ORDINANZA N. 328
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici) e dell’articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 1°
giugno 1999 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra
Vallicelli Marco e la Polizia municipale di Cesenatico, iscritta al n. 569 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 luglio
2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che nel corso di un procedimento
avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale di contestazione di una
infrazione stradale, il Pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 1° giugno
1999, ha sollevato, in riferimento all’art.3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici) e 188 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui,
regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili,
escludono dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al
trasporto di cortesia di tali persone;
che, ad avviso del rimettente, le norme
impugnate mentre riconoscerebbero la possibilità della sosta senza limiti di
tempo solo per i veicoli addetti allo «specifico servizio» dei disabili
escluderebbero implicitamente da tale beneficio i veicoli destinati al
trasporto di cortesia degli stessi e cioè al trasporto «dato per amicizia o
comunque per gentilezza o disponibilità, espressione del tutto normale e
fisiologica delle relazioni sociali»;
che, sempre ad avviso del rimettente, il
complesso delle norme impugnate, nel consentire «alle persone disabili la sosta
oltre tempi e modi prestabiliti, in considerazione della loro difficoltà o
impossibilità di deambulazione», le costringerebbe in effetti «a munirsi
comunque e sempre di veicoli al loro specifico servizio» ed imporrebbe,
pertanto, «una organizzazione di mezzi che, oggettivamente, realizzerebbe una
situazione discriminante»; con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. sia
sotto il profilo del principio di eguaglianza che sotto quello della necessità
della rimozione degli ostacoli sociali che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana;
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di infondatezza della questione;
che,
in particolare, secondo l’Avvocatura, la disciplina contenuta nelle
disposizioni censurate risponderebbe compiutamente alle esigenze di socializzazione
delle persone disabili, dovendosi pur sempre rapportare e bilanciare tali
esigenze con altri interessi di carattere pubblico; sicché, secondo
l’Avvocatura, la definizione dei veicoli al servizio delle persone disabili,
contenuta nell’art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 (cui fa rinvio l’art. 188 del
codice della strada), e la implicita esclusione del trasporto di cortesia dalla
sosta senza limiti temporali in aree di parcheggio a tempo, assicurerebbero
l’effettivo godimento di tale beneficio da parte delle persone disabili,
consentendo, al tempo stesso, il necessario controllo da parte delle autorità
preposte anche mediante il rilascio di una preventiva autorizzazione in
relazione a veicoli in proprietà, in possesso o in detenzione qualificata del
disabile.
Considerato che
il rimettente impugna distintamente l’art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 e
l’art. 188 del codice della strada;
che,
quanto alla prima norma, la sua natura regolamentare ne comporta la sottrazione
al sindacato di legittimità costituzionale e, conseguentemente, la manifesta
inammissibilità della questione riguardo ad essa sollevata;
che,
quanto all’art. 188 del codice della strada, la norma deve essere correttamente
interpretata senza fermarsi al significato letterale delle parole, avendo
riguardo allo scopo che intende perseguire ed alla connessione con le altre
norme che disciplinano la stessa materia;
che,
sotto il primo aspetto, è indubbio che la norma impugnata intenda attribuire ai
disabili un particolare beneficio di carattere personale che, perciò stesso,
prescinde dal titolo in base al quale viene effettuato il trasporto degli
stessi;
che
tale carattere essenzialmente personale del beneficio de quo è inequivocamente attestato dall’art. 381, secondo comma,
del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come modificato dall’art. 217 del d.P.R.
16 settembre 1996, n. 610) il quale dispone che il «contrassegno invalidi» da
rilasciare alle persone handicappate con capacità di deambulazione ridotta «è
strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore
su tutto il territorio nazionale»;
che,
conseguentemente, il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone
disabili, contenuto nell’art. 188 del codice della strada, non può essere interpretato
nel senso della implicita esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio
della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben
diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente
trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della
stessa;
che,
pertanto, l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente
comporta la manifesta infondatezza della questione su tale base sollevata.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996,
n.503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), sollevata, in
riferimento all’art.3 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con l’ordinanza
in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 188 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dal medesimo Pretore con l’ordinanza in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 21 luglio 2000.