Ordinanza n. 190

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ORDINANZA N. 190

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA    

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Cremona nel procedimento penale a carico di Gabriella Bertoli, iscritta al n. 1374 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 nel corso di un procedimento penale promosso con l'imputazione di contravvenzione al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Cremona, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui prevede che all'accertamento del reato segua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche quando il fatto sia commesso senza che si determini alcuna situazione di pericolo, mentre la sospensione della patente é prevista per un periodo inferiore per la violazione, nelle stesse aree, di altre norme che disciplinano la circolazione stradale (art. 222 del codice della strada), quando derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo);

che il giudice rimettente ritiene che la durata minima della sospensione della patente (sei mesi) sia eccessiva e palesemente arbitraria, giacchè non sarebbe giustificato il differente trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per condotte che, violando altre norme della circolazione, pur cagionando la lesione di beni costituzionalmente protetti (la salute o la vita della persona) sono sanzionate con la sospensione della patente per una durata più breve (minimo quindici giorni, nel caso di lesione personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);

che nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando una precedente decisione di non fondatezza per un'identica questione (sentenza n. 373 del 1996), ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che una identica questione é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 373 del 1996 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 89 del 1997;

che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore nè stabilire la quantificazione delle sanzioni (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);

che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi, per verificare se sia rispettato il limite della ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, quale termine di comparazione nelle fattispecie indicate dal giudice rimettente, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato dalla pena principale cui accede;

che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, sicchè la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Cremona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997. 

Presidente: dott. Renato GRANATA

Redattore: prof. Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.