ORDINANZA
N. 554
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19
aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il
rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), promosso con
ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della
Puglia – sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Mauro Pezzolla
contro il Prefetto di Brindisi ed altro, iscritta al n. 140 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che
con ordinanza del 12 maggio 1999, il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia – sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19
aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il
rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), in riferimento
agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione;
che, argomentata la rilevanza della questione rispetto all’oggetto
del giudizio principale, concernente la richiesta di annullamento di un
provvedimento prefettizio di revoca di una patente di guida, e richiamate le
sentenze n. 354 del 1998 e n. 305 del 1996 della Corte costituzionale circa il
carattere “stretto” della delega conferita al Governo con la legge 13 giugno
1991, n. 190, quanto alla disciplina della materia, il Tribunale rimettente
deduce l’incostituzionalità delle norme sopra indicate, sotto il profilo
dell’eccesso di delega (art. 76 Cost.), in quanto prescrivono la revoca della
patente in caso di sottoposizione a foglio di via obbligatorio a norma
dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trattandosi di previsione
del tutto nuova rispetto alla disciplina anteriore e perciò come tale non
consentita dalla legge di delegazione, che autorizzava il Governo ad adottare
una normativa di mero “riesame” della materia;
che inoltre il rimettente deduce il possibile contrasto delle
stesse norme: a) con l’art. 3 della Costituzione, per irragionevole
equiparazione, quanto a revoca della patente, del foglio di via ad altre più
gravi misure, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con effetti
sproporzionati rispetto all’obiettivo della prevenzione; b) con l’art. 4 della
Costituzione, per le conseguenze che ne derivano sul piano del diritto al
lavoro; c) con l’art. 97 della Costituzione, perché la revoca, atto vincolato,
è imposta al prefetto quale conseguenza di un atto – il foglio di via
obbligatorio – emanato da altra autorità amministrativa (il questore) e per
finalità non coincidenti;
che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che, richiamando gli atti di intervento depositati in precedenti giudizi
promossi con ordinanze di contenuto analogo (r.o. nn. 715, 716 e 717 del 1999),
ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.
Considerato che il
Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce ha
sollevato questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni degli
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 285 del 1992 contenente il nuovo codice della
strada, come sostituite dal d.P.R. n. 575 del 1994, e che con tale formula deve
intendersi che il rimettente abbia sollevato questione di legittimità
costituzionale su norme aventi ormai – per effetto della “delegificazione”
operata con il citato d.P.R. n. 575, emanato sulla base della legge 24 dicembre
1993, n. 537 – natura regolamentare;
che, come già rilevato in relazione ad analoga questione sollevata
dallo stesso ufficio giudiziario rimettente, una questione così impostata
eccede i limiti della giurisdizione di questa Corte, secondo la definizione che
ne è data dall’art. 134 della Costituzione, il quale la limita al caso
dell’illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
legge (sentenza n. 427 del 2000);
che, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di
questa Corte circa l’impossibilità di dare ingresso a questioni di
costituzionalità aventi a oggetto atti privi della forza di legge (da ultimo,
ordinanza n. 328 del 2000, nonché, specificamente in tema di regolamenti di
“delegificazione”, ordinanza n. 100 del 2000), la questione sollevata deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120,
comma 1, e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la
disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di
guida di veicoli), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione
staccata di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.