Ordinanza n. 352/2002
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ORDINANZA N. 352

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare              RUPERTO                                                 Presidente

- Riccardo          CHIEPPA                                                    Giudice

- Gustavo           ZAGREBELSKY                                              "

- Valerio             ONIDA                                                             "

- Carlo               MEZZANOTTE                                                "

- Fernanda         CONTRI                                                           "

- Guido              NEPPI MODONA                                               "

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                                                    "

- Annibale          MARINI                                                            "

- Franco             BILE                                                                 "

- Giovanni Maria FLICK                                                              "

- Francesco        AMIRANTE                                                     "

- Ugo                  DE SIERVO                                                      "

- Romano           VACCARELLA                                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Regione Liguria e la Figli di Pinin Piero e C. s.p.a., iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 18 aprile 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che l'ordinanza censura gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali;

che il giudice a quo rileva che gli artt. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito del riordino del Servizio sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente trasformate in gestioni liquidatorie;

che, al riguardo, il rimettente richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già facenti capo alle unità sanitarie locali;

che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;

che, ad avviso del giudice rimettente, detto trasferimento altererebbe l'eguaglianza delle parti «sia nella sostanza obbligatoria che nel processo», in quanto, relativamente ad un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto istituendosi «una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica»;

che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a lite iniziata, la Regione sottrae sè stessa «alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio»;

che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992;

che le norme impugnate sono state censurate dal giudice a quo in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché riesamini i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo (cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 72, n. 76, 117 e 164 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2002.