ORDINANZA N.79

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Padulazzi Giampiero contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 12 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 26 e il 12 maggio 1989 (R.O. 445 e 526 del 1989) la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto rispettivamente da Padulazzi Giampiero e da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui detto articolo esclude l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie degli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile (onere e condanna alle spese);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato;

che trattandosi di identica questione i giudizi possono essere riuniti, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

Considerato che quanto all'ordinanza n. 526 la questione è da intendere, allo stato, inammissibile poichè proposta in via meramente ipotetica ed eventuale;

che per quanto riguarda la ordinanza n. 445 la questione va dichiarata manifestamente infondata, avendo la Corte già avuto modo di rilevare che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile; nè appare pertinente il riferimento ad altra sentenza (n. 303 del 1986) avente carattere di stretta specificità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del 1989;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del 1989.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.