SENTENZA N.160
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale
dell'art. 53, quinto comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n.
37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per
la regolamentazione dell'esercizio venatorio), promosso con ordinanza emessa il
4 luglio 1989 dal Pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra
l'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Sicilia e l'I.N.A.I.L.,
iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchč
l'atto di intervento della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il
Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avv. Carlo Monaco per l'I.N.A.I.L. e
l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso del 17 giugno
L'opponente, tra l'altro, deduceva di non dovere nulla in
quanto l'art. 53 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, applicabile
retroattivamente per il suo contenuto interpretativo, non prevede l'obbligo
dell'assicurazione I.N.A.I.L. per gli agenti venatori.
Il Pretore, su eccezione dell'I.N.A.I.L., con ordinanza del 4 luglio
Ha premesso che, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sono soggetti all'obbligo
dell'assicurazione per gli infortuni tutti i datori di lavoro, compresi lo
Stato e gli enti locali, che occupino personale nelle attivitā di cui all'art.
1 dello stesso d.P.R., tra le quali é previsto (n.
24) il servizio di vigilanza privata, anche se prestato da guardie giurate
addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca.
Ha osservato, poi, che
La potestā normativa regionale, soltanto concorrente e specificamente
limitata, non consente l'esclusione dall'assicurazione per gli infortuni di una
categoria di lavoratori che la legge statale comprende (contrasto con l'art.
116 della Costituzione).
Inoltre, risultano violati l'art. 3 della
Costituzione in quanto si discriminano irrazionalmente gli agenti venatori
regionali siciliani rispetto a quelli delle altre regioni o di altri enti
pubblici o dipendenti da privati, regolarmente assicurati, nonchč
l'art. 38 della Costituzione perchč una categoria di
lavoratori é privata dei mezzi di vita in caso di infortunio o di malattia
professionale.
Il giudice a quo ha, poi, ritenuto la questione, oltre che non
manifestamente infondata, anche rilevante.
2.- L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
3.- Nel giudizio davanti a questa Corte si é costituito l'I.N.A.I.L. che
ha concluso per la fondatezza della questione,
richiamando le argomentazioni svolte dal giudice remittente.
4.- É intervenuta anche l'Avvocatura generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente dei Consiglio dei ministri,
osservando che la normativa vigente, per costante giurisprudenza della Corte di
cassazione, é interpretata nel senso della insussistenza dell'obbligo
dell'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. degli agenti venatori siciliani, in
quanto essi svolgono non tanto compiti di vigilanza e di custodia di beni
appartenenti alla Regione, quanto mansioni di polizia venatoria in adempimento
delle finalitā istituzionali dell'ente immediatamente interessanti la
collettivitā stanziale.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Agrigento dubita della legittimitā costituzionale
dell'art. 53, quinto comma, della legge della Regione
Sicilia 30 marzo 1981, n. 37, che esclude l'obbligo dell'assicurazione presso
l'I.N.A.I.L. per gli agenti venatori regionali, perchč
risulterebbero violati: a) gli artt. 116 della Costituzione e 17, lett. f,
dello Statuto regionale, superandosi i limiti ivi posti alla potestā normativa
regionale nella materia di cui trattasi; b) l'art. 3 della Costituzione per
l'irrazionale disparitā di trattamento che si verifica fra i detti lavoratori e
quelli che svolgono analoghe mansioni presso altre regioni o enti pubblici o
privati e sono obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L.; c) l'art. 38
della Costituzione perchč la censurata esclusione
priva i lavoratori interessati di adeguati mezzi di sussistenza in caso di
infortunio o malattia professionale.
2. - La questione č fondata.
Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) prevede l'obbligo dei datori di lavoro, siano essi privati,
Stato o enti pubblici, di assicurare contro gli infortuni sul lavoro, presso un
apposito Istituto (I.N.A.I.L.), i loro dipendenti allorchč essi, a prescindere dalla qualificazione giuridica
del loro rapporto, svolgano attivitā lavorative nel corso delle quali siano
soggetti al rischio di infortunio.
Tra le attivitā a rischio, per le quali sussiste l'obbligo suddetto,
l'art. 1, n. 24, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965
prevede il servizio di vigilanza delle riserve di
caccia, il quale importa sorveglianza e custodia degli ambienti e degli animali
che in essi vivono.
Ora, non si dubita che gli agenti venatori della Regione Sicilia, secondo
la stessa previsione normativa (art. 53 della legge
regionale n. 37 del 1981), hanno il compito della vigilanza venatoria e della
tutela della fauna nonchč degli ambienti naturali nel
territorio regionale e sono prevalentemente destinati alla vigilanza delle zone
di ripopolamento e delle oasi.
Trattasi, quindi, certamente di attivitā nel corso delle quali gli agenti
possono correre rischi di infortuni.
Pertanto, la norma censurata, che prevede l'esclusione dall'assicurazione
obbligatoria antinfortunistica dei suddetti agenti e, quindi, li priva di
adeguati mezzi di vita nel caso in cui un infortunio abbia effettivamente a
verificarsi, importa violazione del precetto di cui all'art. 38,
secondo comma, della Costituzione: questo, infatti, dispone che i lavoratori
hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita nel caso, tra gli altri eventi dannosi, anche di infortunio.
Va, quindi, emessa declaratoria di illegittimitā
costituzionale della disposizione in esame, restando assorbite le altre ragioni
di censura relativamente ad essa dedotte (violazione degli artt. 3 e 116 della
Costituzione nonchč dell'art. 17, lett. f, dello
Statuto della Regione Sicilia).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimitā costituzionale
dell'art. 53, quinto comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n.
37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per
la regolamentazione dell'esercizio venatorio).
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 04/04/90.