ORDINANZA N. 72
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo
2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie
in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28
dicembre 1995, n. 549), promossi con ordinanze emesse il 12 ottobre 2000 dal
Tribunale di
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;
udito nella camera di
consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di
che le ordinanze, con argomentazioni
pressochè identiche, censurano gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo
2000, n. 26 nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie
locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale
e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse
unità sanitarie locali;
che i giudici rimettenti rilevano
che gli artt. 6, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito
del riordino del Servizio sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti
facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono
a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente
trasformate in gestioni liquidatorie;
che, al riguardo, i rimettenti
richiamano il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui
le predette disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di
credito e di debito già facenti capo alle unità sanitarie locali;
che, peraltro, nel corso del
giudizio sono entrate in vigore le norme regionali impugnate, le quali hanno
disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie ed
hanno previsto che i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie
locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorchè oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si
intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai
predetti istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la
legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;
che, ad avviso dei giudici
rimettenti, detto trasferimento altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia
nella sostanza obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad
un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il soggetto
debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto istituendosi
"una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non
prevista dalla disciplina civilistica";
che sarebbe altresì violato il
diritto alla difesa, il quale esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel
processo, in quanto, a lite iniziata,
che infine le norme regionali
ostacolerebbero la riforma del Servizio sanitario nazionale, in quanto,
onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi che il
legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero
con il principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi da
passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;
che con distinti atti, di contenuto
in larga misura coincidenti, si é costituita in tutti i giudizi
Considerato che l'identità delle norme impugnate,
delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonchè la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle
ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione
dei giudizi;
che la questione di legittimità
costituzionale ha ad oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che
prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie
delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti
giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto
legislativo n. 502 del 1992;
che le norme impugnate sono state
censurate dai giudici a quibus in riferimento
agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;
che, successivamente alla pronuncia
delle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione", la quale, tra l'altro, all'art.
che pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinchè riesaminino i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.