ORDINANZA N. 78
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 410, comma 3, del codice di
procedura penale e 31 delle disposizioni di attuazione del predetto codice,
promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di
persona da identificare, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
23, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui,
secondo l'interpretazione della Cassazione, consente al privato che assume di
essere persona offesa di un reato di provocare la fissazione dell'udienza in
camera di consiglio per discutere della richiesta di archiviazione del pubblico
ministero, senza che il giudice possa operare un <<severo vaglio>>
dell'opposizione della persona offesa, <<così legittimando qualunque
cittadino a far subire ad altri spese legali ed a protrarre a suo carico nel
tempo la qualità di soggetto indagato>>, nonché dell'art. 31 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui
<<addossa obbligatoriamente al cittadino l'onere di pagare l'onorario al
difensore di ufficio in funzione del comportamento di un terzo, sia esso un
privato o un pubblico ministero, indipendentemente dall'accertamento di un suo
comportamento doloso o colposo e da un provvedimento che, effettuato tale accertamento,
gli addossi l'onere>>;
che il rimettente premette in fatto che due
sorelle avevano denunciato per omissione di atti d'ufficio il medico di guardia
di un ospedale «esponendo suoi comportamenti, sfociati nella morte della loro
madre, curata dallo stesso, configurabili come omissione di atti d'ufficio»;
che il pubblico ministero aveva richiesto
l'archiviazione, avverso la quale le denuncianti avevano proposto opposizione,
sicuramente ammissibile in quanto presentata in termini e contenente la richiesta
di nuove indagini, che peraltro, ad avviso del rimettente, non avrebbero
portato <<comunque ad una diversa valutazione conclusiva>>;
che in tale situazione il giudice sarebbe
tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio a norma degli artt. 410,
comma 3, e 409, comma 2, cod. proc. pen., e ad invitare il medico di guardia a
nominare un difensore di fiducia o, in difetto, a nominargli un difensore di
ufficio, che dovrebbe comunque essere retribuito ai sensi dell'art. 31 disp.
att. cod. proc. pen., con la conseguenza che <<anche l'indagato per
sbaglio, anche l'indagato che senza alcuna difficoltà può comprovare la sua
estraneità all'indagine... si trova ad essere obbligato al pagamento di una
parcella>>;
che
ad avviso del rimettente le norme censurate contrasterebbero:
-
con l'art. 3 Cost., a causa dell'irragionevolezza di un sistema che, a norma
dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen., preclude al giudice, investito della
richiesta di archiviazione a seguito dell'opposizione della persona offesa, di
effettuare un controllo di garanzia su una iniziativa sicuramente dannosa per
la persona sottoposta alle indagini, e impone al giudice stesso, nel fissare
l'udienza in camera di consiglio, di nominare all'indagato che sia privo di un
difensore di fiducia un difensore, che dovrà essere retribuito a norma
dell'art. 31 disp. att. cod. proc. pen.;
-
con l'art. 23 Cost., in quanto l'indagato è costretto a sopportare i costi che
discendono dal suo coinvolgimento, anche senza colpa e responsabilità, nel meccanismo
giudiziario innestato dall'opposizione della persona offesa, nei cui confronti
non vi è possibilità di rivalsa, né responsabilità per danni;
-
con l'art. 24 Cost. perché, non essendo previsto che l'indagato ha l'obbligo di
retribuire il difensore di ufficio solo quando sia accertato un suo
comportamento doloso o colposo, il cittadino risulta del tutto privo di difesa
di fronte a comportamenti illegittimi di terzi;
-
con l'art. 27 Cost., in quanto il principio della presunzione di non
colpevolezza risulta violato ove siano addossati degli oneri al cittadino non a
seguito di condanna, ma solo in relazione al fatto casuale di essere indagato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, deducendo la inammissibilità della questione e, comunque, la sua
infondatezza.
Considerato
che il rimettente sottopone contestualmente a censura di legittimità
costituzionale, per le medesime ragioni e con riferimento ai medesimi parametri,
l'art. 410, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice
per le indagini preliminari, salvo che l'opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia inammissibile e la
notizia di reato infondata, debba fissare l'udienza in camera di consiglio,
alla quale sono chiamati a partecipare il pubblico ministero, la persona
offesa, la persona sottoposta alle indagini ed i rispettivi difensori, e l'art.
31 disp. att. cod. proc. pen., ove è disposto l'obbligo di retribuire
l'attività del difensore di ufficio;
che le due censure si pongono in rapporto di
reciproca subordinazione logica, in quanto l'accoglimento di una delle due
priverebbe, alternativamente, di rilievo l'altra: da un lato, infatti, le
ragioni della non manifesta infondatezza della censura nei confronti della
norma che impone al giudice di fissare l'udienza in camera di consiglio vengono
individuate dal rimettente nella supposta ingiustizia dell'obbligo posto a
carico dell'indagato "innocente" di retribuire il difensore nominato
di ufficio; dall'altro l'illegittimità costituzionale della norma che impone
alla persona sottoposta alle indagini di retribuire comunque il difensore di
ufficio viene prospettata come una conseguenza della fissazione dell'udienza in
camera di consiglio;
che dall'ordinanza di rimessione non è dato
desumere a quale delle due censure il rimettente attribuisca prevalenza: se,
cioè, il giudice a quo si proponga in
via principale di ottenere da questa Corte una pronuncia che gli consenta di
decidere de plano sull'opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione, senza fissare l'udienza
in camera di consiglio, in modo che all'indagato "incolpevole" non
debbano essere accollate le spese relative alla retribuzione del difensore di
ufficio, ovvero indichi come soluzione principale una decisione volta ad
abolire l'obbligo dell'indagato "incolpevole" di retribuire il
difensore chiamato ad assisterlo nell'udienza in camera di consiglio;
che l'impossibilità di individuare quale sia
la sentenza additiva richiesta dal rimettente dimostra che la questione è
prospettata in forma ancipite e, in quanto tale, inammissibile;
che l'ambiguità della questione sottoposta
all'esame della Corte trova conferma nell'impianto argomentativo dell'ordinanza
di rimessione, da cui emerge che il giudice a
quo lamenta in realtà la mancata previsione di una forma di responsabilità
per soccombenza della persona offesa: aspetto, questo, che potrebbe tuttavia
venire in rilievo solo all'esito del procedimento attivato dall'opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero,
nonostante il giudice a quo anticipi
aprioristicamente che il contraddittorio in camera di consiglio non potrebbe
comunque inficiare le proprie convinzioni sull'innocenza della persona
denunciata;
che per tali ragioni la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 410, comma 3, del codice di procedura penale e 31 delle disposizioni
di attuazione del predetto codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23,
24 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria
il 22 marzo 2000.