SENTENZA N. 472
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il
14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero delle finanze n. 3/1999/94
del 27 agosto 1994 con la quale è stata respinta la richiesta di voler
impartire istruzioni all'ACI per il versamento alla Regione, a far data dal 1o
gennaio 1993, dei proventi riscossi in Sicilia per la sovrattassa annuale per
autovetture e autoveicoli a motore diesel (istituita con art. 8 del
decretolegge 691 del 1976, convertito nella legge n. 786 del 1976) nonchè della
tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio
liquefatti o a gas metano (istituita con art. 2 della legge n. 362 del 1984),
ed iscritto al n. 43 del registro conflitti 1994. Visto l'atto di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3
ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; uditi gli avvocati Francesco
Castaldi e Francesco Torre per
Ritenuto in fatto
1.Con ricorso regolarmente notificato e depositato,
2.Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo con un'istanza di
rigetto del ricorso. Nel rilevare che i tributi di cui trattasi sono stati
costantemente riscossi e fatti propri dallo Stato senza opposizione da parte
della Regione, si sottolinea come soltanto a seguito del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504,
Considerato in diritto
1.La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, con la quale è stata respinta la richiesta della stessa Regione a che il Ministro impartisse idonee istruzioni all'ACI affinchè i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del decretolegge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, nonchè della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993.
2.Prima di valutare il merito del conflitto, occorre esaminarne
l'ammissibilità, alla luce della natura del conflitto di attribuzione, come
precisata dalla giurisprudenza di questa Corte. È principio consolidato, in
ordine a quest'ultima, che il conflitto di attribuzione fra Stato e regione può
sorgere allorchè un atto, dello Stato o di una regione, sia invasivo
dell'altrui sfera di competenza, ed allorchè "la negazione o lesione della
competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso,
qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e
giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne
ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria
esecuzione" (sentenza
n. 206 del 1975). Con particolare riferimento al rapporto fra atto
(amministrativo) impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso atto
è attuazione, questa Corte ha in più occasioni affermato che "in sede di
conflitto di attribuzione non (è) possibile impugnare atti amministrativi al
solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della
legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati" (sentenza n. 126 del
1990; analogamente, sentenze nn. 337
del 1989, 245
del 1988, 28
del 1979, 78
del 1971). Alla luce di tali principi, si tratta di valutare se l'atto
oggetto del presente conflitto sia immediatamente lesivo della competenza
assunta come propria dalla Regione, o se invece la lesione che si assume non
debba farsi risalire alle disposizioni legislative di cui tale atto è
esecuzione. In realtà, con la nota del 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, il
Ministero delle finanze altro non ha fatto che dare esecuzione a quanto
chiaramente disposto dalle norme in materia (artt.8 del decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e 2 della legge
21 luglio 1984, n. 362), per le quali la sovrattassa per le autovetture e per
gli autoveicoli funzionanti con motore diesel, nonchè per quelli muniti di
impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas
di petrolio o con gas metano, è dovuta "a favore dello Stato".
Secondo
3.Com'è evidente, con il ricorso in questione
4. Esso pertanto si trasforma in un modo surrettizio di sollevare (fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87) la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che stanno alla base dell'atto impugnato, e deve pertanto dichiararsi, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/10/95.
Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 31/10/95.