ORDINANZA N. 35
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 148 del
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre
1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Cagliari nel procedimento penale a carico di P.E.,
iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 13
dicembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che nel corso di un procedimento
penale a carico di un imputato del reato di diserzione [art. 148, numero 2), cod. pen. mil. pace], il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari, con ordinanza in
data 11 giugno 1997 (r.o. n. 791/1997), aveva
sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 148 cod. pen. mil. pace,
in relazione all’art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza), "nella
parte in cui non escludeva la possibilità di più di una condanna per il
militare che fosse già stato condannato a pena di durata uguale al servizio
militare ancora da svolgere";
che, sulla premessa della natura
permanente dei reati di assenza dal servizio, e data la conseguente possibilità
per l’imputato di essere sottoposto a plurime successive condanne fino al
momento del congedo assoluto (e cioé fino al
raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età), si sarebbe potuto
realizzare il fenomeno della cosiddetta "spirale delle condanne" per
un unico fatto criminoso;
che, richiamata la giurisprudenza
costituzionale resa nella materia dell’obiezione di coscienza (in particolare,
le sentenze nn. 409 del 1989, 467 del 1991, 343 del 1993),
il giudice rimettente osservava che da ultimo era intervenuta la sentenza n. 43 del 1997
della Corte costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, della
legge n. 772 del 1972, nella parte in cui non escludeva la possibilità di più
di una condanna per il reato di rifiuto totale del servizio militare
determinato da obiezione di coscienza (cioé del
rifiuto manifestato prima dell’assunzione dello stesso servizio e adducendo i
motivi di cui all’art. 1 della legge);
che – proseguiva il rimettente – con
altre precedenti pronunce
che pertanto, ad avviso del giudice
a quo, a seguito della sentenza n. 43 del 1997
appariva fondato il dubbio di costituzionalità dell’art. 148 cod. pen. mil. pace
in relazione all’art. 8, commi secondo e terzo, della citata legge n. 772,
nella parte in cui non escludeva la possibilità di più di una condanna, una
volta che il militare fosse già stato condannato a pena pari al servizio ancora
da svolgere;
che per un primo profilo sarebbe
stato violato il principio di uguaglianza, poichè al
militare condannato per il reato di cui all’art. 148 cod. pen.
mil. pace sarebbe stato
riservato un trattamento deteriore rispetto a chi avesse rifiutato il servizio
militare a norma del citato art. 8: mentre nella prima ipotesi il militare
disertore avrebbe potuto essere punito per un numero indefinito di volte, nel
secondo caso l’obiettore di coscienza avrebbe subìto
una sola condanna;
che la notevole diversità di
trattamento penale tra le due ipotesi sarebbe stata rilevante anche sotto il
profilo della proporzionalità, insita nel principio di uguaglianza, nonchè in relazione all’art. 27, terzo comma, della
Costituzione, poichè una serie indeterminata di
condanne per un fatto sostanzialmente unico, tendendo alla coartazione morale
della persona, sarebbe risultata lesiva della finalità rieducativa e del senso
di umanità delle pene;
che, con ordinanza n. 102 del 1999,
questa Corte ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari, in quanto, essendo stato
l’art. 8 della legge n. 772 del 1972, assunto come termine di raffronto, nel
frattempo sostituito con l’art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza), ed avendo l’art. 23 di quest’ultima legge stabilito l’abrogazione della legge n.
772 del 1972, spettava al rimettente verificare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata fosse tuttora rilevante;
che nell’ambito del medesimo
giudizio penale, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Cagliari, rilevato che l’art. 8 della legge n. 772 del 1972 é stato
sostanzialmente sostituito dall’art. 14 della legge n. 230 del 1998 e che la
nuova disposizione ripete in più parti il dettato normativo contenuto nel previgente art. 8, stabilendo, in particolare, nel suo
comma 5, che "coloro che adducendo motivi diversi da quelli indicati
nell’art. 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo
averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati
dall’obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la
pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata
del servizio di leva", al pari di quanto stabilito dal citato art. 8,
comma terzo, della legge n. 772 del 1972, e ritenuta, pertanto, la questione
tuttora rilevante, anche alla stregua della normativa sopravvenuta, con
ordinanza in data 29 settembre
Considerato che il giudice a quo chiede a questa Corte una
pronuncia tale da escludere la possibilità di più di una condanna per chi abbia
già riportato condanna a una pena non inferiore al
servizio militare (ancora) da svolgere, in conseguenza di una manifestazione di
rifiuto del servizio militare che, per essere immotivata o motivata con ragioni
non riconducibili all’obiezione di coscienza, integra uno dei reati di assenza
dal servizio previsti dal codice penale militare di pace (nella specie: il
reato di diserzione);
che la richiesta dichiarazione di
incostituzionalità della norma incriminatrice del
codice penale militare, per violazione degli artt. 3
e 27, terzo comma, della Costituzione, é prospettata dal rimettente a) secondo
i termini della parte motiva dell’ordinanza di rinvio, assumendo a termine di
raffronto la disciplina posta in materia di reati di obiezione
di coscienza e, in particolare, in relazione al principio della possibilità di
una sola condanna nei riguardi di chi rifiuti la prestazione militare per
ragioni riconducibili a quelle di coscienza legalmente previste (un principio,
questo, affermato dalla sentenza n. 43 del 1997
della Corte costituzionale e successivamente recepito dal legislatore nell’art.
14, comma 4, della legge n. 230 del 1998), nonchè b)
secondo il dispositivo della medesima ordinanza di rinvio, "in
riferimento" all’art. 14, comma 5, della stessa legge n. 230, che pone la
regola dell’esonero dal servizio per chi rifiuti il servizio senza addurre uno
dei motivi qualificabili "di coscienza" secondo la legge, una volta
che per detto comportamento sia stata espiata una pena per un periodo
complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva;
che, relativamente al profilo in a),
questa Corte ha già affermato, nella sentenza n. 223 del 2000,
che non contrasta con il principio di uguaglianza la differenziazione nella
disciplina dell’esonero dagli obblighi di leva, a seconda che il mancato
adempimento di essi sia dipeso da ragioni di coscienza – nel quale caso la
condizione dell’esonero consiste nel solo fatto della condanna per il reato di
rifiuto del servizio di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 230 – ovvero
non sia dipeso da quelle ragioni – nel quale caso la condizione dell’esonero é
l’espiazione di una pena pari almeno alla durata del servizio -, giacchè le ragioni che indussero a statuire l’impossibilità
di plurime condanne e pene (sentenza n. 43 del 1997)
valgono solo per le ipotesi in cui entra in gioco il fattore della coscienza;
che ancora nella citata sentenza n. 223 del 2000
si é osservato che il legislatore, nel disporre l’esonero in conseguenza
dell’espiazione della pena per il disertore recidivo (comma 5 dell’art. 14), ha
tenuto conto delle pronunce di questa Corte secondo le quali la disciplina
dell’esonero assume il carattere di mezzo per impedire uno sproporzionato
accumulo di pene (la "spirale delle condanne") nei riguardi di quanti
si sottraggono agli obblighi di leva senza addurre ragioni di coscienza, onde
evitare conseguenze incostituzionali sia sul piano della ragionevolezza che su
quello della funzione della pena (art. 27 della Costituzione), senza che ciò
comporti, sempre sul piano costituzionale, alcuna necessità di equiparazione di
detta disciplina con quella stabilita per i reati dettati da effettiva
obiezione di coscienza;
che, relativamente al profilo in b),
é sufficiente rilevare che la disposizione del comma 5 dell’art. 14 della legge
n. 230 non é idonea a costituire un termine di raffronto perchè essa si
riferisce – ed é applicabile - proprio a tutti i reati che siano espressivi di
un "rifiuto" della prestazione militare ma che, per difetto
dell’elemento dell’adduzione di motivi di coscienza, ricadano in una delle
fattispecie del codice penale militare di pace, come la diserzione (sentenza n. 223 del 2000,
punto 4.2 del diritto; sentenza n. 224 del 2000,
punto 3 del diritto; ordinanza n. 513 del 2000);
che é proprio attraverso
l’operatività della citata clausola di esonero dal servizio militare una volta
espiata la pena nella misura stabilita che risulta preclusa in radice la
possibilità - lamentata invece dal rimettente - di una "serie
indeterminata" di condanne e di un "numero indefinito" di pene
nei confronti del soggetto che rifiuti il servizio nei termini detti sopra, ciò
che fa venir meno la premessa dalla quale muove il giudice di merito nel
sollevare la questione;
che per quanto detto la presente
questione di costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata
sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 148 del codice penale
militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.