella parte in cui stabilisce il trattamento giuridico ed economico spettante al personale docente e non docente della formazione professionale, inserito nel ruolo del personale della Giunta regionale, nonché dispone che "l'anzianità di servizio prestato a far data dal 1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti". Invero, l'art. 2, commi 1 e 2, della citata legge della Regione Campania n. 14 del 1991, prevedendo il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio a qualsiasi titolo prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo ed estendendo il regime giuridico proprio del rapporto di pubblico impiego di ruolo al rapporto non di ruolo, realizzerebbe, secondo il Tar per la Campania, un'equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee, ponendosi così in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. ¾ La questione è fondata.

La legge della Regione Campania n. 14 del 1991, cui appartengono le disposizioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, fa seguito alla precedente legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, la quale stabiliva, a determinate condizioni, l'inquadramento nel ruolo regionale del personale docente e non docente della formazione professionale, ma questa legge non ha avuto attuazione amministrativa, come risulta espressamente anche dall'ordinanza di rimessione.

La legge n. 14 del 1991 si collega dunque a quella normativa, in quanto dispone l'immissione nel ruolo della Giunta regionale, con decorrenza 1° gennaio 1992, della predetta categoria di personale, ma contiene anche alcuni profili innovativi. Infatti una delle norme censurate estende, con efficacia retroattiva, lo stesso trattamento economico e giuridico goduto, dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di ruolo della regione Campania al personale della suddetta categoria che invece prestava servizio in quello stesso periodo di tempo, cioè anteriormente all'immissione in ruolo, in base ad altri tipi di rapporto di lavoro. La seconda delle norme impugnate dispone invece che al medesimo personale sia riconosciuta "a tutti gli effetti" l'anzianità di servizio prestato a "far data dal 1° settembre 1986".

In riferimento al contenuto normativo delle disposizioni censurate occorre ricordare che la giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo, nell'ambito del principio del buon andamento e nei limiti della ragionevolezza, la discrezionalità del legislatore nel settore dell'organizzazione dei pubblici uffici, è tuttavia costante, in tema di valutazione dei servizi pregressi, nel ritenere contrastanti con il principio del buon andamento, canonizzato nell'art. 97 della Costituzione, sia l'estensione del regime giuridico ed economico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che erano, anteriormente al loro inquadramento, legati con l'amministrazione da un rapporto di lavoro di diritto privato, sia l'equiparazione, a tutti gli effetti, del servizio comunque prestato a quello espletato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego di ruolo (sentenze nn. 320 del 1997, 59 del 1996). La disciplina legislativa che assume tale contenuto entra inoltre in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, poiché non solo viene a determinare una irragionevole parificazione di situazioni disomogenee, ma si risolve anche in una forma di ingiustificato privilegio.

Alla luce di questo quadro giurisprudenziale risulta pertanto evidente la illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che irragionevolmente stabiliscono, con efficacia retroattiva, una arbitraria assimilazione, "a tutti gli effetti", cioé sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del Personale della Formazione Professionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.