SENTENZA N.98
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con l'ordinanza
emessa il 12 ottobre 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile
vertente tra Palin Aldo e l'I.N.A.I.L. ed altro,
iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37/1a serie speciale dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione di Palin Aldo e
dell'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989
il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Salvatore Calibbo
per Palin Aldo e Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel 1980 Aldo Palin, dipendente del Ministero della difesa con la qualifica di "congegnatore elettrico" e con) mansioni di addetto al
collaudo ed al controllo dei grandi motori navali presso
Nel corso del giudizio il Pretore, con ordinanza del 12 ottobre 1981
(pervenuta a questa Corte il 29 luglio 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 9, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali".
Ad avviso del giudice a quo i rilievi svolti in giudizio dall'I.N.A.I.L.
sono infatti fondati e comporterebbero il rigetto
della domanda. seguendo il consolidato orientamento
della giurisprudenza, il Palin non avrebbe diritto
alla rendita in quanto non svolgeva attività manuale (art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124 del 1965), non era un sovraintendente ai
lavori, figura prevista dall'art. 4, n. 2, nè era
lavoratore subordinato alle dirette dipendenze del soggetto che esercitava
l'attività protetta sottoposta all'obbligo assicurativo, come prescritto
dall'art. 9 del d.P.R. citato.
Il Palin, dunque aveva contratto la sordità,
come riconosciuto dall'I.N.A.I.L., in un ambiente ove venivano
attivati sino a 50 motori contemporaneamente, ma era privo di poteri gerarchici
nei confronti del personale della Fiat, potendo soltanto richiedere ai
dirigenti di quella società di effettuare le prove richieste dalla Marina, come
suo inviato presso l'appaltatore per controllare l'esecuzione dell'appalto.
Secondo
Ad avviso dell'autorità remittente, se in base al principio del rischio
ambientale (sent.
n. 206 del 1974 di questa Corte) può essere superata la esclusione
dell'assistente contrario dal novero dei soggetti previsti dall'art.
Ad avviso dell'autorità remittente, ciò comporta la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del tu. n. 1124 del
Protetta, essendo egualmente esposto a rischio
morbigeno come conseguenza dello svolgimento di tale attività.
L'esclusione, realizzata dall'art. 9, primo
comma, dell'assistente contrario dall'obbligo assicurativo e dalle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, viola l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che impone la
parità di trattamento di identiche situazioni, e l'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, perchè viene esclusa la tutela
garantita dalla norma per i casi di infortunio e malattia.
Il difetto dei premio assicurativo per l'ipotesi
in esame, conclude il Pretore, non vale ad escludere le prestazioni
assicurative previste dall'assicurazione obbligatoria, in quanto, stante la
corrispettività tra prestazioni e premio, "dall'affermazione della
sussistenza dell'obbligo assicurativo discenderebbe da un lato l'obbligo contributivo
per il datore di lavoro dell'assistente contrario e dall'altro il diritto alle
prestazioni per quest'ultimo".
2.- Nel giudizio si é costituito Aldo Palin,
che ha chiesto sia dichiarata fondata la questione sollevata aderendo in buona
sostanza alle argomentazioni svolte dal Pretore.
3.- Nel giudizio si é altresì costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Secondo l'Istituto, l'inammissibilità della questione discenderebbe dal
fatto che la figura dell'assistente contrario é esclusa dalla tutela
assicurativa non solo ai sensi del denunciato art. 9,
ma anche a norma degli artt. 1 e 4 del tu. n. 1124 del
Poichè l'assistente contrario non deve
attenersi alle direttive dell'appaltatore presso la cui sede esplica
le sue mansioni, dovendone controllare l'attività, esso può essere assimilato
ad un lavoratore autonomo che, come é noto, non gode, con l'eccezione degli
artigiani, di tutela assicurativa contro gli infortuni.
Se questa Corte ritenesse di dichiarare la illegittimità
dell'art. 9, verrebbe colpito lo stesso sistema su cui si basa l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro. Il rapporto assicurativo, infatti - prosegue
la difesa dell'I.N.A..I.L. - sorge automaticamente con il rapporto di lavoro
subordinato e la posizione di assicurante deve essere assunta dal datore di
lavoro che gestisce la lavorazione pericolosa e che é quindi tenuto a versare i
premi assicurativi; il dipendente assume invece la posizione di assicurato.
Una decisione di accoglimento comporterebbe che il committente (il datore
di lavoro) non é tenuto a versare i premi assicurativi perchè
non svolge attività Protetta, mentre l'appaltatore non
dovrebbe versarli in quanto non é datore di lavoro dell'assistente contrario, sicchè l'I.N.A.I.L. erogherebbe prestazioni assicurative
senza introitare contributi, in contrasto con il principio della corrispondenza
tra oneri finanziari e relativa copertura.
4.- Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.
Nell'atto di intervento si sottolinea la
distinzione, anche sulla base della giurisprudenza della Cassazione, tra la
figura del sovraintendente, esposto a rischio al pari dei lavoratori da
sorvegliare per la continuità della sua presenza risica sul luogo delle
lavorazioni, ed altre figure professionali non dipendenti dall'imprenditore che
svolge attività pericolosa, figure per le quali non appare "concepibile un
rapporto di sorveglianza con quelle caratteristiche di assiduità e
professionalità".
Le limitazioni dell'ambito assicurativo che discendono da tale
definizione dei compiti del lavoratore, oggettivamente considerati, non
sembrano in contrasto con il principio dei rischio
ambientale, enunciato dalla sent. n. 206 del
1974 di questa Corte. £ ben possibile, infatti, che taluni lavoratori, ancorchè non sovraintendenti, possano
riportare danni, ma la funzione dell'assicurazione contro gli infortuni é di
tutelare i danni che siano connaturali alla professione esercitata, sicchè appare inevitabile l'adozione di un criterio di
delimitazione.
Considerato in diritto
1.-É sollevata in via incidentale questione di legittimità
costituzionale, rispetto agli artt. 3, primo comma, e
38, secondo comma, della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 9, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), norma concernente l'ambito di
applicabilità della tutela antinfortunistica, e, di riflesso, ai sensi
dell'art. 3, secondo comma, dello stesso d.P.R., di
quella contro le malattie professionali, mediante il riferimento all'elemento
soggettivo del datore di lavoro assicurante.
Stabilendo che sono soggetti all'assicurazione i datori di lavoro,
compresi lo Stato e gli enti pubblici, che occupano persone fra quelle indicate
nell'art. 4 nell'esercizio delle attività previste
dall'art. 1 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965
(lavorazioni protette), la norma, secondo l'esatta interpretazione ad essa data
dal diritto vivente, limiterebbe la copertura assicurativa ai lavoratori
dipendenti dal titolare del processo produttivo nel quale si inseriscono le
lavorazioni protette (o, come altrimenti si può dire, ai lavoratori addetti
alle sole lavorazioni protette gestite dal proprio datore di lavoro),
escludendone quelli non dipendenti dal detto titolare, anche se tenuti verso
altri a prestare la propria opera in correlazione alle dette lavorazioni e nel
luogo in cui esse si svolgono.
Il giudice a quo si riferisce in particolare all'ipotesi comunemente
denominata dell'<assistente contrario>, vale a dire di colui
che sia investito della vigilanza su una lavorazione protetta ai sensi
dell'art. 4, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non
già dal titolare suindicato, come nella ipotesi comunemente denominata
dell'<assistente diretto>, bensì da altro soggetto interessato, per
rapporti intercorrenti con il titolare, al corretto svolgimento della
lavorazione in vista della bontà dei suoi risultati.
Così interpretata, la norma sarebbe in contrasto: con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto produrrebbe in
danno dell'<assistente contrario> una discriminazione ingiustificata
rispetto all'<assistente diretto> e più generalmente rispetto ai
lavoratori esposti, per il fatto di prestare opera nello stesso ambiente di
lavoro, allo stesso rischio morbigeno; con l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, in quanto importerebbe, con riferimento ai lavoratori in
discorso, un vuoto di tutela assicurativa.
2. - Il diritto vivente in tema di <assistente contrario> è in
realtà nei sensi indicati dal giudice a quo.
É vero che l'indirizzo giurisprudenziale cui il detto giudice si richiama
ha escluso la tutela soprattutto sulla base dell'argomentazione che l'<assistente
contrario> non è neppure riconducibile, come l' <assistente
diretto>, alla figura delineata dall'art. 4, n. 2, d.P.R.
n. 1124 del 1965 -cioè del dipendente che, pur senza partecipare materialmente
al lavoro, sovraintende al lavoro di altri-e ciò in quanto
l'<assistente contrario>, siccome non dipende dal gestore delle
lavorazioni protette, da cui dipendono invece i lavoratori esercenti opera
manuale nelle medesime, non è investito di poteri gerarchici o di vigilanza su
di essi e pertanto non è tenuto ad una continua presenza nell'ambiente
qualificato dal rischio. Ma l'argomentazione attiene
alla rilevanza della questione. E sul punto il giudice a quo ha motivato
adeguatamente ed esattamente, osservando che, ai fini della configurabilità
dell'ipotesi di cui all'art. 4, n. 2, d.P.R. n. 1124
del 1965, è sufficiente che si tratti di persona <comunque tenuta> a
esser presente nell'ambiente morbigeno e ad
esercitarvi la sua opera. Vale a dire di persona, la cui presenza nell'ambiente
suddetto non sia occasionale, ma riferita a un obbligo
di lavoro (non importa verso chi), e comunque correlata al lavoro degli addetti
materialmente alla lavorazione protetta, e così a quest'ultima (non importa se
per assicurare l'osservanza dei doveri dei suindicati addetti verso il loro
datore di lavoro ovvero soltanto per controllare i metodi e le modalità della
lavorazione in funzione dei risultati).
3. - La questione è fondata.
Il presupposto su cui poggia la norma impugnata, e
cioè la necessaria coincidenza, ai fini dell'individuazione dei beneficiari
della garanzia, fra assicurante (titolare del rapporto assicurativo) e gestore
della lavorazione protetta (titolare del processo produttivo in cui essa si
inserisce) - e, quindi, la necessaria dipendenza del beneficiario dal detto
gestore - non risponde ad alcuna esigenza del sistema vigente.
Tale sistema, teso alla protezione la più ampia dal rischio di infortuni o malattie professionali indotto da determinate
lavorazioni, implica come unico presupposto di operatività della garanzia, e
quindi come unico criterio per l'individuazione dei destinatari della medesima,
l'esposizione al rischio in parola, anche in via di mera correlazione
ambientale (cioè per la presenza nell'ambiente dove si svolgono le lavorazioni
rischiose, e pertanto <protette>). Tanto si desume da ciò, che
l'esposizione è assicurabile purchè sia dovuta alle
più varie ragioni di lavoro o connesse al lavoro, e così non solo ai doveri
inerenti a un rapporto di lavoro subordinato (come nella maggior parte dei
casi), ma anche allo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, e persino
di un'attività di sperimentazione o ricerca in sede scolastica, ovvero, ricorrendo la qualità di lavoratore subordinato,
alla abitazione per esigenze lavorative o per rapporti di parentela nei locali
in cui si svolge la lavorazione (cfr. l'ipotesi dell'artigiano di cui all'art.
4, n. 3; quella degli alunni e degli insegnanti di cui all'art. 4, n. 5; quella
di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 1124 del 1965).
La centralità dell'esposizione al rischio e, implicitamente, l'esclusività del presupposto che essa vale a costituire,
emergono del resto dalle ripetute affermazioni di questa Corte circa la
tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di
lavoro latamente considerate, siano esposti allo
stesso rischio obbiettivamente riferibile alle <lavorazioni protette> (sentenze nn. 137 del 1989, 476 del 1987, 256 del 1986, 221 del 1985, 206 del 1974).
Con l'assumere come requisito necessario anche
la coincidenza e la dipendenza suindicate, la norma in esame restringe l'ambito
di applicabilità della garanzia in contrasto con le finalità del sistema come
perseguite a favore della generalità dei soggetti esposti al medesimo rischio,
e pertanto si rivela affetta da entrambi i vizi di illegittimità costituzionale
denunciati.
Adeguato rimedio è che, pur conservandosi l'adottato modo di individuazione dei beneficiari della garanzia attraverso
l'individuazione dei datori di lavoro soggetti all'assicurazione, la norma
impugnata sia dichiarata illegittima in quanto non comprende fra i datori di
lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle
indicate nell'art.
A ciò non è di ostacolo la soluzione data al problema-cui soprattutto hanno avuto riguardo alcune delle decisioni rese
in tema di <assistente contrario>-della individuazione (nella ipotesi)
del soggetto tenuto agli adempimenti contributivi, come previsti dalle
disposizioni vigenti, nel senso di non potersi considerare tale il titolare, o
gestore, delle lavorazioni protette. Infatti alla
soluzione non contraddice l'estensione della tutela operata mediante
l'individuazione dell'assicurante (nella detta ipotesi) in un soggetto (datore
di lavoro) diverso dal gestore delle lavorazioni protette. Estensione, la quale
anzi implica, in coerenza con la soluzione stessa, che gli indicati
adempimenti, in quanto destinati a coprire costi
dell'assicurazione del lavoro, siano messi a carico, anzichè
del gestore delle lavorazioni protette, del datore di lavoro alla cui
iniziativa e al cui interesse l'adibizione del
lavoratore alle (o il suo coinvolgimento nelle) lavorazioni protette è
riferibile.
La pronuncia incide direttamente sulla disciplina delle malattie
professionali, senza che sia necessario colpire separatamente l'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che
dichiara applicabili le disposizioni concernenti gli infortuni (ovviamente
anche quali risultano, come nel caso, da pronunce additive di questa Corte).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non
comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano
persone, fra quelle indicate nell'art.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/03/90.