Ordinanza n. 418/2000

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ORDINANZA N. 418

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da Salvatori Flavio contro l'Ufficio del Registro di Camerino, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 1 ottobre 1999 la Commissione tributaria provinciale di Macerata - adìta da un contribuente che ha impugnato l'atto, emesso dall'Ufficio del registro di Camerino, di liquidazione dell'imposta principale di registro riferita alla registrazione di una sentenza dichiarativa dell'acquisto di immobile per usucapione ventennale - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n.604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), nella parte in cui non contempla anche gli acquisti a titolo originario (per usucapione) tra le fattispecie (consistenti in acquisti a titolo derivativo) considerate dalle agevolazioni fiscali previste a sostegno della piccola proprietà contadina;

che la Commissione rimettente - pur ritenendo <<auspicabile>> un'interpretazione estensiva delle agevolazioni suddette sì da considerarle applicabili anche agli acquisti a titolo originario per usucapione di immobili o diritti reali immobiliari funzionali alla piccola proprietà contadina - ipotizza un'ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente che, seppur munito dei requisiti richiesti dalla legge sulla piccola proprietà contadina, chieda la registrazione di un acquisto a titolo originario ed altro contribuente che, pur trovandosi nelle medesime circostanze di fatto, abbia acquisito l'immobile in base ad un diverso titolo rientrante nelle fattispecie elencate dal citato art. 1, primo comma, della legge n.604 del 1954;

che analoga censura è mossa, con riferimento anche all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo che sulla base della mera diversità del titolo di acquisto (originario o derivativo), si determinerebbe un'ingiustificata differenziazione della capacità contributiva dei contribuenti che abbiano i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale;

che infine, secondo la Commissione tributaria, la disposizione censurata porrebbe un ingiustificato ostacolo all'acquisto per usucapione della proprietà privata (art. 42 della Costituzione);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che - pur essendo esatto il rilievo dell'Avvocatura dello Stato secondo cui, come più volte affermato da questa Corte (ordinanza n.10 del 1999, sentenza n. 431 del 1997, ordinanza n.113 del 1989), le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore - deve preliminarmente rilevarsi il carattere perplesso dell'ordinanza di rimessione, che, da una parte, accoglie l'interpretazione stretta della disposizione censurata e d'altra parte ne auspica un'interpretazione estensiva;

che il giudice rimettente non può rinunciare a portare a compimento l'attività ermeneutica di interpretazione della disposizione che intende censurare di illegittimità costituzionale (ordinanze n.54 del 1999 e n.177 del 2000);

che tale prospettazione perplessa ed ancipite della Commissione rimettente comporta la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n.604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria l'11 ottobre 2000.