Ordinanza n. 328/2000

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ORDINANZA N. 328

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo  MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dell’articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1999 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Vallicelli Marco e la Polizia municipale di Cesenatico, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale di contestazione di una infrazione stradale, il Pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 1° giugno 1999, ha sollevato, in riferimento all’art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escludono dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone;

 che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate mentre riconoscerebbero la possibilità della sosta senza limiti di tempo solo per i veicoli addetti allo «specifico servizio» dei disabili escluderebbero implicitamente da tale beneficio i veicoli destinati al trasporto di cortesia degli stessi e cioè al trasporto «dato per amicizia o comunque per gentilezza o disponibilità, espressione del tutto normale e fisiologica delle relazioni sociali»;

 che, sempre ad avviso del rimettente, il complesso delle norme impugnate, nel consentire «alle persone disabili la sosta oltre tempi e modi prestabiliti, in considerazione della loro difficoltà o impossibilità di deambulazione», le costringerebbe in effetti «a munirsi comunque e sempre di veicoli al loro specifico servizio» ed imporrebbe, pertanto, «una organizzazione di mezzi che, oggettivamente, realizzerebbe una situazione discriminante»; con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di eguaglianza che sotto quello della necessità della rimozione degli ostacoli sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, in particolare, secondo l’Avvocatura, la disciplina contenuta nelle disposizioni censurate risponderebbe compiutamente alle esigenze di socializzazione delle persone disabili, dovendosi pur sempre rapportare e bilanciare tali esigenze con altri interessi di carattere pubblico; sicché, secondo l’Avvocatura, la definizione dei veicoli al servizio delle persone disabili, contenuta nell’art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 (cui fa rinvio l’art. 188 del codice della strada), e la implicita esclusione del trasporto di cortesia dalla sosta senza limiti temporali in aree di parcheggio a tempo, assicurerebbero l’effettivo godimento di tale beneficio da parte delle persone disabili, consentendo, al tempo stesso, il necessario controllo da parte delle autorità preposte anche mediante il rilascio di una preventiva autorizzazione in relazione a veicoli in proprietà, in possesso o in detenzione qualificata del disabile.

Considerato che il rimettente impugna distintamente l’art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 e l’art. 188 del codice della strada;

che, quanto alla prima norma, la sua natura regolamentare ne comporta la sottrazione al sindacato di legittimità costituzionale e, conseguentemente, la manifesta inammissibilità della questione riguardo ad essa sollevata;

che, quanto all’art. 188 del codice della strada, la norma deve essere correttamente interpretata senza fermarsi al significato letterale delle parole, avendo riguardo allo scopo che intende perseguire ed alla connessione con le altre norme che disciplinano la stessa materia;

che, sotto il primo aspetto, è indubbio che la norma impugnata intenda attribuire ai disabili un particolare beneficio di carattere personale che, perciò stesso, prescinde dal titolo in base al quale viene effettuato il trasporto degli stessi;

che tale carattere essenzialmente personale del beneficio de quo è inequivocamente attestato dall’art. 381, secondo comma, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come modificato dall’art. 217 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) il quale dispone che il «contrassegno invalidi» da rilasciare alle persone handicappate con capacità di deambulazione ridotta «è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale»;

che, conseguentemente, il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell’art. 188 del codice della strada, non può essere interpretato nel senso della implicita esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della stessa;

che, pertanto, l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente comporta la manifesta infondatezza della questione su tale base sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n.503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), sollevata, in riferimento all’art.3 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal medesimo Pretore con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.