Ordinanza n. 121 del 1994

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ORDINANZA N. 121

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 710 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331 (Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Messina Giuseppa Rosaria e Mangano Paolo, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio per la revisione dei provvedimenti conseguenti alla separazione legale dei coniugi, la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 19 gennaio 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 710 codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331;

che nell'ordinanza di rimessione si precisa che uno dei coniugi aveva proposto reclamo contro il decreto del tribunale, con il quale erano stati modificati i provvedimenti in materia economica nonchè le modalità di visita della prole, e che l'altro coniuge, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità del reclamo perchè proposto oltre i dieci giorni previsti nell'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile, donde la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma denunciata (art. 710 del codice di procedura civile) che, nel prevedere il procedimento in camera di consiglio, implicitamente richiama la disciplina dettata per esso, quanto ai termini, dall'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile;

che nell'ordinanza si premette che un giudizio, avente per oggetto diritti e status, non può essere strutturato in forme camerali, nè assoggettato ad una scarna regolamentazione del contraddittorio, ad una "sorta di indeterminatezza istruttoria" e ad una disciplina dell'impugnativa "polarizzata nel reclamo e contornata dai rimedi della modifica o della revoca", potendo il modello della camera di consiglio essere riservato soltanto per talune materie di giurisdizione volontaria;

che nella stessa ordinanza si richiama la dottrina, secondo la quale per talune situazioni soggettive e per talune materie il rinvio al procedi mento camerale dovrebbe intendersi limitato al richiamo delle regole concernenti la forma dell'atto introduttivo (ricorso, in luogo dell'atto di citazione) e la investitura "integrale" dell'organo giudicante, senza la sua scomposizione nelle due fasi, istruttoria e decisoria, mentre, viceversa, il "diritto vivente" si sarebbe attestato per inerzia su di un'interpretazione tale da presupporre in quei casi il richiamo anche ad "altri e più gravi lineamenti del rito camerale, quelli che riguardano il contraddittorio ed i rimedi del decreto";

che il giudice a quo riconosce che già questa Corte ha affrontato il problema con le sentenze nn. 543 e 573 del 1989, ma le motivazioni usate per rigettare le questioni allora sollevate non sono apparse convincenti, donde la necessità di un "ripensamento radicale della Corte costituzionale sul ricorso da parte del legislatore ordinario alla procedura camerale ex artt. 737 e ss. a tutela di diritti o status";

che, in particolare, nell'ordinanza si ricorda che questa Corte nelle richiamate sentenze ha affermato che, nella specifica materia ivi trattata, il termine per appellare è quello previsto dagli artt. 325 e 326 del codice di procedura civile per le sentenze, e che, ove si ritenga che la forma dell'appello debba essere quella del ricorso e non dell'atto di citazione, detto termine è rispettato col solo deposito tempestivo del ricorso in cancelleria, ben potendo la notifica del ricorso medesimo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza avvenire oltre il termine ordinario per l'appello, purchè entro il termine perentorio fissato dal giudice: ma in tal modo verrebbe rimesso "all'interpretazione dei giudici ordinari l'individuazione della forma dell'atto di appello";

che, inoltre, essendosi dalla Corte ammesso che nel rito camerale sia possibile acquisire ogni specie di prova precostituita o procedere alla formazione di qualsiasi prova, purchè il relativo modo di assunzione sia compatibile con la natura camerale del procedimento, il giudice delle leggi avrebbe eluso "il problema rappresentato dall'essenzialità o meno, ai fini del diritto di difesa, del rispetto delle modalità di assunzione delle prove dettate dagli artt. 191- 266 del codice di procedura civile e dei limiti della incompatibilità di tali modalità con la schematica e rudimentale procedura camerale ex artt.737 e seguenti del codice di procedura civile..., tutta o quasi rimessa alla determinazione discrezionale del singolo giudice";

che, ancora, essendosi ritenuto nelle precedenti decisioni della Corte che, in mancanza di una norma la quale vieti la assistenza tecnica, questa sia implicitamente ammessa, ciò non elimina "l'incongruenza di una disciplina che comporta per le parti la necessità della difesa tecnica solo nel corso del giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello";

che, infine, in relazione alle ulteriori considerazioni contenute nelle ricordate sentenze, nella medesima ordinanza si sostiene: a) che la possibilità dell'appellato di proporre appello incidentale - ritenuta dalla Corte non incompatibile con il rito camerale - "mediante comparsa depositata direttamente nel corso della prima udienza (art.343, primo comma, del codice di procedura civile...) è incompatibile con quelle esigenze di celerità che nella specie sarebbero alla base del richiamo al rito camerale in appello"; b) e che l'affermazione, secondo cui il principio della pubblicità delle udienze può subire eccezioni giustificate dall'esigenza di assicurare il migliore e più rapido funzionamento del processo, è contraddetta dall'orientamento della Corte inaugurato dal la sentenza n. 212 del 1986 relativamente ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie;

che, in relazione alle indicazioni di questa Corte circa l'applicabilità al giudizio camerale di principi e regole del giudizio ordinario per assicurare le garanzie proprie di un processo, si sostiene dal giudice a quo che ciò darebbe luogo ad un "procedimento praeter legem" che "non risulta accettabile" perchè rimetterebbe, "nell'adozione di talune forme", alle determinazioni "discrezionali" del singolo giudice la relativa disciplina, mentre la norma processuale è "di ordine pubblico" e, dovendo essere uniforme, va riservata al legislatore ordinario; rilievo, quest'ultimo, sostenuto anche dalla considerazione che "le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale, mentre possono avere una loro giustificazione nel diritto sostanziale, mal si adattano al campo processuale, che costituisce un sistema di garanzie che può essere disciplinato solo dal legislatore e non [...] rimesso all'arbitrio di altri organi privi di poteri normativi";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la infondatezza della questione alla luce della costante giurisprudenza della Corte in relazione alle norme che disciplinano il procedimento camerale;

Considerato che l'ordinanza di rimessione affronta nel suo complesso il problema dell'applicabilità del rito camerale in materia di diritti soggettivi e di status e quello del potere del giudice di determinare le forme del procedimento, in quanto le norme (come, nella specie, l'impugnato art. 710 del codice di procedura civile, in materia di modifica dei provvedimenti conseguenti alla separazione dei coniugi) disciplinerebbero il relativo procedimento in modo insufficiente a garantire il diritto di difesa;

       che, nel formulare le censure, il giudice rimettente, riproducendo taluni orientamenti critici espressi in dottrina relativamente alle sentenze di questa Corte nn. 543 e 573 del 1989 - che hanno rigettato analoghe questioni di legittimità costituzionale della norma (art. 8 della legge 6 marzo 1987 n.74) la quale prevede che l'appello avverso le sentenze di separazione personale sia deciso in camera di consiglio - non prospetta elementi tali da indurre a mutare opinione rispetto alle precedenti pronunce che pur investono altra disciplina, ma le cui rationes decidendi ricorrono anche con riguardo alla questione ora proposta;

che, difatti, molte delle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione o sono meramente assertive (come quelle relative alla "scarna regolamentazione del contraddittorio" o alla "indeterminatezza istruttoria", e quelle in materia di assunzione delle prove, di difesa tecnica, di appello incidentale) ovvero ribadiscono le tesi che sono già state disattese nelle richiamate sentenze di questa Corte che, sia pur relativamente ad altra disciplina ed anche, in particolare, per quel che concerne il diritto di prova (sent.n.543 del 1989), ha fornito di essa una interpretazione adeguatrice dalla quale è possibile desumere utili indicazioni per ogni sorta di rito camerale in merito all'adozione di forme e di modalità tali da soddisfare i principi fondamentali del processo, in particolare a garanzia di diritto di azione e di difesa;

che devono in proposito ancora ribadirsi i principi affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale esclude che soltanto il rito ordinario sia conforme alla Costituzione e quindi l'unico rito idoneo a soddisfare il diritto di difesa, e precisa che la scelta del procedimento camerale per ragioni di celerità sarebbe illegittima solo se, in relazione alle peculiari esigenze dei diversi processi, tale scelta apparisse inidonea ad assicurare lo scopo e la funzione del processo, e, quindi, in primo luogo il contraddittorio (v.sent. n. 543 del 1989 e altre ivi richiamate),dovendosi considerare che, in difetto di esplicite previsioni limitatrici di siffatte forme e modalità, anche quel procedimento "è idoneo ad assicurare tutte le garanzie processuali necessarie a rendere il sistema conforme alle esigenze del diritto di difesa" (sent. 573 del 1989

);

che, d'altronde, la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione è nel senso che il giudizio per la revisione delle disposizioni relative ai coniugi e alla prole - nonostante che la legge 29 luglio 1988 n. 331, modificando l'art. 710 del codice di procedura civile, abbia stabilito per esso il rito camerale - configura pur sempre un procedimento contenzioso, che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti titolari di confliggenti diritti soggettivi e si conclude con un provvedimento che ha natura sostanziale di sentenza;

che tale giurisprudenza ritiene altresì che il provvedimento reso dalla Corte di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del tribunale, data la sua natura decisoria, è impugnabile con ricorso per cassazione, superando così, in relazione a talune materie concernenti diritti, possibili limiti che dovessero ritenersi derivare dall'art. 739, ultimo comma, del codice di procedura civile, compreso nella disciplina codicistica relativa ai procedimenti camerali;

che, anche a seguirsi l'opinione del giudice a quo secondo cui nel rito camerale, disciplinato dalla norma impugnata, il termine per l'appello non è quello di 30 giorni previsto dall'art. 325 del codice di procedura civile, bensì quello di 10 giorni stabilito dall'art. 739 del codice stesso, quest'ultimo termine non può ragionevolmente ritenersi ostativo del diritto di difesa, apparendo adeguato in relazione all'interesse reciproco delle parti alla rapida conclusione del giudizio e dovendosi anche tener conto che la domanda può essere, nei congrui casi, riproposta al tribunale;

che, quanto all'assunto secondo cui il rito camerale non garantirebbe la pubblicità, deve rilevarsi che non solo a questo principio è estraneo l'invocato parametro costituzionale, ma esso non è assoluto, ben potendo conoscere deroghe dettate dalla specialità delle controversie (sent.n. 235 del 1993) ed avere differenti modalità di attuazione;

che, nella specie, si è in presenza di un rito caratterizzato dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con l'assistenza tecnica di un difensore (sent. n. 151 del 1971), oppure di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale; dal controllo delle parti medesime sulle fasi del procedimento;

dal contenuto della decisione che, come tale, deve essere motivata nell'osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica con il deposito e comunicata alle parti costituite, essendo così assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a metterla al riparo da rischi di arbitrarietà;

che in tal modo è anche assicurato il pieno rispetto delle regole del contraddittorio (sentenza n. 543 del 1989;ordinanze nn. 587 e 105 del 1989) e garantite le posizioni delle parti dotate del potere di impulso processuale;

che, quanto all'ultima argomentazione dell'ordinanza di rinvio, circa l'inaccettabilità di un sistema che rimetterebbe all'interpretazione dei giudici ordinari l'individuazione della forma dell'atto di appello e quindi all'"arbitrio" dei singoli giudici, "organi privi di poteri normativi", la disciplina processuale cui mal si adatterebbero le sentenze interpretative di rigetto di questa Corte, va rilevato che, da un canto, rispetto a quest'ultimo profilo, l'interpretazione adeguatrice non incontra tale asserito limite rispetto alle norme processuali (v., ad es.:, per il processo penale, sentt. nn. 430, 266 e 142 del 1992, 401, 353 e 311 del 1991, 346 del 1990, e, per il processo civile, sentt. n. 477 e 429 del 1991, 80 del 1967), che, dall'altro, compito dei giudici è proprio quello di interpretare le norme di cui devono fare applicazione e che, infine, di fronte a più possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme alla Costituzione; con la conseguenza che la dichiarazione di illegittimità costituzionale costituisce soluzione obbligata solo nell'ipotesi in cui tutte le possibili interpretazioni delle norme denunciate, inquadrate nel rimanente sistema, dovessero risultare, in sede di con creta applicazione, in contrasto con i principi costituzionali;

che, pertanto, le richiamate sentenze della Corte non intendono rimettere all'"arbitrio" del singolo giudice la disciplina processuale , ma indicare le linee interpretative possibili al di fuori delle quali essa contrasterebbe con la Costituzione, il che è sufficiente a realizzare quella tendenziale uniformità, pur nella inevitabile diversità, propria della dialettica giurisprudenziale che può verificarsi non solo per la disciplina in esame, rientrando nella normalità del sistema giudiziario l'eventualità di pronuncie che possono variare a ragione della multiforme casistica giudiziaria e della pluralità dei giudici;

che la questione è pertanto manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 710 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/03/94.