SENTENZA
N.110
ANNO 1980
REPUBBLICA
ITALIANA
In
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1977 dal tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Tomea Giovanni ed altra e Cavallini Gastone, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 25 gennaio 1978.
Visti l'atto di costituzione di Tomea
Giovanni ed altra e l'atto di intervento
udito nell'udienza pubblica
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza del tribunale di Padova
2. - L'ordinanza è stata emessa anteriormente all'entrata in vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Peraltro, la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge, ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad ogni effetto le norme precedenti, come quella denunciata, sulla quale, quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere al giudice a quo conferma della rilevanza della sollevata questione.
3. - La Corte, disattendendo la opposta interpretazione, cui
si richiamano, come accennato in narrativa, sia l'Avvocatura dello Stato che la
parte privata, si attiene alla lettura della impugnata norma, quale
motivatamente proposta, con il sostegno dei comuni canoni ermeneutici,
nella ordinanza di rimessione. Ad essa conforta tanto il significato proprio
delle espressioni adoperate, quanto l'uso che il legislatore ne ha fatto nei
vari provvedimenti emanati in materia. Di particolare rilievo, in proposito, la
contrapposizione che è dato riscontrare tra l'analoga dizione (< i contratti
già prorogati a norma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, sono
ulteriormente pro rogati fino alla data
4. - La questione è fondata.
La norma denunciata comporta, nell'accolta interpretazione, una
diversità di disciplina, nei sensi sopra indicati, a giustificarla quale non
vale far appello alla discrezionalità
Invece, nella questione che viene adesso all'esame della
Corte (e che non concerne, oltre tutto, contratti stipulati in epoche diverse,
bensì contratti stipulati tutti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 426
del 1973, ma con scadenze diverse), non è dato desumere, né dai lavori
parlamentari, né dalla stessa mens legis, alcun argomento a sostegno della esposta
diversità di regime. Ché anzi la norma, come ben sottolinea il giudice a quo,
esplicitamente enuncia il proposito del legislatore di pervenire entro breve
termine ad una < disciplina organica delle locazioni >, a ciò
preordinando il perdurare, nel frattempo < e comunque non oltre il 30 giugno
1974 >, del regime vincolistico in atto. Se in tale prospettiva agevolmente
si colloca la proroga dei contratti di locazione in favore dei conduttori con
reddito annuo fino a quattro milioni di lire, allo scopo di far coincidere il
venir meno del vecchio regime con il subentrare della imminente (nel disegno
del legislatore) nuova disciplina, palesemente irrazionale, per converso,
appare la limitazione della proroga stessa ai soli contratti già prorogati fino
al 31 gennaio 1974 per effetto del precedente d.l. n. 426 del 1973, restandone
esclusi quelli che, pur sussistendo i medesimi presupposti ed essendo
egualmente in corso alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto, nella
proroga da quest'ultimo concessa non erano rientrati unicamente perchè in
scadenza dopo la indicata data del 31 gennaio 1974. Si configura così una
indubbia disparità di trattamento tra i conduttori beneficiari e della
precedente e dell'ulteriore proroga, e i conduttori che, pur versando nelle
medesime condizioni, dal beneficio della proroga disposta dall'art. 1 della
legge n. 841
Per le su esposte ragioni Va dichiarata la illegittimità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge n. 841 del 1973, nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani già prorogati con il d.l. n. 426 del 1973, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in Vigore di tale decreto, ma non prorogati per suo effetto in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei con tratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda), nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti già prorogati con il decreto legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per suo effetto in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16/07/80.