ORDINANZA N. 88
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Cesare - Massimo |
RUPERTO VARI |
Presidente Giudice |
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- Riccardo - Gustavo |
CHIEPPA ZAGREBELSKY |
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- Valerio |
ONIDA |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
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- Guido |
NEPPI MODONA |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
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- Annibale - Franco |
MARINI BILE |
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- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2
(Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto che, con due ordinanze di analogo
contenuto emesse il 17 marzo 2000 ed il 4 ottobre 2000 (r.o.
n. 591 del 2000 e r.o. n. 65 del 2001), il Tribunale
di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dell’"intero" art. 1, comma 2, del decreto-legge
7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
che, ad avviso del giudice a quo,
la prima delle due norme impugnate – nel disciplinare in via transitoria
l’utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese da imputati in
procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all’esame dibattimentale,
limitandola alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 35 del 2000 -
determinerebbe una disparità di trattamento fra imputati legata ad un dato del
tutto casuale, aleatorio e "discrezionale nei tempi": con la
"paradossale conseguenza" che non potrebbero essere utilizzati
verbali di interrogatorio, "che in nulla differiscono da altri già
acquisiti";
che la disciplina censurata
risulterebbe priva di intrinseca ragionevolezza ed, inoltre, costituirebbe vulnus
anche al diritto inviolabile di difesa statuito dal secondo comma dell’art. 24 Cost.;
che, pur "nella consapevolezza
della singolarità di una opzione interpretativa alternativa", il
rimettente impugna altresì – ritenendolo tuttora vigente – l’art. 513 cod. proc. pen.,
sul rilievo che la possibilità da esso sancita, di acquisire, attraverso il
meccanismo delle contestazioni, le dichiarazioni di imputati in procedimenti
connessi che rifiutino di sottoporsi all’esame si porrebbe in "in evidente
contrasto" con il nuovo precetto costituzionale in tema di "giusto
processo" di cui all’art. 111 Cost. e con la disciplina di cui alla legge
25 febbraio 2000, n. 35, che di esso "costituisce concreta attuazione";
che nel giudizio originato
dall’ordinanza n. 65 del 2001 si é costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della
questione.
Considerato che le due ordinanze del Tribunale di
Grosseto sollevano la medesima questione e che va pertanto disposta la riunione
dei relativi giudizi;
che il giudice rimettente formula,
contestualmente, tre diverse censure di legittimità costituzionale, che
investono: l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, come convertito, con
modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, "nella sua totalità";
"ovvero" la medesima norma "nella parte in cui limita la
valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi,
per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’esame
dell’imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del
dibattimento", entrambe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; "ovvero", ancora, l’art. 513 cod. proc. pen.,
in riferimento all’art. 111 Cost.;
che tali censure si pongono,
peraltro, in evidente rapporto di reciproca alternatività,
avuto riguardo agli effetti conseguenti agli interventi richiesti: mentre,
infatti, la caducazione dell’intera norma di cui
all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 35 del 2000, comporterebbe l’espunzione, dal regime transitorio
in esame, di qualsiasi possibilità di utilizzazione
delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento; la caducatoria parziale della medesima norma, nei termini
richiesti dal rimettente, avrebbe l’opposto effetto di estendere l’operatività
del regime transitorio stesso; laddove, poi, con riferimento all’impugnativa
dell’art. 513 cod. proc. pen., non viene chiarita la sua concatenazione con
quella relativa alla disciplina transitoria, rendendo così non scrutinabile
questa parte del quesito;
che, pertanto, avendo il giudice a
quo omesso di concentrarsi sull’una o l’altra delle alternative proposte,
le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, perchè
prospettate in modo ancipite (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 420 del 2001;
n. 78 e n. 418 del
2000; n. 378 del
1998).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2002.