SENTENZA N. 171
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
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Massimo VARI Presidente
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Riccardo CHIEPPA Giudice
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 2000 dal Tribunale di Siena nel
procedimento civile vertente tra la UST-CISL di Siena e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 128
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza
pubblica del 12 marzo 2002 il Giudice relatore Franco Bile;
udito l'avvocato Adriana Pignataro per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 6 novembre 2000 il Tribunale di
Siena ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della
Costituzione - la questione di costituzionalità degli artt.
4 e 9 del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in
cui, rispettivamente, non comprendono i sindacalisti tra le "persone
assicurate" e le associazioni sindacali tra i "datori di lavoro",
con particolare riguardo ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
(provinciali o nazionali), collocati in aspettativa non retribuita ai sensi
dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e svolgenti attività
sindacale con esposizione al medesimo rischio professionale di altre categorie
di lavoratori specificatamente tutelate.
L’ordinanza é stata resa nel corso di un giudizio di opposizione proposto da un’organizzazione sindacale
contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, sulla base di un
verbale di accertamento dell’INAIL, per il pagamento di premi assicurativi non
corrisposti (e delle relative sanzioni), relativamente a lavoratori collocati
in aspettativa e svolgenti presso la stessa organizzazione un’attività protetta
in quanto rischiosa.
Il giudice rimettente rileva che l’art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 comprende
nell’assicurazione, in presenza di specifici
requisiti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi (artigiani), soci di
cooperative ed altre categorie; e ritiene che non si possa in via
interpretativa annoverare i sindacalisti tra le "persone assicurate"
di cui al citato articolo, e le associazioni sindacali tra i "datori di
lavoro" di cui all’art. 9.
Peraltro, a suo avviso, la tendenza evolutiva
dell’ordinamento, anche a seguito di interventi della
Corte costituzionale, pone in dubbio la giustizia e la razionalità dell’esclusione
dalla tutela dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, per i quali
non impropriamente può parlarsi di lavoro sindacale, anche considerando che
essi fruiscono di un’indennità a carico dell’organizzazione, commisurata alla
retribuzione già percepita.
Circa la rilevanza, il giudice osserva che nella specie i
lavoratori in aspettativa per mandato sindacale
svolgevano nella sede provinciale dell’organizzazione sindacale un’attività, da
essa retribuita, oggettivamente protetta dalla legge, in quanto facevano uso
non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, nonchè
di personal computers, fotocopiatrici,
macchine elettriche ed elettroniche esistenti presso l’organizzazione.
Circa poi la non manifesta infondatezza della questione, la
mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori é considerata dal rimettente
in contrasto con l’art. 3 Cost.,
per la disuguaglianza di trattamento a fronte della tutela accordata ad altri
lavoratori prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio; con
l’art. 2 Cost., per la lesione del diritto
dell’individuo al pieno svolgimento della propria personalità nella forma
dell’attività sindacale, e per la possibilità che l’assenza di copertura
assicurativa ostacoli la scelta di impegno sindacale del lavoratore, con
ulteriore violazione degli artt. 18 e 39 Cost.; con l’art. 38, comma 2, Cost., che garantisce alla generalizzata categoria dei
lavoratori i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita anche in caso di
infortunio.
2. - L’INAIL ha presentato una memoria a sostegno della dichiarazione di fondatezza della questione, ove la normativa di cui agli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non possa ritenersi estensibile in via interpretativa anche alla fattispecie in esame. A suo avviso, l’attività dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali a tempo pieno prestata sotto le direttive e per le finalità dell’organizzazione sindacale (configurabile come associazione privata non riconosciuta) riveste i caratteri della collaborazione continuativa, onde i sindacalisti devono ritenersi associati che agiscono per l’associazione, come tali coperti da garanzia assicurativa in presenza di rischio tutelato.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Siena solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non
comprendono tra le <<persone assicurate>> ed i <<datori di
lavoro>>, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perchè chiamati a ricoprire cariche sindacali (nazionali e
provinciali) e le organizzazioni sindacali, nell’ipotesi di svolgimento, da
parte dei primi, di attività comportante esposizione a rischio professionale.
2. – La questione é fondata.
Nel sistema di cui al d.P.R.
n. 1124 del 1965 il godimento della tutela assicurativa contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali é condizionato
all’esistenza congiunta di un presupposto soggettivo e di uno oggettivo. Sotto
il primo profilo sono assicurati i soggetti compresi
in una delle categorie specificamente enumerate dall’art. 4; sotto il secondo i
soggetti così individuati devono svolgere una delle attività, protette in
quanto ritenute pericolose, indicate dall’art. 1. I datori tenuti alla
contribuzione sono poi individuati dall’art. 9 in quelli che esercitano le
attività di cui all’art. 1 ed occupano le persone di cui all’art. 4.
Su tale sistema la Corte costituzionale é intervenuta ripetutamente,
affermando il principio secondo cui presupposto esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo é l’esposizione
al rischio, e ricavandone la tendenziale estensione della garanzia a tutti i
soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano
esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette
(sentenza n. 98
del 1990), a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro
prestato (sentenze n. 476 del 1987, n. 160 del 1990
e n. 332 del
1992).
In applicazione di questo principio, la Corte ha inciso
sull’art. 9, ampliando la nozione di <<datore di lavoro>>, tenuto
agli adempimenti contributivi, in particolare escludendo che il soggetto ad essi obbligato sia necessariamente colui che determina le
condizioni di rischio (sentenza n. 98 del 1990).
Ed ha anche esteso la portata dell’art. 4, ritenendo
ingiustificata l’esclusione, dall’elenco delle persone assicurate, dei
prestatori di attività lavorative operanti nelle
stesse condizioni di rischio di altre categorie protette (sentenze n. 476 del
1987, n. 137 del
1989, n. 332
del 1992).
Ne risulta un sistema che –
comprendendo tra i beneficiari dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 4 non
solo i lavoratori operanti in regime di subordinazione, ma anche (a seguito dei
citati interventi di questa Corte) i collaboratori di imprese familiari e gli
associati in partecipazione – soddisfa l’esigenza della massima estensione
della tutela contro gli infortuni e le malattie occasionate da attività di
lavoro.
Parallelamente l’evoluzione legislativa ha allargato il
novero delle categorie protette, prevedendo – oltre la copertura assicurativa
degli infortuni in ambito domestico (legge n. 493 del 1999) - l’obbligo
assicurativo per i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti
(legge n. 38 del 2000, artt. 5 e 6).
3. - In tale prospettiva deve essere valutata l’attività che
i lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31
della legge n. 300 del 1970 svolgono - sotto le direttive e per le finalità
dell’organizzazione sindacale, presso cui ricoprono cariche provinciali o
nazionali - con esposizione ad un rischio obiettivamente riferibile alle
lavorazioni protette dall’art. 1 del d.P.R. n. 1124
del 1965.
Alla stregua della ricordata giurisprudenza, la mancata
inclusione di questi soggetti tra i beneficiari dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali viola l’art.
3, primo comma, Cost.
4. - L’illegittimità di tale mancata inclusione comporta, specularmente, l’illegittimità dell’esclusione
dell’organizzazione sindacale dai soggetti, indicati dall’art. 9 del d.P.R. n. 1124
del 1965, da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla contribuzione
assicurativa.
La già rilevata esigenza di tutelare il lavoro attraverso
l’estensione dell’assicurazione obbligatoria comporta infatti
la svalutazione del titolo o del regime giuridico in base al quale l’attività
sia espletata, tanto da rendere irrilevante la questione circa la definizione
della natura del rapporto in virtù del quale il lavoratore in aspettativa
agisca nell’interesse dell’organizzazione sindacale, essendo sufficiente riscontrare
il suo assoggettamento ad un rischio professionale identico a quello di
categorie protette.
5. – Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e tra gli obbligati
alle relative contribuzioni, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perchè chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali
e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano
attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico.
Rimangono assorbite le altre ragioni di censura dedotte dal rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non
prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati,
rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perchè
chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le
organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste
dall’art. 1 del medesimo testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.