Sentenza n. 160 del 1990

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SENTENZA N.160

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, quinto comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal Pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra l'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Sicilia e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Carlo Monaco per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso del 17 giugno 1983, l'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Sicilia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Agrigento in favore dell'I.N.A.I.L. per omesso pagamento dei contributi assicurativi, penalità ed accessori dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli agenti venatori regionali per il periodo 1979-1983.

L'opponente, tra l'altro, deduceva di non dovere nulla in quanto l'art. 53 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, applicabile retroattivamente per il suo contenuto interpretativo, non prevede l'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. per gli agenti venatori.

Il Pretore, su eccezione dell'I.N.A.I.L., con ordinanza del 4 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione in riferimento agli artt. 116, 3 e 38 della Costituzione, nonchè all'art. 17, lett. f dello Statuto della Regione Sicilia.

Ha premesso che, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per gli infortuni tutti i datori di lavoro, compresi lo Stato e gli enti locali, che occupino personale nelle attività di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., tra le quali é previsto (n. 24) il servizio di vigilanza privata, anche se prestato da guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca.

Ha osservato, poi, che la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 17, lett. dello Statuto, ha attribuzioni in materia di legislazione sociale con il limite della osservanza dei "minimi" posti dalle leggi dello Stato e dei principi generali da esse posti.

La potestà normativa regionale, soltanto concorrente e specificamente limitata, non consente l'esclusione dall'assicurazione per gli infortuni di una categoria di lavoratori che la legge statale comprende (contrasto con l'art. 116 della Costituzione).

Inoltre, risultano violati l'art. 3 della Costituzione in quanto si discriminano irrazionalmente gli agenti venatori regionali siciliani rispetto a quelli delle altre regioni o di altri enti pubblici o dipendenti da privati, regolarmente assicurati, nonchè l'art. 38 della Costituzione perchè una categoria di lavoratori é privata dei mezzi di vita in caso di infortunio o di malattia professionale.

Il giudice a quo ha, poi, ritenuto la questione, oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante.

2.- L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

3.- Nel giudizio davanti a questa Corte si é costituito l'I.N.A.I.L. che ha concluso per la fondatezza della questione, richiamando le argomentazioni svolte dal giudice remittente.

4.- É intervenuta anche l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente dei Consiglio dei ministri, osservando che la normativa vigente, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, é interpretata nel senso della insussistenza dell'obbligo dell'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. degli agenti venatori siciliani, in quanto essi svolgono non tanto compiti di vigilanza e di custodia di beni appartenenti alla Regione, quanto mansioni di polizia venatoria in adempimento delle finalità istituzionali dell'ente immediatamente interessanti la collettività stanziale.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Agrigento dubita della legittimità costituzionale dell'art. 53, quinto comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37, che esclude l'obbligo dell'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. per gli agenti venatori regionali, perchè risulterebbero violati: a) gli artt. 116 della Costituzione e 17, lett. f, dello Statuto regionale, superandosi i limiti ivi posti alla potestà normativa regionale nella materia di cui trattasi; b) l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si verifica fra i detti lavoratori e quelli che svolgono analoghe mansioni presso altre regioni o enti pubblici o privati e sono obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L.; c) l'art. 38 della Costituzione perchè la censurata esclusione priva i lavoratori interessati di adeguati mezzi di sussistenza in caso di infortunio o malattia professionale.

2. - La questione è fondata.

Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede l'obbligo dei datori di lavoro, siano essi privati, Stato o enti pubblici, di assicurare contro gli infortuni sul lavoro, presso un apposito Istituto (I.N.A.I.L.), i loro dipendenti allorchè essi, a prescindere dalla qualificazione giuridica del loro rapporto, svolgano attività lavorative nel corso delle quali siano soggetti al rischio di infortunio.

Tra le attività a rischio, per le quali sussiste l'obbligo suddetto, l'art. 1, n. 24, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede il servizio di vigilanza delle riserve di caccia, il quale importa sorveglianza e custodia degli ambienti e degli animali che in essi vivono.

Ora, non si dubita che gli agenti venatori della Regione Sicilia, secondo la stessa previsione normativa (art. 53 della legge regionale n. 37 del 1981), hanno il compito della vigilanza venatoria e della tutela della fauna nonchè degli ambienti naturali nel territorio regionale e sono prevalentemente destinati alla vigilanza delle zone di ripopolamento e delle oasi.

Trattasi, quindi, certamente di attività nel corso delle quali gli agenti possono correre rischi di infortuni.

Pertanto, la norma censurata, che prevede l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria antinfortunistica dei suddetti agenti e, quindi, li priva di adeguati mezzi di vita nel caso in cui un infortunio abbia effettivamente a verificarsi, importa violazione del precetto di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione: questo, infatti, dispone che i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso, tra gli altri eventi dannosi, anche di infortunio.

Va, quindi, emessa declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, restando assorbite le altre ragioni di censura relativamente ad essa dedotte (violazione degli artt. 3 e 116 della Costituzione nonchè dell'art. 17, lett. f, dello Statuto della Regione Sicilia).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, quinto comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 04/04/90.