Ordinanza n. 184

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ORDINANZA N. 184

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato   GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI        

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA    

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1996 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Andrea Grado, iscritta al n. 956 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1996 nel corso di un procedimento penale promosso per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, cod. strada) nel quale l'imputato aveva chiesto al giudice, con il consenso del pubblico ministero, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), il Pretore di Livorno ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di "patteggiamento", sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di guida, qualificata espressamente dal nuovo codice della strada (art. 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) come sanzione amministrativa accessoria, in quanto tale sottratta alla disciplina delle sanzioni penali accessorie, che non sono irrogate in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti;

che il giudice rimettente ritiene che la sospensione della patente di guida abbia la natura afflittiva propria delle pene accessorie, sicchè la norma che prevede l'irrogazione di tale sanzione anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti violerebbe l'art. 3 della Costituzione, determinando una disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle pene accessorie di analoga capacità afflittiva;

che nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, giacchè la sospensione della patente di guida ha natura di sanzione amministrativa accessoria che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, é da irrogare anche in caso di patteggiamento; si tratterebbe, difatti, di una sanzione rivolta a garantire la sicurezza della circolazione stradale, che priva temporaneamente della possibilità di guidare autoveicoli chi si é reso responsabile di condotte lesive di quell'interesse.

Considerato che il nuovo codice della strada ha espressamente qualificato la sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal giudice in caso di accertamento di taluni reati, tra i quali la guida in stato di ebbrezza;

che la caratterizzazione legislativa della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa non é arbitraria o manifestamente irrazionale, trattandosi di misura afflittiva che incide su di un atto amministrativo di abilitazione a seguito della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale e che può essere disposta anche dall'autorità amministrativa in presenza di un illecito amministrativo (art. 218 cod. strada), o in via provvisoria (art. 223 cod. strada) quando la irrogazione della sanzione sia rimessa al giudice penale competente ad accertare la commissione di un reato da cui dipenda, appunto, la sanzione amministrativa;

che questa configurazione della sospensione della patente di guida vale a giustificare la diversità di disciplina dettata dalla norma denunciata che, per quanto attiene agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie;

che, d'altra parte, la regola dell'art. 445 cod. proc. pen. non é così assoluta da non consentire in casi particolari, specificamente previsti dal legislatore, l'irrogazione di sanzioni penali accessorie anche quando sia applicata la pena su richiesta delle parti (ad esempio: art. 6, comma 7, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sostituito dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717; art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Presidente: dott. Renato GRANATA

Redattore: prof. Cesare MIRABELLI.

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.