SENTENZA N. 251
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Fernando SANTOSUOSSO Giudice
-
Massimo VARI "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 120 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse
il 26 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria -
sezione staccata di Reggio Calabria, il 14 luglio, il 28 luglio e il 22
settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -
sezione staccata di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 594, 698 e 699 del
registro ordinanze 2000 e al n. 28 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 43 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2000 e n. 4, prima
serie speciale, dell’anno 2001.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il Giudice relatore Gustavo
Zagrebelsky.
1.1. – Con ordinanza del 26 gennaio
2000 (r.o. n. 594/2000) il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria –
sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
1.2. – Nel giudizio principale è stato
chiesto l’annullamento di un decreto di revoca della patente di guida, adottato
dal Prefetto competente, in data 15 settembre 1998, in ragione del fatto che il
relativo titolare era stato precedentemente sottoposto, con provvedimento
emanato nel 1990, a una misura di prevenzione (sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza), per la durata di un anno.
Osserva il Tribunale amministrativo che
i motivi di impugnativa addotti dal ricorrente andrebbero rigettati poiché la
revoca della patente, alla stregua della disciplina vigente, costituisce atto
vincolato una volta che vi sia sottoposizione, attuale o pregressa, alla misura
di prevenzione; di qui la rilevanza del dubbio di costituzionalità della norma
sulla cui base è stato adottato l’atto impugnato.
1.3. – Il rimettente svolge
preliminarmente alcune argomentazioni relativamente alla natura della norma
sottoposta al controllo di costituzionalità.
L’art. 120 del codice della strada,
nella sua versione originaria, disponeva circa i «requisiti morali» per
ottenere la patente di guida, stabilendo, tra l’altro, che non potesse essere
rilasciata la patente a coloro che «sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 [...] fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi»; e il
successivo art. 130 [comma 1, lettera b)]
stabiliva che in presenza delle medesime condizioni dovesse essere disposta la
revoca della patente di guida già rilasciata.
Su questo quadro normativo è
intervenuta – prosegue il Tribunale amministrativo – la sentenza n. 354 del 1998
della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della citata
disciplina, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per coloro che
“fossero stati” sottoposti a una misura di sicurezza, per violazione dell’art.
76 della Costituzione: la Corte, nella circostanza, ha rilevato che a porre una
simile previsione, innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina del
preesistente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il
legislatore delegato non era abilitato, alla stregua della portata della legge
di delega 13 giugno 1991, n. 190, che consentiva solo un riordino e non anche
una sostanziale riforma della materia.
L’art. 120, peraltro – osserva ancora
il rimettente –, è stato, già prima della citata decisione della Corte (che
concerneva ratione temporis le norme
originarie del codice della strada), sostituito dall’art. 5 del d.P.R. 19
aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina di procedimenti per il
rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli): ma tale fonte regolamentare
ha mantenuto nella sostanza inalterato il contenuto delle previsioni
originarie, continuando in particolare a imporre la revoca della patente in
ogni caso di pregressa sottoposizione del titolare a una misura di sicurezza o
a una misura di prevenzione.
Ora, rileva il rimettente, l’atto
amministrativo di revoca della patente, del quale si controverte nel giudizio
principale, è certamente successivo all’entrata in vigore del d.P.R. n. 575 del
1994 ed è pertanto adottato in attuazione della norma come sostituita da esso;
ma «l’apparente veste non legislativa» della disposizione che viene in rilievo
nel giudizio a quo non è di ostacolo
alla sua sottoposizione a sindacato di costituzionalità.
Infatti, il d.P.R. citato è stato
emanato in forza di una delega regolamentare contenuta nell’art. 2 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che
autorizzava (comma 7) il Governo ad adottare «norme di regolamentazione di
procedimenti amministrativi» elencati in apposito allegato, dettando allo scopo
una serie di criteri e principi-guida, quali la finalità di semplificazione e
snellimento, l’uniformità dei procedimenti dello stesso tipo e così via, e che
stabiliva (comma 8) che le norme «anche di legge» regolatrici dei medesimi
procedimenti fossero abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti in questione.
Nel disciplinare la materia, il d.P.R.
ha riscritto l’intera norma dell’art. 120 del codice della strada, lasciando
però immutata la parte di carattere sostanziale concernente le condizioni
soggettive comportanti la revoca della patente di guida, così come dispone ora
il “nuovo” comma 1 dell’art. 120, essenzialmente riproduttivo della vecchia
disciplina.
Poiché peraltro il d.P.R. – anche
secondo il parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema originario del
regolamento - non poteva operare, a tenore della legge abilitante, nessuna
innovazione di carattere sostanziale, essendo rivolto solo a disporre in
materia di procedimento, ne deriva, a giudizio del rimettente, che l’aver
disposto fuori dell’ambito consentito dalla delega regolamentare rende
inoperante - nella parte sostanziale che qui interessa - la clausola abrogativa
delle norme «anche di legge» anteriori. Pertanto la disposizione di carattere
sostanziale della cui costituzionalità il Tribunale amministrativo dubita, al
di là della formale sostituzione dell’intera norma da parte del regolamento,
continua a rivestire i caratteri della legge, secondo l’originaria fonte che ha
introdotto il testo del codice della strada, e su di essa può esercitarsi il
controllo di costituzionalità. Tale conclusione sarebbe del resto confortata da
enunciati di decisioni della Corte costituzionale, come l’ordinanza n. 230
del 1999, che, nel rimettere gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione, ha affermato
essere di spettanza del giudice di merito la valutazione circa il rapporto tra
le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le
riproducono in atti di «delegificazione», fuori della materia che la legge ha
previsto come suscettibile della delegificazione stessa.
1.4. – Tutto ciò premesso, il
rimettente reputa che la disciplina del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
quanto prescrive la revoca della patente per chi «sia stato» sottoposto a una
misura di prevenzione [nella specie, alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza] sia incostituzionale, per eccesso
di delega, sotto gli stessi profili della dichiarazione di incostituzionalità
della previsione della revoca della patente nei confronti di chi «sia stato»
sottoposto a una misura di sicurezza (sentenza n. 354 del
1998): la legge di delegazione non autorizzava il Governo a modificare in
senso innovativo e restrittivo la disciplina preesistente (artt. 82 e 91 del
d.P.R. n. 393 del 1959), che prevedeva una ipotesi di revoca solamente per chi
fosse – in atto – sottoposto a una misura di prevenzione, non anche nei
riguardi di chi lo “fosse stato” in passato, poiché - come appunto rilevato
nella menzionata sentenza
n. 354 del 1998 - la delega conferita era rivolta al mero riesame della
legislazione preesistente, che rimane la «base di partenza» dell’intervento del
legislatore delegato; e nella legge di delega non è dato rinvenire una qualsiasi
indicazione che possa giustificare l’innovazione di cui si discute.
Pertanto, conclude il Tribunale
amministrativo, la norma censurata, in quanto viola la legge di delega,
contrasta con l’art. 76 della Costituzione.
1.5. – Nel giudizio così promosso si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato.
L’Avvocatura contesta che possa avere
validità l’argomento del rimettente, dell’estensione della medesima ratio della sentenza n. 354 del
1998 concernente la pregressa sottoposizione a una misura di sicurezza. Il
nuovo codice della strada si basa, per tale aspetto, sull’art. 2, comma 1,
lettera t), della legge di
delegazione n. 190 del 1991, che prevedeva il «riesame della disciplina» della
revoca della patente di guida: ma «riesame», afferma l’Avvocatura, sarebbe
concetto diverso dalla mera riproduzione, nel senso che ammette appunto una
revisione secondo il mutare della disciplina cui deve fare di volta in volta
riferimento; e mentre la disciplina delle misure di sicurezza è rimasta
invariata nel tempo, non altrettanto può dirsi per l’assetto delle misure di
prevenzione, che è cambiato, in particolare, per la previsione dell’istituto
della riabilitazione, a seguito della legge 3 agosto 1988, n. 327 (art. 15).
Per tale innovazione, e per il fatto
che le misure di sicurezza si riconnettono sempre a un fatto costituente reato
e sono vere e proprie sanzioni criminali, tanto che la riabilitazione ha ad
oggetto il reato, non tali misure (artt. 178 e 179 cod. pen.), mentre le misure
di prevenzione prescindono dalla commissione di un reato, essendo applicabili sine delicto o ante delictum, si giustificherebbe la differenziazione della
disciplina, e non risulterebbe pertinente il precedente invocato dal
rimettente.
2.1. – Con ordinanza del 14 luglio 2000
(r.o. 698/2000) il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –
sezione staccata di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e
76 della Costituzione, questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 1,
del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in quanto
prescrive la revoca della patente di guida in caso di sottoposizione del
relativo titolare alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell’art.
2 della legge n. 1423 del 1956.
2.2. – Il giudizio principale,
riferisce il rimettente, concerne l’impugnazione di un provvedimento
prefettizio di revoca della patente di guida adottato in quanto l’interessato è
soggetto alla misura del foglio di via obbligatorio, in applicazione dell’art.
120 del codice della strada quale risulta dalla sua sostituzione a opera del
d.P.R. n. 575 del 1994: sostituzione, prosegue il giudice a quo, che ha tuttavia lasciato sostanzialmente immutata la
disciplina relativamente alla parte che interessa, poiché la norma, sia prima
che dopo l’intervento di «delegificazione», continua a ritenere privo dei
requisiti «morali» per ottenere la patente chi sia sottoposto a misure di
sicurezza o a misure di prevenzione, salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, e continua dunque a prescrivere la revoca del titolo in presenza
delle medesime circostanze. Se ne deduce, prosegue sul punto il giudice a quo, che, al di là di detto intervento
della fonte regolamentare del 1994, la disposizione censurata continua a
rivestire valore di legge, per la parte in cui detta le condizioni sostanziali
della revoca della patente, trattandosi di materia non passibile di
«delegificazione” alla stregua della legge n. 537 del 1993 (art. 2, comma 7) e
non essendo perciò operante la clausola abrogativa del testo legislativo
originario contenuta nella legge stessa (art. 2, comma 8).
Ciò premesso, il giudice a quo osserva che la questione di
costituzionalità della norma, oltre che ammissibile per i rilievi sopra detti,
è rilevante, perché altrimenti il provvedimento di revoca adottato sarebbe
immune da censure.
2.3. – Nel merito, il rimettente
individua innanzitutto un profilo di contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
per l’irragionevolezza della disciplina, che realizzerebbe un bilanciamento
improprio tra le esigenze di sicurezza e il sacrificio delle facoltà
dell’individuo, in rapporto anche alla sua vita di relazione e alle sue
esigenze di lavoro: la scelta legislativa della revoca obbligatoria e indiscriminata
appare eccessiva e sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini della tutela
delle ragioni di sicurezza, la sola misura presupposta. E ugualmente
irragionevole sarebbe l’impossibilità di un apprezzamento, in sede di adozione
dell’atto di revoca, delle circostanze del caso concreto, secondo un criterio
di giudizio di tipo prognostico quale quello che la stessa disposizione ammette
invece per chi sia stato condannato in sede penale: la prognosi, cioè, che il
mantenimento della patente di guida agevoli le attività illecite del singolo.
La norma sarebbe poi lesiva anche del diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della
Costituzione), rappresentando l’abilitazione alla guida un elemento sovente
indispensabile per ottenere un lavoro, o per mantenerlo; e la compressione di
tale diritto non sarebbe giustificabile solo con la tutela dell’interesse alla
sicurezza della collettività.
Infine, il Tribunale amministrativo
ravvisa un eccesso di delega nella norma impugnata, in rapporto alla previsione
dell’art. 2, lettera t), della legge
n. 190 del 1991, che abilitava il legislatore delegato alla generica attività
di «riesame» della disciplina anteriormente vigente, la quale però non
prevedeva l’ipotesi di revoca della patente per la sottoposizione al foglio di
via: l’innovazione sostanziale, non trovando fondamento in alcuna norma della
legge di delegazione, sarebbe dunque lesiva di quest’ultima e, suo tramite,
dell’art. 76 della Costituzione.
3. – Questione testualmente identica a
quella sopra detta, e riferita ai medesimi parametri costituzionali, è stata
sollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –
sezione staccata di Brescia, con altre due successive ordinanze, del 28 luglio
2000 (r.o. n. 699/2000) e del 22 settembre 2000 (r.o. n. 28/2001).
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria –
sezione staccata di Reggio Calabria, con una ordinanza, e il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, con
tre ordinanze, sollevano questione di costituzionalità della disciplina della
revoca della patente di guida conseguente alla sottoposizione del relativo
titolare a misure di prevenzione, ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 4,
35 e 76 della Costituzione.
In particolare, il Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria,
chiamato a decidere un ricorso per l’annullamento di un provvedimento
prefettizio di revoca della patente di guida adottato nei confronti di persona
«già» (ma, al momento del giudizio, «non più») sottoposta alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dubita, in
riferimento all’art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale
della disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), sulla base della quale è stata disposta la revoca
e dall’applicazione della quale dipende la risoluzione del giudizio innanzi a
sé pendente.
Il rimettente – sul presupposto che
l’impugnato art. 120 del codice della strada sia tuttora vigente nella sua
originaria veste legislativa, nonostante l’intervento di «delegificazione» cui
esso è stato sottoposto con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento
recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della
patente di guida di veicoli) – ritiene che la previsione della revoca della
patente per coloro che siano stati precedentemente sottoposti a una misura di
prevenzione, in quanto più restrittiva rispetto alla disciplina contenuta nel
codice previgente (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), non trovi fondamento nella
legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190, sulla cui base è stato emanato il
decreto legislativo recante il nuovo codice. In particolare, non sarebbe
invocabile come fondamento l’art. 2, comma 1, lettera t), della legge, la quale non consentirebbe al legislatore delegato
di discostarsi dalle scelte sostanziali della normativa preesistente. A
sostegno di questa interpretazione limitativa della delega, viene richiamata la
sentenza n. 354
del 1998 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 120 in questione (in combinato disposto con l’art.
130), nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di
coloro che “fossero stati” sottoposti a misure di sicurezza personali.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione
staccata di Brescia, a sua volta, con tre ordinanze di identico tenore, emesse
nel corso di giudizi per l’annullamento di provvedimenti di revoca della
patente adottati nei riguardi di persone soggette alla misura del foglio di via
obbligatorio (art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 120 del codice della strada nella parte in
cui si applica nei confronti di coloro che sono sottoposti alla menzionata
misura del foglio di via. Muovendo anch’esso dal presupposto della vigenza
della disciplina nel suo originario rango di atto legislativo, il giudice
amministrativo ritiene che la normativa impugnata violi: a) l’art. 3 della
Costituzione, per irragionevolezza della previsione, eccedente rispetto allo
scopo di tutela delle esigenze di sicurezza collettiva, nonché per disparità di
trattamento rispetto all’ipotesi di chi abbia riportato una condanna a pena
detentiva, ipotesi nella quale è consentito (art. 120, comma 2, nel testo
originario) un apprezzamento prognostico circa la possibile agevolazione alla
commissione di attività illecite, a differenza che nel caso in questione; b)
gli artt. 4 e 35 della Costituzione, per l’incidenza negativa della revoca
della patente sulle possibilità di lavoro dell’interessato; c) l’art. 76 della
Costituzione, per contrasto con la legge delega, che abilitava il legislatore
delegato al mero «riesame» della preesistente normativa, senza autorizzare
innovazioni sostanziali rispetto a quest’ultima.
2. – Le questioni sollevate riguardano la
medesima disciplina in materia di revoca della patente di guida in conseguenza
di provvedimenti preventivi a carico dei rispettivi titolari; pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
3. – La modifica normativa intervenuta sulla
disciplina sottoposta al controllo di costituzionalità da tutte e quattro le
ordinanze dei giudici amministrativi richiede preliminarmente una precisazione
circa l’oggetto del giudizio di cui questa Corte è investita. L’art. 120 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, infatti, è stato “sostituito” dall’art. 5
del d.P.R. n. 575 del 1994, dunque da un atto avente natura regolamentare,
emanato sulla base dell’art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), ed entrato in vigore a decorrere
dal 1° ottobre 1995 [a norma dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
novembre 1995, n. 501 (Interventi per il settore dell’autotrasporto di cose per
conto terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto),
convertito con modificazioni in legge 5 gennaio 1996, n. 11]. L’anzidetto
intervento sul piano della fonte della disciplina non determina tuttavia
l’inammissibilità delle questioni sollevate. Alla stregua della giurisprudenza
di questa Corte, il controllo su atti aventi natura regolamentare non rientra
nella giurisdizione costituzionale, secondo la definizione che di questa è data
dall’art. 134 della Costituzione (tra molte, ordinanze n. 554, n. 328 e n. 100 del 2000).
Ma i giudici rimettenti, con argomentazioni coincidenti, hanno ritenuto che,
nonostante la “sostituzione” della disposizione di rango legislativo con altra
di contenuto corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttora
vigente deve ritenersi quella contenuta nella legge poiché il regolamento,
intervenuto su aspetti sostanziali della materia e così andando al di là della
disciplina procedurale per la quale, sola, era abilitato, ha disposto fuori
della materia sulla quale poteva intervenire, con ciò rendendosi inoperante la
clausola abrogativa delle norme «anche di legge» anteriori contenuta nel comma
8 dell’art. 2 della legge n. 537.
L’intervento
di «delegificazione» della normativa oggetto della questione di
costituzionalità, secondo i rilievi sopra esposti formulati dai giudici
rimettenti, non si sarebbe perfezionato; e, spettando a essi, non a questa
Corte, la valutazione circa il rapporto tra le norme aventi forza di legge e le
disposizioni regolamentari che le riproducono fuori dell’ambito che la legge ha
previsto come suscettibile di «delegificazione» (v. in tal senso l’ordinanza n. 230
del 1999), le questioni di costituzionalità possono avere ingresso, per
come sollevate nei confronti della norma che deriva dal riferimento che
all’art. 120 del codice della strada, nella sua versione originaria attinente
ai requisiti “morali” per il rilascio della patente di guida (comma 1), viene
fatto dal successivo art. 130, anch’esso nella sua versione originaria, ove
prevede [comma 1, lettera b)] la
revoca della patente per il venire meno dei requisiti medesimi.
4.
– La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria è fondata.
Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 305 del
1996, con la legge n. 190 del 1991 il Governo è stato delegato ad adottare
disposizioni aventi valore di legge intese a «rivedere e riordinare» la
legislazione vigente in materia di disciplina della circolazione stradale,
identificando direttamente, quale base dell’attività normativa delegata, il
codice della strada previgente. Nell’ambito di una delega così configurata,
l’ampiezza delle scelte normative consentite al legislatore delegato deve
essere determinata in relazione alla maggiore o minore innovatività dei
principi e dei criteri direttivi posti dal legislatore delegante. A questa
stregua, la lettera t) dell’art. 2,
comma 1, della legge n. 190 del 1991, che abilitava il Governo a operare un
mero «riesame della disciplina [...] della revoca della patente di guida, anche
con riferimento ai soggetti sottoposti [...] a misure di prevenzione», ha da
essere intesa in un senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di
specifiche disposizioni abilitanti, l’adozione di norme che siano
sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo preesistente.
E’ sulla premessa di questi caratteri della
delega che è già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesima
disposizione legislativa oggi impugnata, nella parte in cui stabiliva la revoca
della patente di guida nei confronti delle persone che erano state sottoposte a misura di sicurezza personale (sentenza n. 354 del
1998), trattandosi di previsione che non trovava riscontro nella
legislazione preesistente. Gli artt. 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma,
del d.P.R. n. 393 del 1959, infatti, prevedevano la revoca della patente nei
confronti di coloro che fossero – in
atto – ma non che fossero stati – in
precedenza – sottoposti a misura di sicurezza.
La stessa ratio
della citata pronuncia di questa Corte vale in relazione alla questione in esame.
Come per le misure di sicurezza, infatti, anche per quanto concerne le misure
di prevenzione, quali disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31
maggio 1965, n. 575, nel sistema del codice della strada preesistente la
sottoposizione a una di esse costituiva ragione di revoca del titolo di
abilitazione alla guida solo in quanto la misura fosse in corso di
applicazione, secondo una valutazione del legislatore circa l’opportunità che
soggetti sottoposti a misure preventive, colpiti quindi da un giudizio di
pericolosità sociale, fossero privati della disponibilità della patente di
guida. La norma del nuovo codice ora all’esame della Corte prevede però, in
aggiunta a tale ipotesi, quale motivo di revoca della patente, anche quella
della pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione, senza che in
nessuna parte della legge di delegazione si possa individuare un principio o
criterio direttivo idoneo a giustificare l’innovazione in tal modo disposta,
avente evidente carattere di maggior rigore rispetto alla legislazione
preesistente.
L’impossibilità di individuare nella legge di
delegazione un’idonea base della normativa impugnata ne comporta quindi la
dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 della
Costituzione.
5. - Relativamente alle questioni sollevate
con le tre ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –
sezione staccata di Brescia, è da rilevare che con la sentenza n. 427 del
2000, a esse successiva, questa Corte, pronunciandosi su questione analoga
e rimessa sulla base del medesimo presupposto della persistente vigenza della
norma impugnata nella versione legislativa nonostante la prevista
«delegificazione», ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 [in combinato disposto
con l’art. 130, comma 1, lettera b),
dello stesso decreto], nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di
guida nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio di
via obbligatorio, a norma dell’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per
violazione dell’art. 76 della Costituzione.
Essendo la disciplina impugnata già stata
dichiarata incostituzionale nei termini prospettati dal rimettente, le
questioni in esame devono pertanto essere dichiarate manifestamente
inammissibili (v. anche l’ordinanza n. 587
del 2000).
riuniti
i giudizi,
1) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione
all’art. 130, comma 1, lettera b),
del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei
confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3
agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come
successivamente modificata e integrata;
2) dichiara
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione
all’art. 130, comma 1, lettera b),
del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione
staccata di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 luglio 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 17 luglio 2001.