ORDINANZA N.79
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimitą costituzionale
dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n.
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Padulazzi
Giampiero contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta
al n. 445 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 12 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD.
di Arona, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il
Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 26 e il 12 maggio 1989 (R.O. 445 e 526 del 1989)
che č intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato;
che trattandosi di identica questione i giudizi
possono essere riuniti, per formare oggetto di un'unica pronuncia.
Considerato che quanto all'ordinanza n. 526 la
questione č da intendere, allo stato, inammissibile poichč
proposta in via meramente ipotetica ed eventuale;
che per quanto riguarda la ordinanza n. 445 la
questione va dichiarata manifestamente infondata, avendo
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilitą della
questione di legittimitą costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del
1989;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimitą costituzionale della medesima disposizione, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del 1989.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.