Sentenza n. 332 del 1992

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SENTENZA N. 332

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-          Dott. Francesco GRECO

 

-          Prof. Gabriele PESCATORE

 

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-          Avv. Mauro FERRI

 

-          Prof. Luigi MENGONI

 

-          Prof. Enzo CHELI

 

-          Dott. Renato GRANATA

 

-          Prof. Giuliano VASSALLI

 

-          Prof. Francesco GUIZZI

 

-          Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1991 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Nano S.r.l. ed I.N.A.I.L., iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

 

udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

 

udito l'avv. Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso di un giudizio di opposizione proposta dalla s.r.l. Nano avverso il decreto ingiuntivo notificato dall' INAIL per il pagamento di premi assicurativi, il Pretore di Rovigo, con ordinanza del 31 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell' art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione che svolgano opera manuale.

 

Premesso che i rapporti cui si riferisce la pretesa dell' INAIL derivano da un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, il giudice remittente ritiene la norma impugnata contrastante col principio di eguaglianza, per cui "a parità di esposizione al rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa", nonchè col principio che garantisce al lavoratore il diritto a mezzi adeguati di vita in caso di infortunio.

 

Rileva il Pretore che le persone assicurate contro gli infortuni non sono solo i lavoratori subordinati, ma anche, ad esempio, gli artigiani, i soci di lavoro, quando il conferimento in società consista in una attività manuale, i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod.civ., ecc. In linea di principio, come più volte ha statuito questa Corte (sent. nn. 98 del 1990, 137 del 1989 e 476 del 1987), la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è "indifferente al titolo o al regime giuridico del lavoro protetto e prende in considerazione questo in quanto lavoro manuale, o di sovraintendenza immediata al lavoro manuale, prestato con obiettiva esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni indicate nell' art.1 del d.P.R. del 1965".

 

Quanto al principio di eguaglianza, non si ravvisa una sostanziale differenza, in relazione al diritto alla tutela assicurativa, tra il caso di apporto di lavoro in un contratto di associazione in partecipazione e il caso di conferimento di lavoro in una società di persone.

 

L'esposizione al rischio di infortunio è identica, indipendentemente dalla diversa natura dei due contratti.

 

2. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INAIL.

Pur ribadendo la convinzione che la questione potesse essere risolta in via interpretativa, preso atto della diversa opinione del Pretore, l'Istituto concorda con le censure di costituzionalità formulate nell'ordinanza di rimessione.

 

Considerato in diritto

 

1. Dal Pretore di Rovigo è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione che svolgano attività manuale".

 

2. La questione è fondata.

 

L'art. 4, n. 7, del testo unico n. 1124 del 1965 comprende tra le persone obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i soci di società di persone che hanno conferito una prestazione di opera manuale, mentre non prevede l'associato in partecipazione il cui apporto abbia il medesimo oggetto. La lacuna si spiega perchè all'epoca di formazione della norma impugnata si riteneva generalmente che l'apporto dell'associato dovesse consistere in un capitale, e comunque il lavoro prestato a titolo di associazione in partecipazione era lontano dall'avere l'importanza pratica che è venuto assumendo in tempi recenti.

 

Il contratto regolato dagli artt. 2549 e sgg. cod.civ. ha natura diversa dal contratto di società, essendo un contratto con prestazioni corrispettive, mediante il quale l'associante, in cambio di un apporto di capitale o di lavoro, concede all'associato una cointeressenza nella sua impresa, conservandone la titolarità esclusiva. Ma, quando è conferita o apportata una prestazione di lavoro, la posizione del socio d'opera e dell'associato d'opera, in quanto prestatori di lavoro, è analoga.

 

Entrambi lavorano sotto le direttive rispettivamente della società o dell'associante, senza tuttavia i connotati che definiscono il prestatore di lavoro subordinato nel senso stretto dell'art. 2094 cod.civ., ed entrambi, se la prestazione implica un'attività manuale o di sovrintendenza e concorrono le condizioni previste dall'art. 1 del testo unico, sono esposti al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria.

 

Poichè a parità di esposizione al rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale il lavoro è prestato (cfr. sent. n. 476 del 1987), la mancata comprensione dell'associato in partecipazione con apporto di lavoro manuale nell'elenco delle persone assicurate viola il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e insieme anche l'art.38, secondo comma, Cost.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 15/07/92.