SENTENZA
N. 332
ANNO 1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Dott. Aldo
CORASANITI, Presidente
-
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
-
Dott. Francesco
GRECO
-
Prof. Gabriele
PESCATORE
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI
-
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Dott. Renato
GRANATA
-
Prof. Giuliano
VASSALLI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),promosso con ordinanza
emessa il 31 dicembre 1991 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile
vertente tra Nano S.r.l. ed I.N.A.I.L., iscritta al n. 179 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di costituzione
dell'I.N.A.I.L.;
udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
udito l'avv. Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L.
Ritenuto in fatto
1. Nel corso di un giudizio di
opposizione proposta dalla s.r.l. Nano avverso il decreto ingiuntivo notificato
dall' INAIL per il pagamento di premi assicurativi, il
Pretore di Rovigo, con ordinanza del 31 dicembre
Premesso che i rapporti cui si riferisce
la pretesa dell' INAIL derivano da un contratto di
associazione in partecipazione con apporto di lavoro, il giudice remittente
ritiene la norma impugnata contrastante col principio di eguaglianza, per cui
"a paritą di esposizione al rischio deve corrispondere paritą di tutela
assicurativa", nonchč col principio che
garantisce al lavoratore il diritto a mezzi adeguati di vita in caso di
infortunio.
Rileva il Pretore che le persone
assicurate contro gli infortuni non sono solo i lavoratori subordinati, ma
anche, ad esempio, gli artigiani, i soci di lavoro, quando il conferimento in
societą consista in una attivitą manuale, i familiari
partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod.civ.,
ecc. In linea di principio, come pił volte ha statuito questa Corte (sent. nn. 98 del 1990, 137 del 1989 e 476 del 1987),
la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali č "indifferente al titolo o al regime
giuridico del lavoro protetto e prende in considerazione questo in quanto
lavoro manuale, o di sovraintendenza immediata al lavoro manuale, prestato con
obiettiva esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni indicate nell'
art.1 del d.P.R. del 1965".
Quanto al principio di eguaglianza, non
si ravvisa una sostanziale differenza, in relazione al diritto alla tutela
assicurativa, tra il caso di apporto di lavoro in un contratto di associazione
in partecipazione e il caso di conferimento di lavoro in una societą di
persone.
L'esposizione al rischio di infortunio č
identica, indipendentemente dalla diversa natura dei due contratti.
2. Nel giudizio davanti alla Corte si č
costituito l'INAIL.
Considerato in diritto
Pur ribadendo la convinzione che la
questione potesse essere risolta in via interpretativa, preso atto della
diversa opinione del Pretore, l'Istituto concorda con le censure di
costituzionalitą formulate nell'ordinanza di 1.
Dal Pretore di Rovigo č sollevata
questione di legittimitą costituzionale dell'art. 4 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, "nella parte in cui non prevede tra le persone
assicurate gli associati in partecipazione che svolgano attivitą manuale".
2. La questione č fondata.
L'art. 4, n. 7, del testo unico n. 1124
del 1965 comprende tra le persone obbligatoriamente assicurate contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali i soci di societą di persone
che hanno conferito una prestazione di opera manuale, mentre non prevede
l'associato in partecipazione il cui apporto abbia il medesimo oggetto. La
lacuna si spiega perchč all'epoca di formazione della
norma impugnata si riteneva generalmente che l'apporto dell'associato dovesse
consistere in un capitale, e comunque il lavoro prestato a titolo di
associazione in partecipazione era lontano dall'avere l'importanza pratica che
č venuto assumendo in tempi recenti.
Il contratto regolato dagli artt. 2549 e
sgg. cod.civ. ha natura diversa dal contratto di
societą, essendo un contratto con prestazioni corrispettive, mediante il quale
l'associante, in cambio di un apporto di capitale o di lavoro, concede
all'associato una cointeressenza nella sua impresa, conservandone la titolaritą
esclusiva. Ma, quando č conferita o apportata una prestazione di lavoro, la
posizione del socio d'opera e dell'associato d'opera, in quanto prestatori di
lavoro, č analoga.
Entrambi lavorano sotto le direttive
rispettivamente della societą o dell'associante, senza tuttavia i connotati che
definiscono il prestatore di lavoro subordinato nel senso stretto dell'art.
2094 cod.civ., ed entrambi, se la prestazione implica
un'attivitą manuale o di sovrintendenza e concorrono le condizioni previste
dall'art. 1 del testo unico, sono esposti al rischio protetto
dall'assicurazione obbligatoria.
Poichč a paritą di esposizione al rischio deve
corrispondere paritą di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura
giuridica del rapporto in base al quale il lavoro č prestato (cfr. sent. n. 476 del
1987), la mancata comprensione dell'associato in partecipazione con apporto
di lavoro manuale nell'elenco delle persone assicurate viola il principio di
eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e insieme anche l'art.38, secondo
comma, Cost.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimitą costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali), nella parte in cui non prevede tra le persone
assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale,
oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
02/07/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/07/92.