ORDINANZA N. 76
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22
[Attuazione dell’art. 15 (Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59"], promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal Giudice di pace
di Morbegno nel procedimento civile promosso da Grand Vision Italia s.p.a nei
confronti del Comune di Piantedo, iscritta al n. 800
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
della Regione Lombardia;
udito nella camera di
consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso del giudizio di
opposizione, proposto ex artt. 22 e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Grand
Vision s.p.a. avverso l’ordinanza–ingiunzione emessa
nei suoi confronti dal Comune di Piantedo, il Giudice
di pace di Morbegno ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art.
117 della Costituzione, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n.
22 [Attuazione dell’art. 15 (Vendite straordinarie) del d. lgs.
31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59"];
che secondo il giudice rimettente la
legge denunciata impone limitazioni alle vendite promozionali non contemplate
dall’art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
che il giudice a quo, dopo
aver sospeso l’ordinanza–ingiunzione opposta, ha
rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dall’esito
della presente questione di legittimità costituzionale;
che é intervenuta in giudizio
Considerato che, successivamente
alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, é
stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), il cui articolo
che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l’intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli
atti al Giudice di pace di Morbegno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.