Sentenza n. 151 del 1971
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SENTENZA N. 151

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1970 dal presidente del tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale dei coniugi Petrini Gabriella e Turnbull James, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1970 dal presidente del tribunale di Varese nel procedimento di separazione personale dei coniugi Sabbadini Giovanna Juanita e Cremona Ferdinando, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.

Visto l'atto di costituzione di Cremona Ferdinando;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Osvaldo Celli, per il Cremona. 

Ritenuto in fatto 

1. - Nel procedimento di separazione personale dei coniugi Gabriella Petrini e James Turnbull, il presidente del tribunale di Milano, emessi alcuni provvedimenti a sensi dell'art. 708, comma terzo, del codice di procedura civile e sospesa la nomina del giudice istruttore, sollevava, su eccezione di parte, con ordinanza del 16 ottobre 1970, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, di quel codice in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Dopo avere osservato che nella fase successiva all'audizione dei coniugi e al tentativo di addivenire ad una loro conciliazione, l'attività presidenziale é di natura tipicamente giurisdizionale, e messo in evidenza, a comprova di ciò, vari aspetti e profili del procedimento, il giudice a quo ravvisava una violazione del diritto alla difesa nell'anzidetta norma che vieta alle parti (anche) in quella fase di farsi assistere da un difensore.

Ad avviso del presidente del tribunale di Milano ricorrerebbero nella specie motivi analoghi a quelli che sono stati riconosciuti validi da questa Corte a proposito dell'istruzione sommaria del procedimento penale e del provvedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 274, comma secondo, del codice civile, e sostanzialmente rileverebbe il fatto che i provvedimenti presidenziali ex art. 708 del codice di procedura civile "sia pure temporaneamente attuano in via giurisdizionale un concreto e diretto regolamento degli interessi controversi" e che il divieto di essere assistito da un difensore non consentirebbe la piena tutela giurisdizionale di codesti interessi.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti, né spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nel procedimento di separazione personale dei coniugi vertente tra Giovanna Juanita Sabbadini e Ferdinando Cremona, il presidente del tribunale di Varese, su eccezione di parte, con ordinanza del 22 dicembre 1970, denunciava, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione le norme contenute negli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile.

Dopo essersi astenuto dal pronunciare i provvedimenti provvisori e dopo aver richiamato, ai fini della rilevanza, la sentenza n. 60 del 1970 di questa Corte, riteneva che la esclusione dell'assistenza tecnica del difensore prevista dalle dette norme integra una violazione del diritto, costituzionalmente garantito, di ciascuno dei coniugi di essere difeso. In un procedimento giurisdizionale, quale quello in oggetto, in cui i provvedimenti che possono essere emanati, hanno importanza e sono destinati ad incidere sugli interessi delle parti ed anche di altre persone, la presenza del difensore appare doverosa per mettere il giudice di fronte ad una realtà processuale tecnicamente valutabile e consentirgli l'adozione dei provvedimenti più appropriati.

Davanti a questa Corte si costituiva solo il Cremona il quale, riportandosi alle istanze e ragioni formulate nel giudizio di merito, chiedeva, con deduzioni depositate il 7 aprile 1971, che la sollevata questione venisse dichiarata fondata.

Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

All'udienza del 3 giugno 1971, l'avv. Osvaldo Celli, per il Cremona, si riportava alle precedenti conclusioni.  

Considerato in diritto 

1. - Con l'ordinanza del 22 dicembre 1970 del presidente del tribunale di Varese si sostiene che la esclusione della assistenza tecnica del difensore prevista dall'art. 707, comma primo, e da tutte le norme di cui all'art. 708 del codice di procedura civile sia in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Con l'altra ordinanza (del 16 ottobre 1970 del presidente del tribunale di Milano) la violazione della detta disposizione della Costituzione é ravvisata esistente nella norma di cui al citato art. 707, comma primo.

La questione, nonostante la rilevata differenza circa la prospettazione, é una sola, e perciò i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Secondo le due ordinanze, si avrebbe la dedotta illegittimità costituzionale perché nella seconda parte della fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi, e cioè in quella successiva alla mancata conciliazione, questi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, non possono farsi assistere da difensori.

La questione, correttamente sollevata, da giudici legittimati a proporla (giusta le precedenti pronunce adottate da questa Corte con le sentenze n. 60 del 1970, e nn. 6 e 150 del 1971), appare fondata.

Nella detta seconda parte dell'udienza presidenziale, diventa attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al presidente del tribunale. E tale contrasto viene superato o composto con i provvedimenti emanati a sensi dell'art. 708, comma terzo.

Non rileva il carattere, contenzioso o volontario, del procedimento, così come non ha peso il fatto che il presidente possa provvedere (anche) d'ufficio e sia discrezionale il se ed il come dei singoli provvedimenti da lui adottati.

Interessa, ai fini della corretta impostazione e soluzione della questione, invece, la constatazione che codesti provvedimenti, pur essendo temporanei ed urgenti, non possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore tranne che si verifichino mutamenti nelle circostanze, e lo possono solo con la sentenza del tribunale e dei giudici aditi successivamente o in via d'urgenza, e in quanto incidono (v. sentenza n. 150 del 1971), e per un tempo che può essere anche lungo (arg. ex art. 189, comma secondo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sugli interessi dei coniugi e della prole.

Ricorrono, perciò, le premesse e le condizioni perché alle parti del procedimento di separazione personale dei coniugi, durante la fase presidenziale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, debba essere assicurata la difesa in giudizio.

Il divieto per dette parti d'essere assistite da difensori costituisce un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, e alla migliore e più appropriata cognizione ad opera del giudice della realtà giuridica sostanziale e processuale.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, é fatto divieto d'essere assistiti da difensore.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 deI codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, é inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1971.