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ORDINANZA N.29
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI
“
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO
“
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
“
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39,
primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza
emessa il 26 aprile 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Verbania sul ricorso proposto da Bombardieri Giambattista contro Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 599 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12
dicembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26
aprile 1990
che, pur non ignorando la giurisprudenza della Corte
costituzionale che ha già dichiarato l'infondatezza di tale questione, il
giudice a quo deduce due nuovi argomenti:
a) contrasto con l'art. 3, primo comma,
Cost. sotto il profilo dell'iniquità e irrazionalità della normativa che
esclude la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese
processuali, giacché viceversa "il contribuente-ricorrente, a meno che non
abbia totalmente ragione, viene assoggettato, peraltro in modo ipocrita, al pagamento
delle spese processuali sotto la mistificante denominazione di maggiori pene
pecuniarie";
b) contrasto con l'art. 24, primo e
secondo comma, Cost., poiché, in relazione alla mancata previsione della
condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, il diritto del cittadino
di agire in giudizio verrebbe garantito "in guisa monca", dovendosi
ritenere la liquidazione delle spese come normale completamento
dell'accoglimento della domanda, secondo quanto indicato dalla Corte
costituzionale (sent.
n. 303 del 1986);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della
questione;
Considerato, quanto al profilo sub a),
che la pena pecuniaria costituisce un'obbligazione civile, accessoria al debito
di imposta, ispirata alla duplice finalità di reprimere gli illeciti tributari
e prevenirne la commissione di altri, essendo così evidente - come rilevato
dall'Avvocatura - che "impropriamente" dal giudice a quo ad essa
viene attribuita la funzione e natura di rimborso delle spese processuali
dell'Amministrazione;
che poi, quanto al rilievo sub b), non pertinente si
rivela il richiamo alla sentenza n. 303 del
1986, giacché quanto ivi affermato esula dalla specificità del processo
tributario;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata anche sotto i dedotti profili, confermandosi l'orientamento già
espresso (ordinanze
n. 79 del 1990; n. 244 del 1989;
n. 335 del 1987;
n. 41 del 1984;
sentenza n. 196
del 1982);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
per
questi motivi
Dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,
primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio
BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.