SENTENZA N. 363
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 443, commi secondo e terzo, del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 dalla Corte d'appello
di Perugia nel procedimento penale a carico Abbas Afzali ed altra iscritta al n. 137
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dalla Corte di
Cassazione sul ricorso proposto da Roberta De Vitali iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto
in fatto:
1. - Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna
emessa a seguito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Perugia nei confronti di Abbas
Afzali e Daniela Bigoni, la
Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 21 dicembre 1990 (R.O. n. 137 del 1991), ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale "nella parte in
cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la
sentenza di condanna emessa al termine del rito abbreviato".
Nell'ordinanza di rinvio si premette che la norma impugnata
stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro le
sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato e perciò non gli
consente né di proporre una istanza di reformatio in peius
della pena né di avanzare una istanza di reformatio in melius della stessa, come pure
sarebbe possibile "specie con riferimento a sopraggiunta abolizione di
reato".
Ad avviso del giudice remittente, l'esclusione - limitata al
solo pubblico ministero - della facoltà di appello avverso la sentenza di
condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato lederebbe la parità
processuale delle parti del giudizio penale, ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La prospettata "lesione della parità processuale"
tra accusa e difesa non sarebbe giustificabile, secondo il giudice a quo, né
con il carattere speciale e semplificato del rito - che assicura
solo un procedimento rapido e un giudizio da formulare "allo stato degli
atti" - né con la diminuzione automatica e predeterminata della pena. E
ciò in quanto - sempre a giudizio della Corte
remittente - dalla accettazione del rito abbreviato non deriva nessun vincolo
sulla giusta pena da applicare, che resta rimessa alla determinazione esclusiva
del giudice e, di conseguenza, anche del giudice dell'impugnazione.
Aggiunge poi il giudice a quo che il pubblico ministero ha
comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta
e che tale interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in
violazione dell'art. 27 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale viene
infine ritenuta rilevante, perché dalla sua risoluzione dipende la possibilità
di esaminare il merito dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale
presso la Corte d'appello avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di
giudizio abbreviato.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
Nell'atto di intervento si sostiene
che il giudizio abbreviato è basato sull'accordo delle parti e si caratterizza,
al pari del procedimento di "applicazione della pena su richiesta",
per il fatto che pubblico ministero e imputato "dispongono" del
processo pur se nei limiti, forme e modalità fissati negli artt. 438 ss. del
codice di procedura penale e fermo restando il controllo giurisdizionale sul
loro operato.
Il consenso delle parti al procedimento speciale
coinvolgerebbe perciò tutti gli effetti collegati alla scelta compiuta e, tra
questi, i limiti all'appello previsti dall'art. 443 del codice di procedura
penale, limiti che, secondo logica e ragionevolezza, sono diversamente
calibrati per l'imputato e il pubblico ministero. Ricorda infine l'Avvocatura
dello Stato che il limite all'appello non intacca il principio generale di cui
all'art. 111 della Costituzione, ribadito dall'art.
568, secondo comma, del codice di procedura penale, in base al quale tutte le
sentenze sono soggette a ricorso per cassazione da parte dell'imputato e del
pubblico ministero.
3. - Con ordinanza del 10 gennaio 1991 (R.O. n. 154 del 1991), la Corte di cassazione ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3
della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443,
secondo comma, del codice di procedura penale che detta limiti all'appello
avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, precludendo
all'imputato l'appello "contro le sentenze di condanna a una pena che
comunque non deve essere eseguita".
Nell'ordinanza si espone che Roberta De Vitali, chiamata a
rispondere del reato di cui all'art. 72, primo comma,
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è stata condannata dal Tribunale di
Milano, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di
dieci mesi e venti giorni di reclusione e lire duecentomila di multa, con i
benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziario. L'appello proposto dalla
De Vitali avverso la sentenza di condanna è stato poi dichiarato inammissibile
dalla Corte d'appello di Milano in applicazione dell'art. 443, secondo comma,
del codice di procedura penale e l'imputata ha proposto ricorso per cassazione
eccependo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 443,
secondo comma, del codice di procedura penale.
La Corte di cassazione rileva che
tale norma - così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità - non
consente l'appello in caso di sospensione condizionale della pena, "ferma
la conversione, ex art. 580 del codice di rito, dell'eventuale ricorso per
cassazione in appello, ove quest'ultimo mezzo di impugnazione sia esperito da
coimputato condannato a pena eseguibile".
Ne consegue - secondo la Corte remittente - che la questione
di legittimità costituzionale prospettata nei motivi di gravame non è
manifestamente infondata, esistendo il sospetto che la norma in questione possa
ledere il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione.
Infatti - sostiene il giudice a quo - il rito abbreviato
corrisponde ad una esigenza di sollecitudine del
giudizio, "comune, oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono e
vogliono essere riconosciuti innocenti". Perciò, la conclusione del
giudizio abbreviato con una sentenza di condanna - anche se a pena soggetta a
sospensione condizionale - da un lato delude l'aspettativa
dell'imputato, il quale fonda la propria convinzione di innocenza su una
valutazione degli elementi di giudizio acquisiti diversa da quella compiuta
dalla sentenza, e, dall'altro, impedisce all'imputato stesso di sperimentare
l'appello, unico mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di
merito ed è possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi di
giudizio.
Di qui - secondo il giudice remittente - la condizione
ingiustificatamente deteriore riservata agli "imputati a pena
sospesa" rispetto ad imputati meno
"positivi" che sono condannati senza il beneficio della sospensione
condizionale.
La Corte di cassazione ritiene,
infine, che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia
rilevante poiché dalla sua risoluzione deriva la decisione sull'ammissibilità o
meno dell'appello proposto dall'imputata Roberta De Vitali.
4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura dello Stato si riporta integralmente alle deduzioni ed argomentazioni già svolte nel giudizio promosso dalla
Corte di appello di Perugia con l'ordinanza 22 ottobre 1990 (R.O. n. 137 del 1991).
Considerato
in diritto
1. - La Corte d'appello di Perugia solleva, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di
procedura penale nella parte in cui non consente al pubblico ministero di
proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse al termine del
giudizio abbreviato.
La Corte di cassazione prospetta, a
sua volta, il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo
comma, del codice di procedura penale nella parte in cui preclude all'imputato
l'appello avverso sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere
eseguita emesse a seguito di giudizio abbreviato, ipotizzando il contrasto di tale
norma con l'art. 3 della Costituzione.
2. - I giudizi promossi dalle due ordinanze in esame hanno
entrambi per oggetto questioni di legittimità costituzionale riguardanti i
limiti all'appellabilità di sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato: essi, pertanto, possono essere
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - Va innanzitutto premesso che l'art. 443 del codice di
procedura penale prevede - in attuazione della direttiva n. 53 enunciata
nell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 -
diversi limiti all'appellabilità delle sentenze emesse a seguito di giudizio
abbreviato.
In particolare, al primo comma dell'art. 443 si prevedono
limitazioni riferite a tutte le parti del processo, che vengono a investire
l'appello delle sentenze di proscioglimento quando si richieda solo una diversa
formula assolutoria, nonché delle sentenze con le
quali sono applicate sanzioni sostitutive.
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, invece,
con riferimento al solo imputato, l'inappellabilità delle "sentenze di
condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita, ovvero
alla sola pena pecuniaria".
Infine, il terzo comma della norma in esame preclude al
pubblico ministero l'appello avverso sentenze di condanna rese con giudizio
abbreviato, con la sola eccezione riferita alla sentenza di condanna che modifichi il titolo del reato originariamente contestato.
4. - La prima questione di costituzionalità - prospettata
dalla Corte d'appello di Perugia - investe le limitazioni poste all'appello del
pubblico ministero dall'art. 443, terzo comma, ritenute lesive del principio
della parità processuale delle parti.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha già sottolineato (v.
sent. n. 183 del
1990) che la principale finalità del giudizio abbreviato, chiaramente
individuata nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di
procedura penale, è quella di "evitare il passaggio alla fase
dibattimentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno schema di
deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello
accusatorio".
La celerità del giudizio abbreviato è stata, pertanto,
perseguita, da un lato, con la previsione che il processo di primo grado si concluda con un giudizio allo stato degli atti; dall'altro,
con l'introduzione dei già ricordati limiti all'appello avverso le sentenze
emesse nell'ambito di tale giudizio, destinati a garantire la rapida
definizione dei processi. Al riguardo, la Relazione al progetto preliminare sottolinea anche che il fine deflattivo del procedimento
speciale in esame sarebbe compromesso ove il giudizio svoltosi con il rito
abbreviato in primo grado vedesse ritardata "la sua completa
definizione" per effetto dell'applicazione delle norme ordinarie
sull'impugnazione delle sentenze.
Ora è proprio alla luce di questa finalità del giudizio
abbreviato che deve valutarsi la censura mossa dal giudice remittente, che
individua nella preclusione dell'appello del pubblico ministero una
"lesione della parità processuale delle parti".
A questo proposito va ricordato che nella giurisprudenza di
questa Corte è stato più volte ribadito che il
principio della parità fra accusa e difesa non comporta necessariamente
l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato
e del suo difensore. Questa giurisprudenza ha altresì sottolineato
come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa, invero,
risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico
ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse
alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso
trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a
Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella
peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate
(v. sentt. n. 190 del 1970; n. 155 del 1974;
n. 110 del 1980).
Con riferimento al contesto del
giudizio abbreviato, non appare, pertanto, in contrasto con i canoni della ragionevolezza
il fatto che al pubblico ministero risulti preclusa la facoltà di appello
avverso le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato il
titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo
primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo
grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza
di condanna emessa in primo grado sulla base di tale
rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel
processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. Che,
limitatamente a questa fattispecie, l'interesse del pubblico ministero alla
punizione del reato possa dirsi soddisfatto con la sentenza di condanna - e
perciò indipendentemente dalla misura della pena - viene, d'altro canto, a
trovare indiretta conferma nell'unica eccezione al regime di preclusione
sancito nell'art. 443, terzo comma, dove la facoltà dell'organo dell'accusa di
proporre appello nel giudizio abbreviato, anche avverso una sentenza di
condanna, è fatta salva nella ipotesi che tale
sentenza modifichi il titolo del reato originariamente contestato, venendo, di
conseguenza, ad introdurre una differenza non di ordine quantitativo, ma
qualitativo tra la richiesta dell'accusa e la sentenza emessa dal giudice.
Le stesse caratteristiche del giudizio abbreviato, spiegano,
dunque, come in tale procedimento, ai fini dell'appello del pubblico ministero,
l'effettiva irrogazione della pena sia stata dal legislatore privilegiata
rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato: e questo
attraverso una scelta del legislatore che, oltre a non risultare
lesiva di altri valori costituzionali, appare incensurabile sul piano della
ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del
processo.
Di qui l'infondatezza della censura di legittimità
costituzionale formulata con riferimento all'art. 3
della Costituzione. Per quanto concerne poi il profilo relativo
all'art. 27 della Costituzione, basti solo rilevare che i criteri di
disciplina delle sanzioni penali espressi da tale norma non offrono alcun
fondamento alla tesi (interesse del pubblico ministero alla "giusta
pena") enunciata nell'ordinanza di rinvio.
5. - A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire in ordine all'altra questione - sollevata dalla Corte di
cassazione con riferimento all'art. 3 della Costituzione - che investe la
disposizione espressa nell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui preclude all'imputato l'appello "contro le
sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".
Al riguardo, va evidenziato che la norma impugnata individua
il discrimine tra sentenze appellabili e sentenze non appellabili da parte
dell'imputato condannato esclusivamente con riferimento al dato della effettiva eseguibilità della pena. Si
introduce così una rilevante differenza di trattamento tra categorie di
imputati, che incide sull'esercizio della difesa, dal momento che solo a coloro
che sono stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile
viene riservata la facoltà di appello e, perciò, la possibilità di ottenere una
sentenza più favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria.
Ora - pur tenendo conto della diversità di posizione tra
imputati condannati ad una pena concretamente
eseguibile e imputati per i quali comunque la pena irrogata non deve essere
eseguita - occorre riconoscere che il criterio in base al quale agli uni è
riconosciuto e agli altri è negato l'appello avverso una sentenza di condanna
non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entità della
limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio
assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato
commesso ed ai caratteri della pena irrogata. La norma impugnata, nel
differenziare il trattamento tra le diverse categorie di imputati
ai fini dell'appello, evita, infatti, ogni riferimento agli aspetti che più
sono destinati a caratterizzare la responsabilità dell'imputato e le
conseguenze dell'azione criminosa, quali il titolo del reato, il tipo di
sanzione, la misura della pena edittale. L'interesse dell'imputato a far
valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire
una compressione che non appare in alcun modo collegata
né alla natura del fatto contestato né al grado di responsabilità dell'autore
del reato.
Da qui l'irrazionalità della limitazione apportata che, in relazione al rilievo costituzionale dell'interesse
inciso, non trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle
finalità proprie del giudizio abbreviato. La norma impugnata va, pertanto,
dichiarata illegittima, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro
le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale
nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le
sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dalla
Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco
GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio
BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo
CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.