Ordinanza n. 235/98

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ORDINANZA N. 235

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Presenti Sergio e il Prefetto di Genova, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che - nel corso di un giudizio di opposizione avverso un provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato dal Prefetto di Genova nei confronti di un automobilista per avere questi invertito il senso di marcia della propria autovettura nello svincolo di un casello autostradale - il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 14 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218 del codice della strada;

  che - rilevata la modesta gravità del fatto ascritto al ricorrente e ritenuta inconciliabile l'imposizione della sospensione della patente, quale sanzione accessoria al reato previsto dall'art. 176, commi 19 e 22, con l'immediata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente direttamente ad opera dei verbalizzanti, e quindi del Prefetto, stabilita dal successivo art. 218 - osserva il rimettente come un simile duplice sistema vìoli tanto il diritto di difesa quanto il principio di riserva di giurisdizione penale, affidando la cognizione di parte della fattispecie sanzionatoria all'autorità amministrativa prima che il giudizio sul reato venga svolto;

  che, pertanto, secondo il Pretore a quo: a) gli artt. 176 e 218 del codice della strada ledono gli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui pongono un doppio regime in merito alla sospensione della patente, limitando nella sostanza le garanzie del procedimento penale e prevedendo la preventiva e diretta applicazione di parte della pena in sede amministrativa"; b) lo stesso art. 176 contrasta altresì con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui impone che il periodo di sospensione della patente anche in caso di inversione su rampe ove non vi sia pericolo in concreto sia di un minimo di sei mesi, quando per violazione di altre norme sugli stessi siti autostradali, nel caso in cui si siano verificati danni alle persone, (la sospensione) é applicata per un periodo inferiore (ex art. 222 del codice della strada)";

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza delle sollevate questioni.

  Considerato che la questione sub a) risulta sollevata sul presupposto che la sanzione accessoria della sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del Prefetto, in caso di reato inerente alla circolazione, faccia parte di un'unica fattispecie sanzionatoria soggetta alla naturale cognizione del giudice penale;

  che, viceversa, questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza (già nella sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo, e recentemente nelle ordinanze nn. 167, 168, 169 e 170 del 1998) come sussista una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta - all'esito del relativo accertamento - rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale, a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.);

  che, infatti, pur costituendo anch'essa misura afflittiva - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a séguito (ed a cagione) della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997) -, la sospensione provvisoria é provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;

  che, dunque, gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione, fra organi giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse sanzioni risultano denunciati esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;

  che, inoltre, trattandosi nella presente specie di sanzione provvisoria adottata a séguito della commissione d'un reato, parimenti erronea si configura la denuncia dell'art. 218, col quale - come già detto - viene disciplinato il diverso procedimento di irrogazione del provvedimento prefettizio in caso di commissione di un mero illecito amministrativo;

  che questioni identiche a quella sub b) sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 373 del 1996 (anch'essa ignorata dal rimettente) e manifestamente infondate con le ordinanze nn. 89, 190 e 422 del 1997;

  che in tali decisioni la Corte ha affermato come non spetti ad essa di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore, nè di stabilire la quantificazione delle sanzioni (cfr. sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);

  che va altresì ribadito come, in ogni caso, onde verificare il rispetto del limite dell'uguaglianza e della ragionevolezza, il raffronto tra diversi trattamenti sanzionatori non possa essere compiuto prendendo in considerazione - nelle fattispecie indicate dal rimettente quali tertia comparationis, con riferimento alle sanzioni accessorie previste dall'art. 222, quando dalla violazione di norme della circolazione stradale derivi un danno alla persona - esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (appunto la sanzione amministrativa accessoria) separato dalla pena detentiva principale cui accede;

  che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

  che, pertanto, le sollevate questioni devono essere tutte dichiarate manifestamente infondate.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.